CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano il 17 novembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le Parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 9 febbraio 2022. Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 444, 143 e 179 cod. proc. pen., per non avere il Giudice rilevato di ufficio la nullità derivante dalla mancata adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, cittadino albanese. Il ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione. La censura avanzata, pur - astrattamente - riconducibile alla previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che limita la ricorribilità ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, in realtà è strutturata in maniera talmente vaga e aspecifica da risultare manifestamente infondata, essendo incentrata sulla mera affermazione, non suffragata da alcun elemento concreto, che l'imputato non conoscerebbe adeguatamente la lingua italiana. La conseguente declaratoria di inammissibilità va pronunciata, dunque, «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Infine, non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così