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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09219/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/11/2022 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 novembre 2022, il tribunale di Catania, adito dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Catania, con cui era stata revocata la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimesso in libertà, annullava la predetta ordinanza disponendo il ripristino della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., per non avere il tribunale considerato l'erroneità della affermazione del P.M. appellante in ordine alla ritenuta insussistenza del carattere di novità costituito dalla avvenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., atteso che tale aggravante non era stata esclusa con l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ma solo nei confronti di altri indagati, mentre era stata esclusa con la sopravvenuta sentenza di condanna pronunziata nei confronti del predetto imputato, in primo grado.

A fronte, quindi, della insussistenza dell'unico dato valorizzato dal P.M. con atto di appello, il tribunale non avrebbe dovuto accogliere lo stesso.

Inoltre, i vizi dedotti di violazione di legge e illogicità conseguirebbero all'avere il tribunale considerato solo il decorso del tempo e la avvenuta esclusione in primo grado della aggravante citata, senza considerare altre circostanze quali la tenuità dell'unico precedente penale, la assenza di carichi pendenti, la esclusione della recidiva, la giovane età, ci scarso spessore della ritenuta associazione ex art. 74 DPR 309/90, il raggio di azione limitato della stessa, la durata della medesima inferiore a quella indicata nel capo di imputazione.

4. Con il secondo motivo deduce i vizi ex art. 606 comma 1. lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione.

Avendo il tribunale omesso di valutare la specifica deduzione difensiva di cui alla memoria depositata, inerente la insussistenza di esigenze cautelari anche in considerazione della prossima perdita di efficacia della misura cautelare per la prossima scadenza del termine di fase.

Corrispondente al 13 ottobre 2022.

5. Il primo motivo appare fondato, nella misura in cui lo stesso tribunale, pur riconoscendo la sussistenza del dato della sopravvenuta esclusione della aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. ("ad onta dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. in uno alla sentenza di condanna del 14 luglio 2021"), e pur riaffermando, attraverso il richiamo alla precedente ordinanza di riesame, la persistenza delle esigenze cautelari, si è limitato a rilevare che il Gip avrebbe valorizzato solo il mero decorso del tempo ed a riaffermare la sussistenza della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

In tal modo il collegio della cautela, nonostante la sussistenza di un elemento di novità nient'affatto negato, non ha mostrato di averlo valutato, come doveroso, in relazione al duplice profilo sia delle esigenze cautelari che della adeguatezza della misura, sebbene l'invocata presunzione abbia un carattere relativo, e nonostante il fatto che a fronte di dati sopravvenuti la stessa può risultare in astratto superabile non solo, innanzitutto, sotto il profilo delle esigenze cautelari, ma anche sotto quello della adeguatezza e proporzionalità della misura applicabile in concreto.

Aspetto, quest'ultimo, che appare completamente preternnesso nell'analisi del tribunale, in assenza di ogni riflessione al riguardo rinvenibile nella ordinanza impugnata.

Né osta a tale doverosa riflessione, la circostanza per cui l'appellante aveva, per quanto è dato rinvenire dagli atti nella disponibilità di questa Corte, specificamente contestato la intervenuta revoca della misura cautelare della custodia in carcere.

Atteso il principio per cui, nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive diverse e meno gravi (Sez. 6 - n. 1832 del 17/12/2019 (dep. 17/01/2020) Rv. 278105 - 01).

La validità del primo motivo assorbe e rende pleonastico l'esame del secondo

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catania competente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/11/2022 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2022, il tribunale di Catania, adito dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Catania, con cui era stata revocata la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimesso in libertà, annullava la predetta ordinanza disponendo il ripristino della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., per non avere il tribunale considerato l'erroneità della affermazione del P.M. appellante in ordine alla ritenuta insussistenza del carattere di novità costituito dalla avvenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., atteso che tale aggravante non era stata esclusa con l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ma solo nei confronti di altri indagati, mentre era stata esclusa con la sopravvenuta sentenza di condanna pronunziata nei confronti del predetto imputato, in primo grado. A fronte, quindi, della insussistenza dell'unico dato valorizzato dal P.M. con atto di appello, il tribunale non avrebbe dovuto accogliere lo stesso. Inoltre, i vizi dedotti di violazione di legge e illogicità conseguirebbero all'avere il tribunale considerato solo il decorso del tempo e la avvenuta esclusione in primo grado della aggravante citata, senza considerare altre circostanze quali la tenuità dell'unico precedente penale, la assenza di carichi pendenti, la esclusione della recidiva, la giovane età, ci scarso spessore della ritenuta associazione ex art. 74 DPR 309/90, il raggio di azione limitato della stessa, la durata della medesima inferiore a quella indicata nel capo di imputazione. 4. Con il secondo motivo deduce i vizi ex art. 606 comma 1. lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione. Avendo il tribunale omesso di valutare la specifica deduzione difensiva di cui alla memoria depositata, inerente la insussistenza di esigenze cautelari anche in considerazione della prossima perdita di efficacia della misura cautelare per la prossima scadenza del termine di fase. Corrispondente al 13 ottobre 2022. 5. Il primo motivo appare fondato, nella misura in cui lo stesso tribunale, pur riconoscendo la sussistenza del dato della sopravvenuta esclusione della aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. ("ad onta dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. in uno alla sentenza di condanna del 14 luglio 2021"), e pur riaffermando, attraverso il richiamo alla precedente ordinanza di riesame, la persistenza delle esigenze cautelari, si è limitato a rilevare che il Gip avrebbe valorizzato solo il mero decorso del tempo ed a riaffermare la sussistenza della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. In tal modo il collegio della cautela, nonostante la sussistenza di un elemento di novità nient'affatto negato, non ha mostrato di averlo valutato, come doveroso, in relazione al duplice profilo sia delle esigenze cautelari che della adeguatezza della misura, sebbene l'invocata presunzione abbia un carattere relativo, e nonostante il fatto che a fronte di dati sopravvenuti la stessa può risultare in astratto superabile non solo, innanzitutto, sotto il profilo delle esigenze cautelari, ma anche sotto quello della adeguatezza e proporzionalità della misura applicabile in concreto. Aspetto, quest'ultimo, che appare completamente preternnesso nell'analisi del tribunale, in assenza di ogni riflessione al riguardo rinvenibile nella ordinanza impugnata. Né osta a tale doverosa riflessione, la circostanza per cui l'appellante aveva, per quanto è dato rinvenire dagli atti nella disponibilità di questa Corte, specificamente contestato la intervenuta revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Atteso il principio per cui, nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive diverse e meno gravi (Sez. 6 - n. 1832 del 17/12/2019 (dep. 17/01/2020) Rv. 278105 - 01). La validità del primo motivo assorbe e rende pleonastico l'esame del secondo 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catania competente a
Sentenza Cassazione n. 09219/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris