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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21072/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, così riqualificato il fatto originariamente contestato come riciclaggio.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo, con unico motivo, l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 525, comma 2, del codice di rito.

A seguito del mutamento nella composizione del collegio, durante il giudizio di primo grado, vi era stato "il consenso della difesa all'utilizzabilità di tutti gli atti compiuti, fatta eccezione per l'esame dell'imputato", le dichiarazioni del quale, invece, sono state poste a base del convincimento della Corte di appello nella sentenza di condanna, in riforma della pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. Le Sezioni Unite, nella sentenza Bajrami (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754), hanno ricordato che la Corte di cassazione, nella sua massima espressione nomofilattica, in tema di tema di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, aveva già affermato - per quanto qui rileva - che è legittima, anche secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 17 del 1994, e n. 99 del 1996), l'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito; pertanto, se, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, ai sensi dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., si deve ritenere che, non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il giudice possa d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali (Sez.

U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395, richiamata adesivamente dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione).

La sentenza Bajrami, richiamati tali principi, alla luce anche di una nuova pronuncia della Corte costituzionale (n. 67 del 2007), ha ribadito che «i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale "fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" e che quella fase "pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta": di talché "non è irragionevole, né lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione".

Invero, nel fascicolo per il dibattimento sono presenti anche i verbali di dichiarazioni rese dai soggetti in precedenza esaminati dinanzi al giudice in diversa composizione».

Secondo il diritto vivente, pertanto, è «indiscusso che nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento della persona del giudice, può essere data lettura anche d'ufficio delle prove di cui le parti non abbiano richiesto una nuova escussione».

Senza alcun fondamento, dunque, il ricorrente ha denunciato una violazione di legge sul presupposto che la difesa, a seguito del mutamento della composizione del collegio in primo grado, non avrebbe dato il consenso all'utilizzo dell'esame dell'imputato assunto prima di detto mutamento.

Proprio in ordine alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, la sentenza Bajrami ha precisato che esso: «- non è necessario, quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile; - è privo di rilievo, ex artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen. (che comminano espressamente la sanzione di nullità assoluta), quando la ripetizione dell'esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen. ed ammessa dal nuovo giudice, ma il nuovo esame non sia stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto».

Nel caso di specie è pacifico che, dopo il mutamento del collegio, nessuna delle parti chiese la rinnovazione dell'esame dell'imputato, cosicché l'utilizzo della prova assunta in precedenza prescindeva del tutto dal consenso prestato dalla difesa.

3. Ne consegue che legittimamente la Corte territoriale, per pervenire a una sentenza di condanna, in riforma di quella assolutoria, ha utilizzato anche la prova dichiarativa costituita dall'esame dell'imputato, evidenziando la totale inverosimiglianza della versione dallo stesso fornita.

Non si pone, nel caso di specie, la questione inerente alla violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., neppure dedotta dal ricorrente, in quanto non si è in presenza di una difforme valutazione della prova dichiarativa da parte dei due giudici di merito, bensì di una prova (l'esame dell'imputato) utilizzata ai fini della decisione solo dalla Corte di appello.

Il Tribunale, infatti, pronunciò l'assoluzione dell'imputato senza far alcun riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame (considerate evidentemente inutilizzabili, "doverosamente", secondo l'erronea tesi del ricorrente), ma ritenendo che, a fronte della ricostruzione dell'accusa, "la difesa dell'imputato [avesse] offerto spiegazioni in ordine alle modalità di acquisto del veicolo in questione depositando documentazione a supporto" e che "la prospettazione difensiva, oltre a risultare dotata di intrinseca attendibilità logica, non si [ponesse] in contrasto con il residuo compendio probatorio e [risultasse] riscontrata dalla documentazione acquisita".

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, così riqualificato il fatto originariamente contestato come riciclaggio. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo, con unico motivo, l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 525, comma 2, del codice di rito. A seguito del mutamento nella composizione del collegio, durante il giudizio di primo grado, vi era stato "il consenso della difesa all'utilizzabilità di tutti gli atti compiuti, fatta eccezione per l'esame dell'imputato", le dichiarazioni del quale, invece, sono state poste a base del convincimento della Corte di appello nella sentenza di condanna, in riforma della pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 2. Le Sezioni Unite, nella sentenza Bajrami (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754), hanno ricordato che la Corte di cassazione, nella sua massima espressione nomofilattica, in tema di tema di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, aveva già affermato - per quanto qui rileva - che è legittima, anche secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 17 del 1994, e n. 99 del 1996), l'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito; pertanto, se, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, ai sensi dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., si deve ritenere che, non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il giudice possa d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395, richiamata adesivamente dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione). La sentenza Bajrami, richiamati tali principi, alla luce anche di una nuova pronuncia della Corte costituzionale (n. 67 del 2007), ha ribadito che «i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale "fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" e che quella fase "pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta": di talché "non è irragionevole, né lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione". Invero, nel fascicolo per il dibattimento sono presenti anche i verbali di dichiarazioni rese dai soggetti in precedenza esaminati dinanzi al giudice in diversa composizione». Secondo il diritto vivente, pertanto, è «indiscusso che nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento della persona del giudice, può essere data lettura anche d'ufficio delle prove di cui le parti non abbiano richiesto una nuova escussione». Senza alcun fondamento, dunque, il ricorrente ha denunciato una violazione di legge sul presupposto che la difesa, a seguito del mutamento della composizione del collegio in primo grado, non avrebbe dato il consenso all'utilizzo dell'esame dell'imputato assunto prima di detto mutamento. Proprio in ordine alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, la sentenza Bajrami ha precisato che esso: «- non è necessario, quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile; - è privo di rilievo, ex artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen. (che comminano espressamente la sanzione di nullità assoluta), quando la ripetizione dell'esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen. ed ammessa dal nuovo giudice, ma il nuovo esame non sia stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto». Nel caso di specie è pacifico che, dopo il mutamento del collegio, nessuna delle parti chiese la rinnovazione dell'esame dell'imputato, cosicché l'utilizzo della prova assunta in precedenza prescindeva del tutto dal consenso prestato dalla difesa. 3. Ne consegue che legittimamente la Corte territoriale, per pervenire a una sentenza di condanna, in riforma di quella assolutoria, ha utilizzato anche la prova dichiarativa costituita dall'esame dell'imputato, evidenziando la totale inverosimiglianza della versione dallo stesso fornita. Non si pone, nel caso di specie, la questione inerente alla violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., neppure dedotta dal ricorrente, in quanto non si è in presenza di una difforme valutazione della prova dichiarativa da parte dei due giudici di merito, bensì di una prova (l'esame dell'imputato) utilizzata ai fini della decisione solo dalla Corte di appello. Il Tribunale, infatti, pronunciò l'assoluzione dell'imputato senza far alcun riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame (considerate evidentemente inutilizzabili, "doverosamente", secondo l'erronea tesi del ricorrente), ma ritenendo che, a fronte della ricostruzione dell'accusa, "la difesa dell'imputato [avesse] offerto spiegazioni in ordine alle modalità di acquisto del veicolo in questione depositando documentazione a supporto" e che "la prospettazione difensiva, oltre a risultare dotata di intrinseca attendibilità logica, non si [ponesse] in contrasto con il residuo compendio probatorio e [risultasse] riscontrata dalla documentazione acquisita". 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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