CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 33087/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CALTANISSETTAcon l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CaltanissettaavversoTRIBUNALE DI ENNANel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO cheha concluso per la competenza del Tribunale di ENNA;Letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper la competenza del Tribunale di ENNADato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza in data 26 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Caltanissetta, giudice dell’esecuzione, ha sollevatoconflitto negativo di competenza con il Tribunale di Enna in relazione all’istanzapresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con la quale richiedeva la continuazione in sedeesecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con sei sentenze.1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta haevidenziato di essere stato investito della competenza a seguito dell’ordinanzadel Tribunale di Enna in data 19 febbraio 2026 che erroneamente ritenevadivenuta irrevocabile per ultima la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 29 maggio 2025, irrevocabile indata 27 settembre 2025, mentre l’ultimo titolo, alla data dell’istanza ex art. 671cod. proc. pen., è la sentenza del Tribunale di Enna in data 17 gennaio 2024,irrevocabile in data 2 ottobre 2025.2. Il Tribunale di Enna, altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenireosservazioni.3 . I l con f l i t to è ammiss ib i l e in quanto due g iud ic i hannocontemporaneamente ricusato di provvedere sulla medesima richiesta, indicandociascuno la competenza dell'altro e così dando luogo alla situazione previstadall'art. 28 cod. proc. pen.Nel caso di specie la competenza spetta al Tribunale di Enna.3.1. Emerge dagli atti del procedimento di esecuzione (certificato penale;provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministerodi Enna in data 30 ottobre 2025) che l’ultimo provvedimento divenutoirrevocabile è la sentenza del Tribunale di Enna in data 17 gennaio 2024,irrevocabile in data 2 ottobre 2025.La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nelprocedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili neiconfronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che hapronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questioneInfatti, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., introduce un criterio dideterminazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancoratoa un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcunadistinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivoo la totalità di essi (da ultimo Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv.264679; in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl., comp. in proc.Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv.259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv.228253).3.2. Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Enna, dichiaratocompetente. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Enna cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]