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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35310/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pf N. 16134/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, riguardanW l'eccessività del , -1•,,i,,. ) trattamento sanzionatorio, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale , la quale ha valorizzato la congruità della pena irrogata, tenuto conto sia degli elementi favorevoli rappresentati dalla difesa, sia della gravità della condotta accertata; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pf N. 16134/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, riguardanW l'eccessività del , -1•,,i,,. ) trattamento sanzionatorio, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale , la quale ha valorizzato la congruità della pena irrogata, tenuto conto sia degli elementi favorevoli rappresentati dalla difesa, sia della gravità della condotta accertata; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 35310/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris