Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 40766/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Genova del 4 luglio 2024 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Genova, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt.110,624,625 comma 1 e 2 nn. 2 e 7 ,61 n. 5 cod. pen. cod. pen., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, nella misura di anni 1 mesi 10 di reclusione ed euro 280 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Ballarin, che ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe errato nella ritenuta ravvisabilità dell'aggravante dell'art. 61 n. 5 cod. pen., non traibile esclusivamente dalla commissione del fatto in tempo di notte se non concretamente agevolativa della commissione del furto.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969); ed "è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale" (sez.6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

1.1. La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e sulla sussistenza dei dati circostanziali, sottoposti al vaglio comparativo con le attenuanti generiche, queste ultime oggetto esclusivo dell'intesa con il pubblico ministero e perciò sottoposte al giudizio di bilanciamento - e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la qualificazione giuridica del fatto.

Può solo aggiungersi, ad abundantiam, che nemmeno è vero che la collocazione in ora notturna della commissione del reato non possa di per sé integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; è vero il contrario, purchè l'ora notturna sia stata concretamente influente sull'insidiosità della condotta (sez.

U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.282095).

L'insussistenza di tale profilo di efficacia, affinchè possa incidere sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, deve emergere in modo evidente dal testo stesso della sentenza impugnata e non può certo essere tratto dalle semplici deduzioni dell'atto d'impugnazione. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 02/10/2024 Il consiglre. es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Genova del 4 luglio 2024 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Genova, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt.110,624,625 comma 1 e 2 nn. 2 e 7 ,61 n. 5 cod. pen. cod. pen., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, nella misura di anni 1 mesi 10 di reclusione ed euro 280 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Ballarin, che ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe errato nella ritenuta ravvisabilità dell'aggravante dell'art. 61 n. 5 cod. pen., non traibile esclusivamente dalla commissione del fatto in tempo di notte se non concretamente agevolativa della commissione del furto. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969); ed "è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale" (sez.6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). 1.1. La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e sulla sussistenza dei dati circostanziali, sottoposti al vaglio comparativo con le attenuanti generiche, queste ultime oggetto esclusivo dell'intesa con il pubblico ministero e perciò sottoposte al giudizio di bilanciamento - e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la qualificazione giuridica del fatto. Può solo aggiungersi, ad abundantiam, che nemmeno è vero che la collocazione in ora notturna della commissione del reato non possa di per sé integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; è vero il contrario, purchè l'ora notturna sia stata concretamente influente sull'insidiosità della condotta (sez. U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.282095). L'insussistenza di tale profilo di efficacia, affinchè possa incidere sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, deve emergere in modo evidente dal testo stesso della sentenza impugnata e non può certo essere tratto dalle semplici deduzioni dell'atto d'impugnazione. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/10/2024 Il consiglre. es
Sentenza Cassazione n. 40766/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris