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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20457/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto aggravato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 529 cod. proc. pen. in ordine all'assenza della condizione di procedibilità, lamentando la mancata presentazione di formale querela da parte della persona offesa, è manifestamente infondato, atteso che, come si evince dalle sommarie informazioni del 3 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] manifestava - nei termini stabiliti dall'art. 85, d.lgs. n. 150 del 2022 - la propria volontà di sporgere formale querela, chiedendo espressamente la punizione dei responsabili del reato, risultando in tal modo integrata la condizione di procedibilità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto aggravato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 529 cod. proc. pen. in ordine all'assenza della condizione di procedibilità, lamentando la mancata presentazione di formale querela da parte della persona offesa, è manifestamente infondato, atteso che, come si evince dalle sommarie informazioni del 3 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] manifestava - nei termini stabiliti dall'art. 85, d.lgs. n. 150 del 2022 - la propria volontà di sporgere formale querela, chiedendo espressamente la punizione dei responsabili del reato, risultando in tal modo integrata la condizione di procedibilità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 20457/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris