CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 22 maggio 2018 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione e porto illegali di un fucile a canne mozze, con cartucce, e di porto senza giustificato motivo di un coltello lungo cm. 26, commessi il 23 gennaio 2018, ha dichiarato la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 estinta per prescrizione e rideterminato la pena ad anni uno, mesi cinque di reclusione ed C 3.933 di multa, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato: con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'omesso assorbimento della detenzione dell'arma nella condotta di porto della stessa, circostanza desumibile dai fatti; con il secondo e terzo motivo, violazione di legge in relazione alla detenzione delle munizioni, rispetto alle quali non vi era prova che fosse decorso il termine di 72 ore per presentarne denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, fattispecie comunque prescritta prima della sentenza di appello; con il quarto motivo, violazione di legge in relazione al diniego dell'attenuante speciale; con il quinto motivo, difetto di motivazione della commisurazione della pena; (0,1- ritenuto che: - i motivi primo e quarto sono manifestamente infondati, avendo i giudici del merito accertato che l'imputato aveva iniziato a detenere il fucile, almeno, dal giorno precedente a quello relativo al porto, così integrando entrambe le fattispecie ascritte, e negato l'attenuante speciale sul rilievo dell'entità del fatto, caratterizzato dalla detenzione anche di un coltello, conformemente a quanto precisato dalla giurisprudenza in ordine alla circostanza attenuante in parola (Sez. 2 , n. 3852 del 13/12/2019, KESHI, Rv. 278239); - il motivo quinto è manifestamente infondato, in quanto censura la diminuzione di pena per le attenuanti generiche, che i giudici del merito hanno operato nei limiti consentiti dalla legge, che non impone, ma solo consente la diminuzione di un terzo; - il terzo motivo è fondato, e assorbe il secondo motivo, in quanto la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. era prescritta ancor prima della pronuncia della sentenza di appello; ritenuto, quindi, che debba essere pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 697 cod. pen. perché estinto per prescrizione e in ordine alla commisurazione della pena che ridetermina, previa eliminazione della pena inflitta per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., in anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 3866,00 di multa, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 697 cod. pen. perché estinto per prescrizione e in ordine alla commisurazione della pena che ridetermina in anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 3866,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso