CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2002
Cassazione n. 41269/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/03/2002 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è generico poiché il ricorrente si cht limita ad affermare il tentativo di sottrazione della collanina a cui era seguita violenza era stata messa in atto dal coimputato senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza impugnata ( pag.3) nella parte in cui ha ritenuto provato che l'azione predatoria era stata previamente concertata dall'autore materiale e dall'imputato che si erano avvicinati insieme alla vittima fermandola con un pretesto e che poi erano fuggiti sempre insieme, sicchè l'odierno ricorrente, nel corso della consumazione, aveva rafforzato il proposito criminoso concordato con il complice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 20