Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:C:2011:620
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑521/09 P
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione — Intese — Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE — Mercato dell’acido monocloroacetico — Norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante — Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1.
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)
2.
Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante da parte della società controllante sulle sue controllate al 100%
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
3.
Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante da parte della società controllante sulle sue controllate al 100%
— Presunzione relativa
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
4.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Accesso al fascicolo — Oggetto — Rispetto dei diritti
della difesa — Portata
(Art. 81 CE)
5.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Osservanza di un termine ragionevole
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003)
6.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata
(Artt. 81 CE e 253 CE)
7.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione che infligge ammende per un’infrazione alle norme in
materia di concorrenza e che riguarda più destinatari
(Artt. 81 CE e 253 CE)
1.
L’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito
dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi
dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può dunque modificare l’oggetto della controversia, sollevando per la prima
volta dinanzi alla Corte un motivo che avrebbe potuto dedurre dinanzi al Tribunale, ma che non ha sollevato, in quanto questo
equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia
più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale. Siffatto motivo deve dunque essere considerato irricevibile in
fase di impugnazione.
(v. punti 35, 51, 78)
2.
La nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico
di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Su questo punto, da un lato, la nozione di impresa, collocata nel contesto
del diritto della concorrenza dell’Unione, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica anche se, dal punto
di vista giuridico, tale unità economica è costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, tale entità economica,
laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere
dell’infrazione. Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante, in particolare qualora,
pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato,
ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare,
dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche.
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia
infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza
determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo la quale detta società
controllante esercita effettivamente una siffatta influenza. In simili condizioni, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi
che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla controllante per presumere che quest’ultima eserciti effettivamente
un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare
la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che detta
società controllante, sulla quale incombe l’onere di superare tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti,
idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato.
(v. punti 53-54, 56-57, 80, 96)
3.
La presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante che una società controllante può esercitare sul comportamento
di una controllata, di cui essa detenga il 100% del capitale, mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra l’importanza,
da un lato, dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme della concorrenza, segnatamente all’art. 101
TFUE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, le esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come,
segnatamente, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti
della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi. È appunto per questa ragione che tale presunzione è relativa.
Tale presunzione si fonda sulla constatazione secondo la quale, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che possiede
la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola parte di capitale, esercitare un’influenza
determinante sul comportamento di detta controllata e, d’altra parte, la mancanza di esercizio effettivo di questo potere
di ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera.
Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente confutare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non
comprovate, la presunzione stessa verrebbe largamente privata della sua utilità. Del resto, una presunzione, anche se difficilmente
superabile, resta entro limiti accettabili fintanto che è proporzionata al legittimo scopo perseguito, che esiste la possibilità
di apportare la prova contraria e che i diritti della difesa sono garantiti.
(v. punti 59-62)
4.
Per quanto attiene ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE, il procedimento amministrativo che si svolge dinanzi alla
[OSCURATO:PERSONA] si suddivide in due fasi distinte e successive ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna, ossia
una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro. La fase di indagine preliminare, che
si estende sino alla comunicazione degli addebiti, è destinata a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere tutti gli elementi
pertinenti che confermino o meno l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza e di prendere una prima posizione
sull’orientamento nonché sull’ulteriore seguito da dare al procedimento. La fase contraddittoria, dal canto suo, che va dalla
comunicazione degli addebiti all’adozione della decisione finale, deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi definitivamente
sull’infrazione addebitata.
Per quanto riguarda la fase di indagine preliminare, essa ha come termine iniziale la data in cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio
dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione e che determinano
importanti ripercussioni sulla situazione delle entità sospettate. È soltanto all’inizio della fase contraddittoria amministrativa
che il soggetto interessato viene informato, mediante la comunicazione degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali sui
quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa in questa fase del procedimento. Di conseguenza, è soltanto dopo l’invio della comunicazione
degli addebiti che l’impresa interessata può avvalersi pienamente dei suoi diritti di difesa.
(v. punti 113-115)
5.
Relativamente ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE, è importante evitare che i diritti della difesa possano essere
irrimediabilmente compromessi nel corso della fase di indagine preliminare del procedimento amministrativo, posto che le misure
istruttorie adottate possono avere un carattere determinante per la costituzione di prove dell’illegittimità di comportamenti
delle imprese atti a coinvolgerne la responsabilità
In tal senso, la valutazione della fonte di eventuali ostacoli all’esercizio efficace dei diritti della difesa non deve essere
limitata alla fase contraddittoria del procedimento amministrativo, ma deve estendersi all’insieme di detto procedimento e
riferirsi alla sua durata complessiva.
Nondimeno, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere tuttavia tenuta, in ogni caso, ad avvertire un dato soggetto, già anteriormente alla
prima misura adottata nei confronti del medesimo, della possibilità stessa di misure istruttorie o di azioni fondate sul diritto
della concorrenza dell’Unione, soprattutto nel caso in cui, a causa di siffatto avvertimento, rischi di essere indebitamente
pregiudicata l’efficacia dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, il principio della responsabilità personale non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] consideri inizialmente di sanzionare la
società che ha commesso un’infrazione delle norme della concorrenza prima di indagare se, eventualmente, l’infrazione possa
essere imputata alla sua società controllante.
Dunque, sempreché il destinatario di una comunicazione degli addebiti sia posto in condizione di fare utilmente conoscere
la sua posizione nel corso del procedimento amministrativo in contraddittorio sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e
delle circostanze allegati dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non è in linea di principio tenuta a indirizzare un provvedimento
istruttorio a detto destinatario prima dell’invio della comunicazione degli addebiti.
(v. punti 117-122)
6.
L’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire
all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consente di
contestarne la validità. In linea di principio, la motivazione deve dunque essere comunicata all’interessato contemporaneamente
alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere regolarizzata dal fatto che l’interessato
apprende i motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione.
L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto
dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto
atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi
le prescrizioni di cui all’art. 253 CE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. La motivazione di un atto deve tuttavia essere logica
e non presentare, segnatamente, contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono detto
atto.
(v. punti 148-151)
7.
Quando una decisione in applicazione delle norme dell’Unione sulla concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema
d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari,
specie di quelli tra loro che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione.
Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile
decisione in linea di principio deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione
a tale società. Più in particolare, nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che si fonda esclusivamente, nei confronti
di taluni destinatari, sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, la [OSCURATO:PERSONA] è in ogni caso
tenuta – sotto pena di rendere detta presunzione, di fatto, assoluta – ad esporre in modo adeguato a tali destinatari i motivi
per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti a superare tale presunzione. Il dovere
della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le sue decisioni sotto questo profilo risulta, segnatamente, dal carattere relativo di detta
presunzione, il cui superamento esigerebbe che gli interessati producano una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi
e giuridici che intercorrono tra le società interessate. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] non è tuttavia tenuta, in tale contesto,
a prendere posizione su elementi manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari.
D’altronde, pur se una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che rientri nell’ambito di una prassi decisionale costante può essere motivata
sommariamente, in particolare con un richiamo a tale prassi, nell’ipotesi in cui essa vada notevolmente al di là delle decisioni
precedenti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a sviluppare esplicitamente l’iter logico seguito.
Ciò premesso, il Tribunale è tenuto a dedicare particolare attenzione alla questione di stabilire se una decisione che infligge
un’ammenda ad un’impresa composta da una società controllante e dalla sua controllata, imputando alla prima le azioni della
seconda, per violazione delle norme sulla concorrenza, contenga un’esposizione circostanziata dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA]
considera che gli elementi presentati dalla società controllante non erano sufficienti per superare la presunzione di imputabilità
applicata in tale decisione. In un determinato caso particolare, il Tribunale commette quindi un errore di diritto non sanzionando
il difetto di motivazione che vizia una decisione della [OSCURATO:PERSONA] consistente soltanto in una serie di semplici affermazioni
e negazioni, ripetitive e per nulla circostanziate. Infatti, in mancanza di precisazioni supplementari, una siffatta serie
di affermazioni e di negazioni non è idonea, in un caso del genere, a consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni
della misura adottata o al giudice competente di esercitare il suo controllo.
(v. punti 152-155, 167-170)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
29 settembre 2011 (
*
)
«Impugnazione – Intese – Artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE – Mercato dell’acido monocloroacetico – Norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»
Nel procedimento C‑521/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
l’11 dicembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata dagli avv.ti E. Morgan de Rivery, S. Thibault‑Liger e E. Lagathu,
ricorrente,
procedimento in cui l'altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J. N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di Sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore)
e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2010,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 febbraio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la presente impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») chiede alla Corte l’annullamento della sentenza
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2009, causa T‑174/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso di tale società volto, in via principale, all’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81
[CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑1/37.773 – AMCA) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine,
l’annullamento o la riduzione dell’ammontare dell’ammenda inflitta a detta società.
Fatti e decisione controversa
2
Secondo le informazioni figuranti ai punti 3‑7 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato la sua indagine
su un’intesa relativa all’acido monocloroacetico (in prosieguo: l’«AMCA») alla fine del 1999, a seguito di una denuncia di
uno dei partecipanti a detta intesa. Il 14 e il 15 marzo 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato dei sopralluoghi nei locali, segnatamente,
di una controllata della ricorrente. Il 7 e 8 aprile 2004 ha inviato una comunicazione degli addebiti a dodici società, tra
cui l’[OSCURATO:PERSONA] e detta controllata (in precedenza denominata [OSCURATO:PERSONA] SA, poi Atofina SA, e, al momento dell’impugnazione,
Arkema SA; in prosieguo: l’«Atofina» o l’ «Arkema»).
3
Dal punto 8 della sentenza impugnata emerge che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in sostanza,
le imprese interessate da detta decisione avessero partecipato ad un cartello, in violazione dell’art. 81 CE.
4
Come risulta dai punti 9‑12 della sentenza impugnata, nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA], respingendo gli argomenti
contrari dedotti dall’[OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che il fatto che quest’ultima detenesse il 98% delle azioni dell’Atofina
fosse sufficiente ad imputarle la responsabilità delle azioni della propria controllata. Essa ha inoltre considerato che la
circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato alla produzione e alla commercializzazione dell’AMCA non impedisse
di considerarla come un’unica entità economica con le unità operative del gruppo.
5
Dal punto 30 della sentenza impugnata emerge che l’ammenda inflitta nella decisione controversa all’[OSCURATO:PERSONA] e all’Arkema,
a titolo di responsabilità congiunta e solidale, ammonta a EUR 45 milioni.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
6
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tutti gli undici motivi sollevati dinanzi ad esso e condannato la ricorrente
alle spese. A questo fine, il Tribunale ha in particolare espresso le considerazioni di seguito riportate.
7
Con il primo motivo, la ricorrente ha fatto valere che la decisione controversa violava doppiamente i suoi diritti della difesa,
in quanto, da un lato, era stata adottata al termine di una procedura nell’ambito della quale era stato violato il principio
di parità delle armi (prima parte) e, dall’altro, era stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ignorando l’obbligo di tener conto
degli elementi risultanti dalla procedura amministrativa (seconda parte).
8
Ai punti 54‑72 della sentenza impugnata, rigettando integralmente il primo motivo, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«(...)
64 Si deve respingere anche la censura secondo la quale l’imputazione alla ricorrente della responsabilità dell’infrazione commessa
dall’Arkema sarebbe affetta da motivazione insufficiente, nella decisione [impugnata], per giustificarne la responsabilità.
Infatti, emerge esplicitamente (…) da [tale] decisione (…) che la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato i principi applicabili all’imputazione
alle società controllanti delle infrazioni commesse dalle loro controllate. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia avviato
alcuna indagine nei suoi confronti, non le abbia rivolto una richiesta di informazioni e non l’abbia contattata prima di inviare
la comunicazione degli addebiti non può rimettere in causa il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] poteva informarla per la prima volta
degli addebiti ad essa rivolti nella comunicazione degli addebiti. Infatti, la ricorrente era in grado di far utilmente conoscere
il suo punto di vista nel corso della procedura amministrativa sulla realtà e la pertinenza dei fatti e delle circostanze
fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione degli addebiti, sia nelle sue osservazioni in risposta alla comunicazione
degli addebiti, sia nel corso dell’udienza dinanzi al consigliere-auditore.
(...)».
9
Rigettando in quanto infondato il secondo motivo dinanzi ad esso sollevato, vertente su una insufficienza di motivazione,
il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«85 (...), emerge dal punto 258 della decisione [controversa] che “[l]a [OSCURATO:PERSONA] considera che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA]
possieda il 98% delle azioni dell’Atofina sia di per sé sufficiente per imputare la responsabilità delle azioni dell’Atofina
all’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti avanzati [dall’[OSCURATO:PERSONA]] non costituiscano prove sufficienti
per escludere la presunzione, fondata sul possesso del 98% delle azioni”. Nel medesimo punto, essa precisa che “detti argomenti
sono affermazioni che non escludono la presunzione secondo la quale l’[OSCURATO:PERSONA] è responsabile degli atti della sua controllata
Atofina” e che essa non considera che dei “documenti che forniscono un quadro d’insieme della gestione commerciale siano sufficienti
per confutare la presunzione”.
86 Occorre constatare che, benché la [OSCURATO:PERSONA] abbia esplicitamente affermato, al punto 258 della decisione [controversa],
che la proprietà del 98% del capitale era sufficiente per imputare la responsabilità delle azioni dell’Atofina all’[OSCURATO:PERSONA],
essa ha comunque precisato, nel prosieguo di detto punto, che le prove fornite dalla ricorrente non consentivano di confutare
la presunzione. Orbene, siffatte considerazioni si inseriscono nella giurisprudenza comunitaria relativa all’imputazione alla
società controllante dei comportamenti illeciti della sua controllata. Da ciò consegue che l’iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA]
è sufficientemente esplicito e consente di capire i motivi per i quali essa ha respinto gli argomenti avanzati dall’[OSCURATO:PERSONA].
87 Quanto all’asserito difetto di motivazione riguardo alle ragioni per le quali gli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA] sono stati
respinti, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 257 della decisione [controversa], ha menzionato detti argomenti
come erano stati esposti dall’[OSCURATO:PERSONA] nella sua replica alla comunicazione degli addebiti. Essa ha risposto ai punti
258‑261 della decisione [controversa].
88 Occorre rilevare, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] si era limitata a formulare affermazioni
e che i documenti che aveva prodotto offrivano soltanto un quadro d’insieme della gestione commerciale della società.
89 Siffatta risposta agli argomenti avanzati dall’[OSCURATO:PERSONA], benché sommaria, consente di comprendere le ragioni per cui
la [OSCURATO:PERSONA] li ha respinti. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto ai punti essenziali degli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA],
considerando l’insieme degli elementi di prova da essa forniti.
90 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispondere a tutte le obiezioni della ricorrente. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non
è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma è sufficiente
che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione. (…)».
10
Ai punti 97‑99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il terzo motivo sollevato dinanzi ad esso, relativo alla
contraddizione dei motivi tra l’imputazione dell’infrazione all’[OSCURATO:PERSONA] e il riconoscimento della partecipazione dell’Atofina
all’infrazione ad un livello di responsabilità non elevato. Al riguardo, il Tribunale, al punto 97 della sentenza impugnata,
ha statuito quanto segue:
«(…) poco importa il livello di responsabilità del personale che ha partecipato all’intesa, in quanto non è una relazione
di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della
prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa, ai sensi dell’art. 81 CE, che consente alla [OSCURATO:PERSONA]
di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società. Pertanto, il
fatto che la società controllante non fosse al corrente dell’infrazione commessa dalla sua controllata non può essere sufficiente
ad escludere la sua responsabilità».
11
Affermazioni analoghe figurano, in contesti diversi, ai punti 52, 167 e 186 della sentenza impugnata.
12
Come emerge dal punto 100 della sentenza impugnata, il quarto motivo sollevato dinanzi al Tribunale, vertente su una violazione
delle norme che disciplinano l’imputabilità ad una società controllante delle infrazioni commesse dalla sua controllata, si
divide in tre parti.
13
Nella prima parte, la ricorrente ha affermato, segnatamente, che la [OSCURATO:PERSONA] non gode di alcun margine di discrezionalità
per determinare il criterio pertinente dell’imputabilità delle infrazioni.
14
Questo motivo è stato respinto dal Tribunale ai punti 105‑109 della sentenza impugnata. Al punto 105 della sentenza impugnata
il Tribunale ha constatato quanto segue:
«(…) la [OSCURATO:PERSONA] non pretende di disporre di un potere discrezionale per imputare ad una società la responsabilità delle
infrazioni commesse da un’altra società. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, al punto 260 della decisione [controversa]
di disporre di un “margine di discrezionalità concernente l’imputazione di responsabilità alla società controllante in siffatte
circostanze”, lo fa soltanto dopo aver considerato, al punto 258 della decisione [controversa], che la ricorrente non era
riuscita a invertire la presunzione di autonomia della sua controllata. Inoltre, emerge chiaramente dalla decisione [controversa]
che l’osservazione formulata al punto 260 mirava soltanto a escludere l’argomento relativo alla mancanza di imputazione, nelle
decisioni precedenti indirizzate all’Atofina, del comportamento di quest’ultima alla società controllante. Inoltre, nel corso
dell’udienza dibattimentale e nei suoi scritti, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato di considerare effettivamente che il suo margine
di discrezionalità interviene nella fase in cui, quando essa è in grado di imputare la responsabilità di un’infrazione a diverse
società di un gruppo, essa sceglie di imputarla a tutte le società del gruppo o soltanto a quelle che hanno partecipato direttamente
all’infrazione».
15
Ai punti 121‑126 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, in quanto infondata, la seconda parte del quarto motivo
sollevato dinanzi ad esso, relativa al fatto che l’applicazione della presunzione di imputabilità, non suffragata da elementi
di prova concreti, violerebbe il principio di autonomia della controllata.
16
La terza parte del quarto motivo verteva su una violazione del regime probatorio che disciplina l’imputabilità delle infrazioni
all’interno di gruppi di società. Questa parte è stata respinta dal Tribunale ai punti 150‑176 della sentenza impugnata.
17
A tale proposito, al punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
«(…) la censura della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il regime probatorio che disciplina l’imputabilità
delle infrazioni in seno ai gruppi di società non può essere accolta. Infatti, atteso che la quasi totalità del capitale era
detenuta, al momento dell’infrazione, dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] poteva a buon diritto presumere la sua mancanza di
autonomia e considerare che spettava all’[OSCURATO:PERSONA] presentare elementi di prova atti a dimostrare che la sua controllata
stabiliva in modo autonomo la sua strategia sul mercato».
18
Al punto 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che era su queste premesse che si dovevano analizzare gli
elementi di prova forniti dall’[OSCURATO:PERSONA] al fine di confutare la presunzione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA]. A questo fine,
al punto 159 della sentenza impugnata, esso ha osservato quanto segue:
«(…) la [OSCURATO:PERSONA] riprende, al punto 257 della decisione [controversa], gli argomenti avanzati dall’[OSCURATO:PERSONA] nella
sua replica alla comunicazione degli addebiti, segnatamente gli argomenti secondo i quali essa non avrebbe mai partecipato,
né direttamente né indirettamente, all’intesa sull’AMCA, essa sarebbe una “holding pura”, senza funzioni operative, l’Atofina
godrebbe di assoluta autonomia per quanto riguarda la sua politica commerciale e il suo comportamento sul mercato, i documenti
figuranti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbero esclusivamente all’Atofina e anche i terzi riterrebbero che la
sola Atofina operasse sul mercato. Da ciò essa conclude, al punto successivo, che questi argomenti sono semplici affermazioni
che non escludono la presunzione secondo la quale l’[OSCURATO:PERSONA] è responsabile degli atti della sua controllata, ed osserva
che i documenti che forniscono un quadro generale della gestione commerciale non sono sufficienti a escludere detta presunzione».
19
Quindi, ai punti 160‑176 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto diversi argomenti sollevati dalla ricorrente al
fine di confutare la presunzione applicata nei suoi confronti nella decisione controversa.
20
Ai punti 184‑188 e 192‑199 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il quinto motivo nelle sue tre parti, vertenti,
rispettivamente, sulla violazione del principio della responsabilità personale, di quello della legittimità e di quello della
presunzione di innocenza.
21
Ai punti 200‑207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il sesto motivo sollevato dinanzi ad esso, vertente su
una violazione del principio di buona amministrazione.
22
Come emerge dal punto 208 della sentenza impugnata, la ricorrente, con il suo settimo motivo sollevato dinanzi al Tribunale,
ha sostenuto che il nuovo approccio della [OSCURATO:PERSONA] riguardo al criterio dell’imputabilità delle infrazioni delle controllate
di gruppi alle loro società controllanti, come applicata nella decisione controversa, creava incertezza giuridica, di modo
che il Tribunale doveva annullare la decisione controversa per quanto riguardava la ricorrente. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] applicherebbe
criteri di imputabilità diversi da quelli utilizzati nella decisione controversa nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] NV e della
Clariant AG e da quelli applicati, per quanto riguarda l’Atofina, nella sua decisione 10 dicembre 2003, C(2003) 4570 def.,
relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑2/37.857
– Perossidi organici) (GU 2005, L 110, pag. 44; in prosieguo: la «decisione perossidi organici»).
23
Respingendo questo motivo, ai punti 210‑216 della sentenza impugnata, il Tribunale, segnatamente al punto 213 di detta sentenza,
ha dichiarato quanto segue:
«Nella fattispecie, se la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di imputare la responsabilità dell’infrazione constatata all’impresa composta
dalla società controllante e dalla sua controllata, mentre nella prassi precedente si sarebbe astenuta dal farlo, la sua decisione
non violerà peraltro il principio di certezza del diritto. (…) Infatti, dal momento che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha
giustamente dichiarato che l’[OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata Arkema costituivano insieme un’impresa ed ha inflitto l’ammenda
alle due società congiuntamente e solidalmente, essa non ha violato il principio di certezza del diritto».
24
Ai punti 220 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, successivamente, i motivi dall’ottavo all’undicesimo
sollevati dinanzi ad esso, per poi concludere, al punto 244 della sentenza impugnata, che il ricorso presentato dinanzi ad
esso doveva essere integralmente respinto.
Conclusioni delle parti
25
Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
– in via principale, annullare nella sua interezza la sentenza impugnata;
– accogliere le conclusioni formulate in primo grado;
– annullare, di conseguenza, gli artt. 1, lett. d), 2, lett. c), 3 e 4, punto 9, della decisione controversa;
– in subordine, annullare o ridurre l’ammenda di EUR 45 milioni inflitta congiuntamente e solidalmente all’Arkema e all’[OSCURATO:PERSONA] all’art. 2, lett. c), della decisione controversa a titolo della sua competenza di piena giurisdizione, e,
– in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.
26
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso, e
– condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
27
In via principale, la ricorrente deduce cinque motivi, relativi, rispettivamente:
– ad un errore di diritto del Tribunale, in quanto non avrebbe tratto le debite conseguenze dal carattere repressivo delle sanzioni
derivanti dall’applicazione dell’art. 101 TFUE;
– ad una violazione dei diritti della difesa, risultante dall’interpretazione erronea dei principi di equità e di parità delle
armi;
– ad errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione;
– ad una violazione dell’art. 263 TFUE risultante dal mancato rispetto dei limiti del controllo di legittimità, e
– ad una violazione delle norme relative all’imputabilità delle sanzioni in materia di diritto della concorrenza.
28
In subordine, la ricorrente solleva un sesto motivo, sostenendo che gli errori di diritto e le violazioni commessi dal Tribunale
devono almeno portare all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto del Tribunale in quanto non avrebbe tratto le debite conseguenze dal carattere
repressivo delle sanzioni derivanti dall’applicazione dell’art. 101 TFUE
Argomenti delle parti
29
La ricorrente fa valere che non può essere contestato il carattere repressivo – ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), firmata a Roma il
4 novembre 1950 – delle sanzioni inflitte in applicazione dell’art. 101 TFUE.
30
Ciò premesso, a giudizio della ricorrente, il Tribunale, segnatamente ai punti 185‑187 nonché 194 e 197 della sentenza impugnata,
avrebbe erroneamente applicato i principi della responsabilità personale e della personalità delle pene, nonché della presunzione
di innocenza sanciti all’art. 6, nn. 1 e 2, della CEDU.
31
Infatti il Tribunale, da una parte, avrebbe in generale erroneamente applicato detti principi soltanto all’impresa formata
dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Arkema, ossia ad un’entità priva di personalità giuridica, e non a queste due società in quanto
persone giuridiche distinte, le quali sarebbero le sole ad avere gli attributi necessari per poter beneficiare effettivamente
e concretamente dei diritti soggettivi derivanti dai principi sopra menzionati. In questo modo il Tribunale avrebbe negato
il carattere effettivo e concreto dei diritti soggettivi derivanti dai principi sopra menzionati, non consentendo alle sole
entità dotate degli attributi per farlo di rivendicarne il beneficio, il che in ultima analisi le avrebbe consentito di limitare
l’accesso al giudice.
32
Dall’altra, più specificamente, l’approccio di cui sopra avrebbe indotto il Tribunale ad escludere la ricorrente dall’ambito
di applicazione:
– del principio della presunzione di innocenza, negando nei suoi confronti ogni valore all’indagine preliminare, e
– dei principi della personalità della responsabilità personale e della personalità delle pene, affermando, ai punti 97, 152,
167 e 186 della sentenza impugnata, che l’imputazione della responsabilità ad una società controllante non si fonda su «una
relazione d’istigazione relativa all’infrazione tra la società controllante e la controllata, né, a maggior ragione, su un
coinvolgimento della prima in detta infrazione», escludendo dunque la pertinenza del complesso degli indizi invocato dalla
ricorrente, volto a dimostrare che essa non aveva commesso personalmente alcuna infrazione, che essa ignorava che fosse stata
commessa l’infrazione di cui trattasi e che la sua controllata disponeva di autonomia sul mercato.
33
Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale non poteva validamente invocare, ai punti 210 e 212 della sentenza impugnata,
un principio di efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione nei confronti di un soggetto per ridurre i suoi diritti
fondamentali a vantaggio di un rafforzamento dei poteri della [OSCURATO:PERSONA].
34
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, segnatamente, che il primo motivo di impugnazione non corrisponde ad un motivo presentato in primo
grado e che non si riferisce direttamente a nessuna parte della sentenza impugnata.
Giudizio della Corte
35
Ai sensi dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio
svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione
della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non
può dunque modificare l’oggetto della controversia, sollevando per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che avrebbe
potuto dedurre dinanzi al Tribunale, ma che non ha sollevato, in quanto questo equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla
Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito
il Tribunale (v. in tal senso, in particolare, sentenze 1º giugno 1994, causa C‑136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1981, punto 59; 30 marzo 2000, causa C‑266/97, VBA/VGB e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2135, punto 79, nonché 14 ottobre 2010,
causa C‑280/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9555, punto 34). Siffatto motivo deve dunque essere considerato
irricevibile in fase di impugnazione.
36
Nella fattispecie, con il suo primo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale non di avere negato il carattere «penale»,
ai sensi della giurisprudenza relativa all’art. 6 della CEDU, delle ammende inflitte in forza dell’art. 81 CE, ma, sostanzialmente,
di avere violato i diritti fondamentali di cui essa gode in quanto persona giuridica ritenuta responsabile di un’infrazione
a cui sono collegate sanzioni che, a suo avviso, hanno siffatta natura. Dato che, visto sotto questo profilo, il presente
motivo non modifica l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, non lo si deve rigettare in quanto irricevibile (v.,
per analogia, sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑439, punti 66 e 67).
37
Ciò premesso, come emerge, segnatamente, dai punti 27, 87 e 99 della presente sentenza, gli addebiti specifici sollevati dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di questo motivo coincidono, sostanzialmente, con quelli sollevati nell’ambito di altri motivi dell’impugnazione,
segnatamente il secondo e il quinto. Atteso che detti addebiti non hanno pertanto reale autonomia rispetto a questi altri
motivi, non occorre esaminarli in questa sede.
38
Tuttavia, nei limiti in cui il primo motivo addebita, in generale, al Tribunale di avere applicato erroneamente i principi
della responsabilità personale e della personalità delle pene nonché della presunzione d’innocenza non alla sola ricorrente,
ma all’«impresa» costituita, segnatamente, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla sua controllata Arkema, detto motivo equivale a far
valere una violazione sostanziale di detti principi nei confronti della ricorrente ed a mettere in discussione l’interpretazione
data dal Tribunale alla nozione di «impresa» ai sensi dell’art. 81 CE. Atteso che dette allegazioni coincidono con taluni
aspetti del secondo e del quinto motivo, è opportuno affrontarle nell’ambito dell’esame di questi ultimi.
39
Per quanto riguarda l’addebito formulato al punto 33 della presente sentenza, è sufficiente osservare che, contrariamente
alle affermazioni della ricorrente, il Tribunale non ha dichiarato, ai punti 210 e 212 della sentenza impugnata, che un principio
di efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione potrebbe essere invocato nei confronti di un soggetto per ridurre i
suoi diritti fondamentali.
40
Atteso che detta censura si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata, essa deve essere respinta in quanto infondata.
41
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre affrontare in primo luogo il quinto motivo.
Sul quinto motivo, relativo ad una violazione delle regole che disciplinano l’imputabilità delle sanzioni in materia di diritto
della concorrenza
Sulla prima parte del quinto motivo, secondo la quale il carattere repressivo delle sanzioni che rientrano nell’ambito di
applicazione dell’art. 101 TFUE rafforzerebbe l’inammissibilità, in diritto dell’Unione, della presunzione di responsabilità
de facto assoluta applicata alla ricorrente
– Argomenti delle parti
42
La ricorrente fa valere che il carattere repressivo delle sanzioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 101
TFUE e la confusione istituzionale dei poteri in capo all’autorità incaricata dell’applicazione delle sanzioni avrebbero dovuto
impedire in modo dirimente al Tribunale di convalidare l’applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della presunzione di responsabilità
invece di esigere una prova dell’ingerenza della ricorrente nella gestione della propria controllata.
43
Quanto sopra osservato è tanto più vero in quanto siffatta presunzione sarebbe di fatto assoluta, dato che siffatta inconfutabilità
annulla, segnatamente, le norme che disciplinano l’onere della prova e la presunzione di innocenza.
44
A giudizio della ricorrente, il carattere assoluto della presunzione, come interpretata dal Tribunale, risulta dalla combinazione
dei seguenti elementi:
– l’affermazione, figurante ai punti 86 e 150 della sentenza impugnata, secondo la quale il vincolo di capitale è di per sé
sufficiente ad applicare la presunzione di assenza di autonomia della controllata;
– l’ammissione da parte del Tribunale, al punto 105 della sentenza impugnata, di un potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] di
imputare la responsabilità dell’infrazione se la società controllante detiene almeno il 98% del capitale della sua controllata,
e
– le modalità con cui il Tribunale, ai punti 160 e seguenti della sentenza impugnata, ha valutato il complesso di indizi fornito
dalla ricorrente e volto a dimostrare la mancata ingerenza di quest’ultima nella gestione della sua controllata.
45
A quest’ultimo riguardo, a giudizio della ricorrente, il Tribunale respinge il valore probatorio di detto complesso di indizi,
esigendo da essa prove di una mancata ingerenza che sarebbero necessariamente negative. Il Tribunale esigerebbe una «probatio
diabolica» che, in linea generale, sarebbe inammissibile nel sistema probatorio dell’Unione. A giudizio della ricorrente,
siffatto sistema probatorio inconfutabile deve essere condannato, segnatamente, in quanto viola il diritto ad un accesso ad
un controllo giurisdizionale effettivo.
46
Secondo la ricorrente, il Tribunale ha illegittimamente invertito l’onere della prova che incombe all’autorità incaricata
dell’applicazione delle sanzioni, in particolare respingendo l’uno dopo l’altro gli indizi del complesso fornito alla [OSCURATO:PERSONA]
dalla ricorrente, conformemente alla sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237,
punto 65). In tal modo, a giudizio della ricorrente, il Tribunale ha introdotto uno squilibrio inaccettabile tra, da un lato,
la ricorrente, sulla quale graverebbe un onere impossibile da assumere, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA], che potrebbe limitarsi
ad una presunzione di responsabilità per applicare sanzioni repressive, godendo di un asserito potere discrezionale per applicare
o meno detta presunzione.
47
La ricorrente fa valere, inoltre, che il Tribunale, contrariamente a quanto da esso enunciato al punto 171 della sentenza
impugnata, non ha valutato gli elementi del complesso di indizi considerato nel suo insieme. Secondo la ricorrente, conformemente
alle norme derivanti dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detto complesso di indizi verteva sui vincoli organizzativi,
economici e giuridici intercorrenti tra la ricorrente stessa e la sua controllata, che essa considera atti a dimostrare che
dette società non costituiscono un’entità economica unica. Orbene, il valore probatorio di detto complesso di indizi risulterebbe
dalla concordanza del loro insieme, e non necessariamente da ciascuno di essi considerato isolatamente.
48
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, ai punti 172 e 173 della sentenza impugnata, ha indicato che la presunzione di mancanza
di autonomia della controllata non è assoluta. Essa considera anche che il motivo sollevato dinanzi al Tribunale relativo
all’imputabilità è stato respinto in quanto, come emergerebbe segnatamente dai punti 163‑165, 167 e 169 della sentenza impugnata,
la ricorrente si sarebbe limitata a fondarsi su affermazioni non suffragate da elementi di prova. Per la [OSCURATO:PERSONA], il mero
fatto di aver richiesto elementi di prova a sostegno di una semplice affermazione non trasforma la presunzione di cui trattasi
in una presunzione assoluta.
49
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la detenzione da parte di una società controllante della totalità o della quasi totalità del capitale
di una controllata consente soltanto di presumere, salvo prova contraria, che dette società fanno parte di una stessa «impresa»
ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE. Nella fattispecie, la ricorrente non può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere considerato
che la presunzione non era confutata, dato che essa si è limitata a presentare affermazioni d’«autonomia» insufficientemente
fondate o argomenti non pertinenti per determinare se la controllata e la società controllante formassero un’unità economica.
50
Per quanto concerne l’argomento della ricorrente, esposto al punto 47 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che,
in realtà, la ricorrente sembra mettere in causa la valutazione delle prove ad opera del Tribunale, il che sarebbe irricevibile
in sede di impugnazione. Del resto, il Tribunale avrebbe proceduto ad un giudizio d’insieme. Se non ha avuto l’occasione di
valutare taluni asseriti indizi, ciò sarebbe semplicemente perché, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la maggior parte di siffatti indizi
non erano confortati da elementi probatori.
– Giudizio della Corte
51
Là dove, nella prima parte del quinto motivo, la ricorrente fa valere una confusione dei ruoli della [OSCURATO:PERSONA] in materia
di politica della concorrenza dell’Unione, è giocoforza constatare che essa tenta di modificare l’oggetto della controversia
dinanzi al Tribunale, in violazione dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura. Entro questi limiti, tale parte deve
dunque essere considerata irricevibile, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza.
52
Occorre nondimeno considerare ricevibile la prima parte del quinto motivo là dove essa, a prescindere dalle considerazioni
relative a detta confusione, è rivolta contro l’applicazione, nella sentenza impugnata, di una presunzione secondo la quale,
in sostanza, una società controllante che possiede la totalità o la quasi totalità del capitale sociale della sua controllata
può essere considerata responsabile del comportamento di detta controllata in violazione delle norme dell’Unione in materia
di concorrenza.
53
A questo riguardo, è opportuno innanzi tutto ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, la nozione di impresa
abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle
sue modalità di finanziamento. Su questo punto la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione di impresa, collocata in
tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica anche se, dal punto di vista giuridico, tale
unità economica è costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, che tale entità economica, laddove violi le
regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione
(v. sentenze 20 gennaio 2011, causa C‑90/09 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1, punti 34‑35 e giurisprudenza
ivi citata, nonché 29 marzo 2011, cause riunite C‑201/09 P e C‑216/09 P, ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal
Luxembourg e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2239, punto 95).
54
Emerge da una giurisprudenza costante che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante,
in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua
linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante,
in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche
(v. citate sentenze della Corte, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 58, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 37).
55
In una siffatta situazione, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica
e formano così una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] può infatti emanare una decisione che infligge ammende
nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione
(v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 59, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38).
56
Al riguardo, la Corte ha precisato che, con riferimento al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100%
del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato,
tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste
una presunzione relativa secondo la quale detta società controllante esercita effettivamente una siffatta influenza (in prosieguo:
la «presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante») (v., segnatamente, sentenze 25 ottobre 1983, causa
107/82, AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 60; [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39, nonché ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a.,
cit., punto 97).
57
Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto
dalla controllante per presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale
di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per
il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che detta società controllante, sulla quale incombe l’onere
di superare tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene
un comportamento autonomo sul mercato (v. sentenze 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], pag. I‑9925, punto 29; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 61; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40,
nonché ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit., punto 98).
58
Dalla giurisprudenza risulta anche che, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento
sul mercato, deve essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi
e giuridici intercorrenti tra la controllata e la controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere
elencati in modo tassativo (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 73 e 74).
59
La presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra l’importanza,
da un lato, dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme della concorrenza, segnatamente all’art. 101
TFUE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, le esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come,
segnatamente, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti
della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi. È appunto per questa ragione che essa è relativa, come risulta
dalla giurisprudenza esposta al punto 56 della presente sentenza.
60
Occorre peraltro ricordare che, da un lato, tale presunzione si fonda sulla constatazione secondo la quale, salvo circostanze
del tutto eccezionali, una società che possiede la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa
sola parte di capitale, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, che la
mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera
dei soggetti contro cui detta presunzione opera.
61
Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente confutare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non
comprovate, la presunzione stessa verrebbe largamente privata della sua utilità.
62
Del resto, dalla giurisprudenza emerge che una presunzione, anche se difficilmente superabile, resta entro limiti accettabili
fintanto che è proporzionata al legittimo scopo perseguito, che esiste la possibilità di apportare la prova contraria e che
i diritti della difesa sono garantiti (v., in questo senso, sentenza 23 dicembre 2009, causa C‑45/08, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12073, punti 43 e 44, nonché Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 23 luglio 2002, Janosevic
c. Svezia,
Recueil des arrêts et décisions
2002‑VII, § 101 e seguenti).
63
Nella fattispecie, emerge dai punti 46 e 47 della presente sentenza che la ricorrente non contesta in quanto tale la legittimità
della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, come esposta ai punti 56 e 57 della presente sentenza.
Essa non contesta neppure l’applicabilità, nelle circostanze della fattispecie, di una presunzione analoga nel caso in cui
una società controllante possieda il 98% del capitale della propria controllata.
64
Per contro, l’argomento della ricorrente, esposto ai punti 43‑47 della presente sentenza, si fonda sull’affermazione secondo
la quale il Tribunale ha di fatto applicato una versione assoluta di detta presunzione.
65
Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata relativamente
agli elementi avanzati dalla ricorrente non configura, nel suo complesso, una probatio diabolica. Infatti, come risulta dal
punto 58 della presente sentenza, spetta a soggetti che desiderano superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’ingerenza
determinante avanzare tutti gli elementi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata
in questione alla società controllante e che considerano atti a dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica
unica.
66
A questo riguardo, la mera circostanza che un’entità non produca, in un determinato caso, elementi di prova tali da superare
la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non significa che detta presunzione non possa essere
confutata in nessun caso.
67
Ciò premesso, nei limiti in cui con gli addebiti formulati al terzo trattino del punto 44 e ai punti 45‑47 della presente
sentenza si afferma, in sostanza, che la valutazione effettuata dal Tribunale degli argomenti avanzati dalla ricorrente dimostra,
non fosse altro per la sua conclusione – negativa dal punto di vista della ricorrente –, l’esistenza di una probatio diabolica,
tale affermazione deve essere respinta.
68
Là dove, invece, siffatti addebiti mirano, in realtà, ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti constatati dal
Tribunale, occorre considerarli come irricevibili nella fase dell’impugnazione. Infatti, da una costante giurisprudenza emerge
che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle
sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti.
La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova sottopostigli, una
questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v., segnatamente, sentenza 23 aprile 2009, causa C‑425/07 P,
AEPI/[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3205, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
69
Là dove, in alternativa, questi stessi addebiti potrebbero essere interpretati come vertenti su un travisamento da parte del
Tribunale della portata del suo controllo giurisdizionale, essi coincidono con il quarto motivo dell’impugnazione e non occorre,
dunque, esaminarli indipendentemente nell’ambito di questa parte del quinto motivo.
70
Per quanto riguarda, del resto, la critica, esposta al primo trattino del punto 44 della presente sentenza, secondo la quale
l’ammontare della partecipazione nel capitale della controllata sarebbe di per sé sufficiente ad attivare la presunzione dell’esercizio
effettivo di un’influenza determinante, è opportuno osservare che il fatto che sia difficile fornire la prova contraria per
confutare una presunzione non implica, di per sé, che essa sia di fatto assoluta, soprattutto se i soggetti nei confronti
dei quali la presunzione opera sono quelli più in grado di ricercare detta prova nel loro ambito di attività.
71
Per quanto concerne il secondo elemento invocato dalla ricorrente per dimostrare il carattere di fatto assoluto della presunzione
applicata dal Tribunale, esposto al secondo trattino del punto 44 della presente sentenza, occorre osservare che, anche supponendo
che il Tribunale al punto 105 della sentenza impugnata abbia ammesso il potere discrezionale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] menzionato
al citato secondo trattino, siffatta ammissione o siffatto potere non avrebbe alcuna incidenza sulla questione se la presunzione
applicata nella sentenza impugnata sia assoluta. Di conseguenza questo argomento deve essere disatteso.
72
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve respingere la prima parte del quinto motivo.
Sulla seconda parte del quinto motivo, secondo la quale la presunzione di responsabilità applicata dal Tribunale, fondata
sulla nozione d’impresa, annullerebbe il principio dell’autonomia delle persone giuridiche
– Argomenti delle parti
73
La ricorrente fa valere che la sentenza impugnata viola il principio di sussidiarietà, turbando gravemente il principio dell’autonomia
delle persone giuridiche, uno dei fondamenti del diritto societario degli Stati membri.
74
Secondo la ricorrente, l’errore di diritto del Tribunale consisteva nel pretendere di avere la facoltà di decidere che è in
relazione all’impresa che esso doveva porsi per decidere di non applicare alla persona giuridica che costituisce detta impresa
né il principio di autonomia, né i diritti della difesa.
75
Peraltro, il Tribunale avrebbe commesso un altro errore di diritto, considerando superfluo esigere che la [OSCURATO:PERSONA] precisasse
nella sua decisione indizi concreti della mancanza di autonomia della controllata sul mercato.
76
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il principio di sussidiarietà non è stato invocato dinanzi al Tribunale, di modo che la sua violazione
costituirebbe un motivo nuovo, irricevibile nella fase dell’impugnazione. In ogni caso, nel merito, detto principio non sarebbe
applicabile nella fattispecie, in quanto l’Unione europea dispone di una competenza esclusiva in materia.
77
D’altro canto, la nozione di «impresa» ai sensi del diritto della concorrenza sarebbe una nozione autonoma del diritto dell’Unione.
Inoltre, l’«autonomia» di una società non sarebbe incompatibile con la presunzione, formulata nella giurisprudenza, di controllo
effettivo di una società controllante su talune sue controllate.
– Giudizio della Corte
78
Nei limiti in cui questa parte riguarda una violazione del principio di sussidiarietà, essa, in applicazione della giurisprudenza
citata al punto 35 della presente sentenza, deve essere dichiarata irricevibile.
79
Occorre poi respingere la censura esposta al punto 74 della presente sentenza, poiché verte su una considerazione che il Tribunale
non ha espresso, né lasciato intendere, nella sentenza impugnata.
80
Inoltre, per quanto concerne l’argomento esposto al punto 75 della presente sentenza, dai punti 56 e 57 della medesima emerge
che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, al fine di attivare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante
in un dato caso, a fornire indizi supplementari rispetto a quelli che dimostrano l’applicabilità e l’effetto di detta presunzione
(v. anche, in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62). Il Tribunale non ha dunque commesso errori
nei limiti in cui non ha richiesto, indipendentemente dagli elementi relativi all’operatività della presunzione in oggetto,
indizi concreti supplementari della mancanza di autonomia della controllata sul mercato.
81
D’altronde, nella misura in cui l’argomento esposto al citato punto 75 addebita un difetto di sanzione della motivazione della
decisione controversa per quanto concerne la ricorrente, esso coincide con il terzo motivo, di modo che non occorre esaminarlo
nel quadro della presente parte del quinto motivo.
82
Occorre pertanto respingere la seconda parte del quinto motivo.
Sulla terza parte del quinto motivo, secondo la quale il margine di discrezionalità riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] per l’applicazione
della presunzione di responsabilità violerebbe i principi di legittimità e di certezza del diritto
– Argomenti delle parti
83
La ricorrente fa valere che la sentenza impugnata non tiene conto dell’esigenza di chiarezza della legge e di prevedibilità,
imposte sia dal principio di legittimità sia da quello della certezza del diritto. Secondo la ricorrente, dai punti 97, 152,
167, 186 e 194 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ritiene che esistano due regimi di responsabilità in materia
di infrazioni al diritto della concorrenza. Il primo sanzionerebbe la partecipazione diretta delle società controllanti ad
un’infrazione al diritto della concorrenza in quanto coautori, poiché siffatta partecipazione sarebbe «la manifestazione della
loro propria volontà». Il secondo sanzionerebbe le società controllanti in quanto complici nei comportamenti illeciti delle
loro controllate possedute al 100%, ma senza che occorra un atto materiale di partecipazione che stabilisca la loro complicità,
il che renderebbe questa situazione assimilabile ad un regime di responsabilità per fatto altrui.
84
Secondo la ricorrente, se nel diritto della concorrenza dell’Unione esistesse siffatto regime di responsabilità per fatto
altrui, quod non, esso dovrebbe essere perfettamente definito e applicato dalle istituzioni in modo chiaro e coerente. Orbene,
il potere discrezionale riconosciuto dal Tribunale al punto 105 della sentenza impugnata sarebbe incompatibile con detta esigenza
di chiarezza e di coerenza.
85
A questo riguardo la ricorrente denuncia ciò che essa definisce come «duplice confusione», fatta dal Tribunale al punto 213
della sentenza impugnata, in primo luogo, tra l’imputazione di responsabilità alla società controllante e la responsabilità
di quest’ultima per il pagamento dell’ammenda e, in secondo luogo, tra l’imputazione della responsabilità e la fissazione
delle ammende, nella misura in cui il Tribunale giustifica l’asserito margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] nell’addebitare
la responsabilità con il margine di discrezionalità in materia di ammende.
86
[OSCURATO:PERSONA] considera che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non lascia un margine di discrezionalità o di potere
discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA] nel valutare se sussistano le condizioni per addebitare ad una società controllante la responsabilità
di un’infrazione. Il «margine di discrezionalità» interverrebbe soltanto nella fase in cui, quando la [OSCURATO:PERSONA] è in grado
di addebitare la responsabilità di un’infrazione a diverse società di un gruppo, essa sceglie di imputarla a tutte le società
del gruppo o soltanto ad alcune di esse.
– Giudizio della Corte
87
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, sia nell’ambito della presente parte del quinto motivo, sia in quello del
primo motivo presentato alla Corte, il Tribunale, ai punti 97, 152, 167, 186 e 194 della sentenza impugnata, non ha sancito
«un regime di responsabilità per fatto altrui» nel diritto della concorrenza dell’Unione.
88
A questo riguardo, occorre ricordare, come sostanzialmente indicato dal Tribunale ai punti 97, 152, 167 e 186 della sentenza
impugnata e anche come del resto risulta dai punti 53‑55 della presente sentenza, che, se una società controllante e la sua
controllata fanno parte di un’unica «impresa» ai sensi dell’art. 101 TFUE, non è necessariamente una relazione di istigazione
in merito all’infrazione tra la società controllante e la controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima nella
detta infrazione che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare alla società controllante la decisione che impone ammende,
ma il fatto che le società di cui trattasi costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 101 TFUE.
89
Inoltre, dal punto 105 di tale sentenza emerge che il Tribunale non ha ivi neppure riconosciuto il «potere discrezionale di
addebitare ad una società la responsabilità delle infrazioni commesse da un’altra società», criticato dall’argomentazione
della ricorrente esposta al punto 84 della presente sentenza. Infatti, al citato punto 105, il Tribunale ha osservato, in
sostanza, che l’osservazione formulata al punto 260 della decisione controversa mirava soltanto a escludere l’argomento relativo
all’assenza di imputazione, in decisioni precedenti rivolte all’Atofina, del comportamento di quest’ultima alla società controllante.
Limitandosi ad osservare, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non pretendeva di disporre di un potere discrezionale nei termini
criticati dalla ricorrente dinanzi ad esso, il Tribunale non ha affermato, contrariamente a quanto suggerisce la ricorrente
nell’ambito della presente parte del quinto motivo, che nel diritto della concorrenza dell’Unione esiste «un regime di responsabilità
per fatto altrui».
90
L’argomento esposto ai punti 83 e 84 della presente sentenza si fonda pertanto su premesse erronee e deve essere respinto.
91
Del pari, da ciò consegue che, nei limiti in cui l’addebito di cui al punto 85 della presente sentenza non è irricevibile
per mancanza di chiarezza, esso dovrebbe essere comunque respinto in quanto analogo all’argomento esposto ai punti 83 e 84
della presente sentenza.
92
Pertanto, si deve respingere la terza parte del quinto motivo.
Sulla quarta parte del quinto motivo, secondo la quale la presunzione di responsabilità violerebbe il principio di parità
di trattamento
– Argomenti delle parti
93
La ricorrente fa valere una violazione del principio di parità di trattamento nella parte in cui il Tribunale avrebbe sostenuto
che la ricorrente e le altre società controllanti di cui alla decisione controversa erano state trattate in modo analogo.
94
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il semplice fatto che la decisione controversa, oltre al suo riferimento alla presunzione di controllo
esercitato dalla società controllante sulle sue controllate al 100%, abbia aggiunto ulteriori indizi contro la società controllante
del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non significa che la [OSCURATO:PERSONA] o il Tribunale abbia commesso una discriminazione nei confronti della
ricorrente. Ciò significherebbe semplicemente che gli indizi per addebitare la responsabilità di un’infrazione all’[OSCURATO:PERSONA]
NV erano più «forti», senza che ciò implichi che gli elementi che consentono di imputare alla ricorrente la responsabilità
del comportamento illecito dell’Atofina siano insufficienti.
– Giudizio della Corte
95
Come è stato ricordato al punto 63 della presente sentenza, la ricorrente non contesta nella fattispecie né la liceità della
presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, esposta ai punti 56 e 57 della presente sentenza, in quanto
tale, né l’applicabilità di siffatta presunzione in un caso in cui una società controllante possiede il 98% del capitale della
sua controllata.
96
Orbene, dai punti 56, 57 e 80 della presente sentenza emerge che l’applicazione della presunzione dell’esercizio effettivo
di un’influenza determinante non è subordinata alla produzione di indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di
un’influenza della società controllante (v. anche, in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62).
97
Ciò premesso, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] disponesse di siffatti indizi supplementari per quanto concerne talune
società controllanti, e non per altre, e li abbia menzionati nella decisione controversa non costituisce un errore di diritto
che il Tribunale era tenuto a sanzionare nella sentenza impugnata.
98
Da ciò consegue che la quarta parte del quinto motivo, e pertanto il motivo nella sua interezza, devono essere respinti.
Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa risultante dall’interpretazione erronea dei principi
di equità e di parità delle armi
99
Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che il punto 64 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto,
in quanto il Tribunale non ha ivi tenuto conto del principio della parità delle armi. Come emerge espressamente dall’impugnazione
medesima, tale parte si ricollega dunque all’addebito, sollevato nell’ambito del primo motivo sottoposto alla Corte, che è
stato esposto al punto 32, primo trattino, della presente sentenza.
100
In sostanza, il secondo motivo si suddivide in due parti, che è opportuno trattare insieme.
Argomenti delle parti
101
La prima parte è relativa ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente sin dalla primissima fase del procedimento.
102
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha negato, relativamente ai diritti della difesa di quest’ultima, ogni valore all’indagine
svolta preliminarmente all’invio della comunicazione degli addebiti. Essa addebita al Tribunale di avere ammesso che il principio
di parità delle armi era stato rispettato benché la ricorrente fosse stata informata per la prima volta dei sospetti che gravavano
nei suoi confronti in occasione della comunicazione degli addebiti.
103
Siffatta violazione dei diritti della difesa della ricorrente sin dalla primissima fase del procedimento amministrativo sarebbe
inammissibile per tre motivi:
– innanzi tutto, il carattere repressivo delle sanzioni derivanti dall’applicazione dell’art. 101 TFUE non autorizzerebbe il
Tribunale a considerare sufficiente che le garanzie derivanti dall’art. 6 della CEDU si applichino a partire dall’invio della
comunicazione degli addebiti, escludendo la fase preliminare dell’indagine;
– quindi, il diritto di essere sia informato che sentito sin dall’inizio dell’inchiesta secondo la ricorrente si imporrebbe
a maggior ragione in quanto essa non era coinvolta nell’infrazione e ne ignorava perfino l’esistenza nel momento in cui essa
è stata commessa, e
– infine, non essendo stata avvertita dell’indagine ed essendo stata informata per la prima volta solo nella fase della comunicazione
degli addebiti dei sospetti che gravavano su di essa, la ricorrente non sarebbe stata in grado di prendere le misure necessarie
per predisporre utilmente la sua difesa. A questo riguardo, il Tribunale non avrebbe risposto agli argomenti svolti dalla
ricorrente nella sua difesa orale, secondo i quali essa avrebbe potuto lasciare che andassero perdute possibili prove dell’autonomia
della sua controllata nel corso dei quattro anni di indagine che hanno preceduto la comunicazione degli addebiti, il che avrebbe
pregiudicato irrimediabilmente i suoi diritti della difesa.
104
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, atteso che, nella fattispecie, non ha proceduto ad atti istruttori nei confronti della ricorrente,
essa non era pertanto tenuta a comunicare a quest’ultima i suoi sospetti sin dall’indagine preliminare.
105
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene segnatamente che, in ogni caso, anche ammesso che si sia configurata l’asserita irregolarità
invocata dalla ricorrente, occorre ancora esaminare se siffatta irregolarità sia stata idonea a pregiudicare concretamente
i suoi diritti della difesa nell’ambito del procedimento controverso. Orbene, la possibilità per la ricorrente di tentare
di superare la presunzione in causa, o di sostenere che detta presunzione non sarebbe applicabile, non sarebbe stata affatto
pregiudicata dal fatto che la ricorrente ha preso atto dei sospetti che gravavano su di essa soltanto al momento della ricezione
della comunicazione degli addebiti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], atteso che l’asserita perdita di elementi di prova dell’autonomia
della controllata durante questo periodo è stata menzionata soltanto al momento dell’udienza, l’argomento ad essa relativo
sarebbe irricevibile. Del resto, siffatta asserzione non sarebbe corroborata da alcun indizio.
106
La seconda parte del secondo motivo verte sulla negazione della necessità di un’indagine imparziale.
107
La ricorrente sostiene a questo riguardo che il Tribunale ha escluso la necessità per la [OSCURATO:PERSONA] stessa di condurre un’indagine
preliminare in modo imparziale.
108
A giudizio della ricorrente, siffatta negazione è inammissibile, dato che, in primo luogo, un’indagine imparziale sarebbe
la fase preliminare giudicata necessaria per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare, eventualmente, un atto del procedimento
come una comunicazione di addebiti.
109
In secondo luogo, negando la necessità di siffatta indagine, il Tribunale, secondo la ricorrente, non ha tenuto conto dell’esigenza
dello svolgimento imparziale dell’indagine, esigenza che sarebbe richiesta, segnatamente, dal principio della parità delle
armi. Con la sua posizione, il Tribunale, contravvenendo al diritto ad un processo equo e al principio di legalità, si sottrarrebbe
ad ogni controllo del carattere imparziale dell’indagine. La mancanza da parte del Tribunale di siffatto controllo del carattere
imparziale dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] deriva, secondo la ricorrente, dalla convalida da parte del Tribunale dell’applicazione
della presunzione di responsabilità nei confronti della ricorrente sin dalla primissima fase dell’indagine, ovvero al momento
in cui l’infrazione è stata denunciata per la prima volta alla [OSCURATO:PERSONA].
110
A questo riguardo la ricorrente fa valere che il carattere necessariamente parziale dell’indagine nei suoi confronti risulta
dalla concentrazione, in capo alla Direzione generale della concorrenza in seno alla [OSCURATO:PERSONA], di tre poteri distinti d’inchiesta,
di accusa e di decisione. A suo avviso, siffatta confusione di poteri in capo alla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe ammissibile, tenuto
conto del carattere ormai manifestamente repressivo delle sanzioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 101
TFUE.
111
Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che il Tribunale ha rifiutato di controllare
l’imparzialità della sua indagine. Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla concentrazione di poteri
in capo alla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 110 della presente sentenza), quest’ultima fa valere, in via principale, che esso è irricevibile
e, in subordine, che è, in ogni caso, privo di fondamento.
Giudizio della Corte
112
Secondo una costante giurisprudenza, e come confermato all’art. 6, n. 3, TFUE, i diritti fondamentali fanno parte integrante
dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza. La Corte ha dunque ripetutamente dichiarato
che il rispetto dei diritti della difesa nel corso dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza
costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (v., segnatamente, sentenza 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 26 nonché la giurisprudenza ivi citata).
113
Nel caso di un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE, dalla giurisprudenza emerge che il procedimento amministrativo che si
svolge dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] si suddivide in due fasi distinte e successive ciascuna delle quali risponde ad una propria
logica interna, ossia una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro. La fase di indagine
preliminare, che si estende sino alla comunicazione degli addebiti, è destinata a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere
tutti gli elementi pertinenti che confermino o meno l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza e di prendere
posizione sull’orientamento nonché sull’ulteriore seguito da dare al procedimento. La fase contraddittoria, dal canto suo,
che va dalla comunicazione degli addebiti all’adozione della decisione finale, deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi
definitivamente sull’infrazione addebitata (v., segnatamente, in questo senso, sentenze 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punti 181‑183, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27).
114
La Corte ha precisato che la fase di indagine preliminare ha come termine iniziale la data in cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio
dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione e che determinano
importanti ripercussioni sulla situazione delle imprese sospettate (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 182, nonché 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8725, punto 38).
115
È soltanto all’inizio della fase contraddittoria amministrativa che il soggetto interessato viene informato, mediante la comunicazione
degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa in questa fase del procedimento. Di conseguenza,
è soltanto dopo l’invio della comunicazione degli addebiti che l’impresa interessata può avvalersi pienamente dei suoi diritti
di difesa (v., in questo senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punti 315 e 316; [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 47, nonché 25 gennaio 2007, causa
C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 59).
116
Ciò non toglie che le misure istruttorie adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la fase di indagine preliminare, specialmente
le misure di accertamento e le richieste di informazioni, in talune situazioni possono implicare di per sé la contestazione
di un’infrazione alle norme dell’Unione in materia di concorrenza e sono atte a determinare conseguenze importanti sulla situazione
delle imprese sospettate.
117
È dunque importante evitare che i diritti della difesa possano essere irrimediabilmente compromessi nel corso di questa fase
del procedimento amministrativo, posto che le misure istruttorie adottate possono avere un carattere determinante per stabilire
prove dell’illegittimità di comportamenti delle imprese atti a coinvolgerne la responsabilità (v., in questo senso, sentenze
21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2859, punto 15, nonché 7 gennaio 2004, cause
riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑123, punto 63).
118
Pertanto, riguardo all’osservanza di un termine ragionevole, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che la valutazione della
fonte di eventuali ostacoli all’esercizio efficace dei diritti della difesa non deve essere limitata alla fase contraddittoria
del procedimento amministrativo, ma deve estendersi all’insieme di detto procedimento e riferirsi alla sua durata complessiva
(v., in questo senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 49 e 50, nonché 21 settembre 2006, causa C‑113/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8831, punti 54
e 55).
119
Considerazioni analoghe si applicano alla questione intesa ad accertare se, e in che misura, la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a fornire
all’impresa interessata, fin dallo stadio della fase d’indagine preliminare, taluni elementi d’informazione sull’oggetto e
sullo scopo dell’indagine che le permettano di preservare l’efficacia della sua difesa nell’ambito della fase contraddittoria.
120
Ciò non significa tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA], già anteriormente alla prima misura adottata nei confronti di un dato soggetto,
sia tenuta, in ogni caso, ad avvertire detto soggetto della possibilità stessa di misure istruttorie o di azioni fondate sul
diritto della concorrenza dell’Unione, soprattutto nel caso in cui, a causa di siffatto avvertimento, rischi di essere indebitamente
pregiudicata l’efficacia dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] (v., in questo senso, sentenza Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 60).
121
Inoltre, la Corte ha già dichiarato che il principio della responsabilità personale non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] consideri
inizialmente di sanzionare la società che ha commesso un’infrazione delle norme della concorrenza prima di indagare se, eventualmente,
l’infrazione possa essere imputata alla sua società capogruppo (v. sentenza 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P,
C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681, punto 82).
122
Dunque, sempreché il destinatario di una comunicazione degli addebiti sia posto in condizione di fare utilmente conoscere
la sua posizione nel corso del procedimento amministrativo in contraddittorio sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e
delle circostanze allegati dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non è in linea di principio tenuta, contrariamente a quanto sostiene
la ricorrente, a indirizzare un provvedimento istruttorio a detto destinatario prima dell’invio della comunicazione degli
addebiti.
123
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione nella fattispecie dagli argomenti esposti ai punti 109 e 110 della
presente sentenza.
124
Infatti, l’argomento di cui al punto 110 della presente sentenza deve essere considerato irricevibile, per identità con i
motivi figuranti ai punti 35 e 51 della presente sentenza.
125
Del pari, quanto all’argomento esposto al punto 109 della presente sentenza, se è vero che dal fascicolo presentato al Tribunale
emerge che la ricorrente ha sostenuto dinanzi ad esso la mancanza di ogni provvedimento istruttorio assunto direttamente nei
suoi confronti, da esso non emerge tuttavia che la ricorrente gli abbia domandato di sanzionare un asserito carattere imparziale
dell’istruzione della causa ad opera della [OSCURATO:PERSONA] o la suddetta mancanza di provvedimento istruttorio in quanto tale.
126
Ne consegue che l’argomento esposto al summenzionato punto 109 deve essere respinto in quanto irricevibile, in applicazione
della giurisprudenza di cui al punto 35 della presente sentenza.
127
Per quanto riguarda l’argomento svolto al primo trattino del punto 103 della presente sentenza, è sufficiente osservare che
esso verte su una considerazione che il Tribunale non ha espresso né lasciato intendere nella sentenza impugnata di modo che
occorre respingerlo.
128
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento esposto al secondo trattino del punto 103 della presente sentenza, dai punti 88 e
121 della presente sentenza risulta che la responsabilità personale non osta a che la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver cercato, in un
primo tempo, di sanzionare la società che ha commesso un’infrazione alle norme della concorrenza, esamini se l’infrazione
possa essere eventualmente imputata alla sua società controllante.
129
Per quanto concerne, infine, l’argomento di cui al terzo trattino del punto 103 della presente sentenza, anche ammesso che
esso sia ricevibile, nonostante la giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza, in quanto deriva da un ampliamento
durante l’udienza dinanzi al Tribunale di un motivo dedotto nella domanda introduttiva del primo grado, è giocoforza constatare
che si tratta di semplici affermazioni che non sono confortate da alcun elemento concreto.
130
Detto argomento generale, astratto e non circostanziato, non sarebbe infine idoneo a stabilire nella fattispecie la realtà
di una violazione dei diritti della difesa, che deve essere esaminata in funzione delle circostanze specifiche di ciascun
singolo caso (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 52‑61).
131
Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo.
Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione
Sulla prima parte del terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo alla nozione di motivazione e su un’inesattezza
sostanziale delle constatazioni del Tribunale in quanto quest’ultimo ha considerato sufficiente la motivazione sommaria della
decisione controversa
Argomenti delle parti
132
Con la prima parte del suo terzo motivo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale si è a torto fondato su
una concezione erronea dell’obbligo di motivazione.
133
L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la motivazione della decisione controversa, vertente
sulla imputabilità ad essa dell’infrazione in oggetto, era insufficiente per consentirle di sapere se detta decisione fosse
ben fondata o se fosse eventualmente affetta da vizi di merito o di forma.
134
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti 81, 82 e 89 della sentenza impugnata, secondo la ricorrente non sarebbe
sufficiente, nella fattispecie, che essa possa semplicemente desumere dalla decisione controversa che la [OSCURATO:PERSONA] le addebitava
di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale dell’Atofina. Per contro, non essendo la decisione controversa,
diversamente dalla comunicazione degli addebiti, un atto preparatorio, la sua motivazione avrebbe dovuto essere sufficientemente
precisa da consentire, da un lato, alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali detta decisione era stata presa e
di valutare la sua argomentazione al fine di decidere se presentare o meno un ricorso e, dall’altro, al Tribunale di esercitare
il suo controllo di legittimità se la decisione controversa gli dovesse essere sottoposta.
135
Infatti, a giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA], questa motivazione doveva essere tanto più precisa in quanto: i) la ricorrente non
era stata avvertita delle accuse contro di essa prima di ricevere la comunicazione degli addebiti; ii) dette accuse si fondavano
soltanto su una presunzione di responsabilità, non confortata dal minimo elemento fattuale concreto e che si è rivelata impossibile
da confutare; iii) la [OSCURATO:PERSONA] si discostava dalla sua prassi decisionale abituale, e iv) la decisione controversa finiva
per rimettere in discussione diversi diritti fondamentali della ricorrente.
136
Riguardo al terzo argomento elencato al punto precedente, sub iii), della presente sentenza, la ricorrente fa valere, segnatamente,
che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, al punto 574 della sintesi della sua decisione 1° ottobre 2008 relativa ad un procedimento
a norma dell’art. 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C.39181 –
Cere per candele) (sintesi pubblicata nella GU 2009, C 295, pag. 17), che la decisione controversa segna una frattura rispetto
alla sua prassi decisionale precedente, segnatamente nei confronti della ricorrente. A questo riguardo, essa rinvia anche
alla decisione perossidi organici (cit. al punto 22 della presente sentenza) nella quale, in circostanze molto simili a quelle
della fattispecie, essa non si sarebbe vista rivolgere alcun addebito per il comportamento collusivo della sua controllata,
l’Atofina.
137
L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in secondo luogo, che la constatazione del Tribunale del carattere sufficiente della motivazione
della decisione controversa riposa su constatazioni di fatto sostanzialmente inesatte, dato che detta motivazione sarebbe
non soltanto sommaria, ma, a giudizio della ricorrente, insufficiente, se non del tutto mancante.
138
Da una parte, la decisione controversa non avrebbe fornito alcuna risposta a diversi argomenti specifici sollevati a seguito
della comunicazione degli addebiti.
139
Dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata, nella decisione controversa, a respingere integralmente e senza spiegazioni
gli altri argomenti della ricorrente, in modo generico e indiscriminato. Ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe quali
documenti tra quelli ad essa presentati fornirebbero, a suo avviso, soltanto «un quadro d’insieme della gestione commerciale».
140
Pertanto, a giudizio della ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa per difetto di motivazione.
141
[OSCURATO:PERSONA] considera, innanzi tutto, che la presente parte deve essere dichiarata irricevibile, in quanto non individuerebbe
in maniera precisa gli elementi critici della sentenza impugnata o gli argomenti giuridici invocati a sostegno di detta parte.
142
Essa sostiene quindi che la giurisprudenza e la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di responsabilità delle società
controllanti erano ben note sin dall’inizio del procedimento che ha portato alla decisione controversa.
143
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sebbene non sembrino configurarsi, sotto il profilo dei fatti pertinenti, rilevanti differenze oggettive
tra il procedimento che ha portato alla decisione controversa e quello all’origine della decisione perossidi organici, la
differenza d’approccio della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa potrebbe spiegarsi, da una parte, con il fatto che la
sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071), interviene tra la data
della comunicazione degli addebiti relativa alla decisione perossidi organici e quella della comunicazione degli addebiti
relativa alla decisione controversa e, dall’altra, con un cambiamento di approccio da parte della [OSCURATO:PERSONA] intorno agli
anni 2002 e 2003.
Giudizio della Corte
144
Secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione
europea e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli
elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno
di tale domanda (v., segnatamente, sentenza 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6371, e
giurisprudenza ivi citata).
145
Contrariamente all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], esposta al punto 141 della presente sentenza, la presente parte soddisfa
i requisiti di questa giurisprudenza ed è ricevibile.
146
Quanto al merito, occorre innanzi tutto ricordare che l’obbligo di motivazione previsto all’art. 253 CE costituisce una formalità
sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità
nel merito dell’atto controverso (v. sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑1719, punto 67, nonché 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2481, punto 35).
147
Sotto tale profilo, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve
far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire
agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio
controllo (v. citate sentenze Francia/[OSCURATO:PERSONA], punto 35, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 130).
148
Dunque, nel contesto delle decisioni individuali, da una giurisprudenza costante emerge che l’obbligo di motivare una decisione
individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente
per sapere se la decisione è eventualmente affetta da un vizio che consente di contestarne la validità (v. segnatamente, in
questo senso, sentenze 2 ottobre 2003, causa C‑199/99 P, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11177, punto 145, nonché 28 giugno
2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑5425, punto 462).
149
In linea di principio, la motivazione deve dunque essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che
gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere regolarizzata dal fatto che l’interessato apprende i motivi
della decisione nel corso del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione (v. sentenze 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2861, punto 22; 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8031, punto 84; 29 aprile 2004,
cause riunite C‑199/01 P e C‑200/01 P, IPK‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4627, punto 66, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 463).
150
Emerge da una giurisprudenza costante che l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso
di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto
o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La
motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare
se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE occorre far riferimento non solo al suo tenore,
ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., segnatamente, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63; 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑4951, punti 166 e 178, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 131).
151
Dalla giurisprudenza emerge anche che la motivazione di un atto deve tuttavia essere logica, e non presentare, segnatamente,
contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono detto atto (v., per analogia, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] of America/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 169 e giurisprudenza ivi citata).
152
Quando, come nella fattispecie, una decisione in applicazione delle norme dell’Unione sulla concorrenza riguarda più destinatari
e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno
dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione.
Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile
decisione in linea di principio deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione
a tale società (v., per analogia, sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11005, punti
93‑101).
153
Più in particolare, nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che si fonda esclusivamente, nei confronti di taluni destinatari,
sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] è in ogni caso
tenuta – sotto pena di rendere detta presunzione, di fatto, assoluta – ad esporre in modo adeguato a tali destinatari i motivi
per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti a confutare tale presunzione. Il dovere
della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le sue decisioni sotto questo profilo risulta, segnatamente, dal carattere relativo di detta
presunzione, il cui superamento esigerebbe che gli interessati producano una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi
e giuridici che intercorrono tra le società interessate.
154
Ciò premesso, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non è tuttavia tenuta, in tale contesto, a prendere posizione su elementi
manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 64; 1° luglio 2008, cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4777, punto 89, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 167).
155
D’altronde, dalla giurisprudenza emerge che, pur se una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che rientri nell’ambito di una prassi
costante in materia può essere motivata sommariamente, in particolare con un richiamo a tale prassi, nell’ipotesi in cui essa
vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a sviluppare esplicitamente l’iter logico seguito
(v., segnatamente, sentenze 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1491, punto 31, nonché 11 dicembre 2008, causa C‑295/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/Département du [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9363,
punto 44).
156
Con questa parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene, sostanzialmente, che il Tribunale avrebbe dovuto sanzionare una
motivazione insufficiente che vizia la decisione controversa per quanto riguarda la ricorrente.
157
Come risulta dal punto 87 della sentenza impugnata e dagli elementi del fascicolo presentato al Tribunale, gli argomenti avanzati
dalla ricorrente in risposta alla comunicazione degli addebiti al fine di confutare la presunzione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA]
sono elencati, in modo sommario, al punto 257 della decisione controversa. La presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] riguardo
a questi elementi figura ai punti 258‑261 di detta decisione.
158
Alla luce di questi punti, il Tribunale, avendo esposto la sostanza del punto 258 della detta decisione al punto 85 della
sentenza impugnata, constata, al punto successivo, che «sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia esplicitamente affermato [in detto punto]
che la detenzione del 98% del capitale era sufficiente per imputare la responsabilità degli atti dell’Atofina all’[OSCURATO:PERSONA],
essa ha nondimeno precisato, nel prosieguo di tale punto, che le prove fornite dalla ricorrente non consentivano di confutare
la presunzione».
159
Se è vero che ai punti 259‑261 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] risponde ad alcuni degli argomenti sollevati dalla
ricorrente dinanzi ad essa, ciò non toglie che detti punti non rispondano a diversi altri argomenti per i quali l’unica presa
di posizione figurante nella decisione controversa è costituita dal citato punto 258. Conformemente alla giurisprudenza esposta
ai punti 54‑58 della presente sentenza, detti argomenti vertevano, segnatamente, su aspetti economici, organizzativi e giuridici,
al fine di dimostrare che, all’epoca dei fatti di causa, l’Atofina determinava autonomamente il suo comportamento sul mercato
e non applicava essenzialmente le istruzioni ad essa impartite dalla sua società controllante.
160
Sostanzialmente, si tratta dei seguenti argomenti:
– l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe soltanto una «holding pura» senza funzioni operative, all’interno di un gruppo caratterizzato da una
gestione decentralizzata delle sue controllate;
– la gestione dell’attività dell’Atofina sul mercato non sarebbe stata soggetta alle istruzioni dell’[OSCURATO:PERSONA];
– l’Atofina non avrebbe informato l’[OSCURATO:PERSONA] della sua strategia sul mercato;
– l’Atofina disporrebbe del potere di contrattare senza l’autorizzazione preventiva dell’[OSCURATO:PERSONA];
– l’Atofina disporrebbe di autonomia finanziaria rispetto all’[OSCURATO:PERSONA];
– l’Atofina avrebbe sempre definito in modo autonomo la sua strategia giuridica, e
– la percezione dei terzi.
161
Certamente, come emerge dai punti 150 e 154 della presente sentenza, e come indicato dal Tribunale al punto 90 della sentenza
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non è necessariamente tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomenti invocati dinanzi ad essa dagli
interessati.
162
Tuttavia, dal punto 150 della presente sentenza emerge anche che l’esigenza di motivazione deve essere valutata in funzione
della singola fattispecie.
163
A giudizio della ricorrente, la decisione controversa e il procedimento in cui essa si inserisce sono caratterizzati, in particolare,
dalla circostanza secondo la quale detta decisione, segnatamente fondandosi nei confronti della ricorrente soltanto su una
presunzione di responsabilità per le azioni della sua controllata senza apportare elementi supplementari tesi a dimostrare
un’ingerenza nel comportamento commerciale di tale controllata, si è discostata dalla prassi decisionale abituale della [OSCURATO:PERSONA].
164
A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la giurisprudenza e la sua prassi decisionale in materia di responsabilità
delle società controllanti erano ben note sin dall’inizio del procedimento che ha portato alla decisione controversa. Tuttavia,
nelle sue memorie, essa indica che «la prassi della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’utilizzazione della presunzione fondata sulla detenzione
della totalità del capitale non era sempre identica». Inoltre, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] affermi di aver deciso, «intorno al
2002‑2003», di applicare siffatta presunzione in modo più sistematico, essa non rinvia ad alcuna decisione o ad altro documento
che faccia emergere detto cambiamento d’approccio. Peraltro, essa non affronta direttamente l’affermazione della ricorrente
secondo la quale il punto 574 della decisione 1° ottobre 2008, citata al punto 136 della presente sentenza, avrebbe riconosciuto
che la decisione controversa segna una frattura rispetto alla prassi decisionale precedente, segnatamente nei confronti della
ricorrente.
165
In ogni caso, nella fattispecie, come risulta segnatamente dai punti 136 e 143 della presente sentenza, è pacifico che, nella
decisione perossidi organici, la ricorrente non si è vista infliggere congiuntamente e solidalmente con la sua controllata
un’ammenda relativa al comportamento illecito di quest’ultima, mentre risulta che non esistono differenze oggettive, per lo
meno dal punto di vista della ricorrente, riguardo ai vincoli tra essa e la sua controllata nei due casi.
166
La decisione controversa e il procedimento in cui essa si inserisce sono inoltre caratterizzati dalle seguenti circostanze:
– atteso che l’ammenda relativa al comportamento illecito dell’Atofina viene inflitta congiuntamente e solidalmente a quest’ultima
e alla ricorrente, per il calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda viene utilizzato un fattore moltiplicatore maggiore,
di modo che l’importo definitivo di quest’ultima può essere molto più elevato che nel caso in cui la sola controllata sia
destinataria di un’ammenda;
– l’ammenda è inflitta alla ricorrente sulla sola base di una «presunzione secondo la quale l’[OSCURATO:PERSONA] è responsabile degli
atti della sua controllata Atofina», presunzione che non è necessariamente identica nell’applicazione alla presunzione dell’esercizio
effettivo di un’influenza determinante, esposta ai punti 56 e 57 della presente sentenza;
– come emerge dalla parte della presente sentenza vertente sul secondo motivo, la ricorrente è stata formalmente avvertita della
possibilità di vedersi imputare la responsabilità del comportamento illecito della sua controllata solo nella fase della comunicazione
degli addebiti, ovvero quattro anni dopo l’inizio delle indagini della [OSCURATO:PERSONA];
– come emerge dal fascicolo dinanzi al Tribunale, la ricorrente, in risposta alla comunicazione degli addebiti, ha avanzato
una serie di argomenti, fondandosi, segnatamente, sulla giurisprudenza dell’Unione, sulla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA]
e su taluni documenti allegati.
167
Ciò premesso, come risulta dai punti 146‑155 della presente sentenza, segnatamente dai punti 148, 152, 153 e 155 della medesima,
il Tribunale era tenuto, in considerazione dell’insieme delle circostanze della fattispecie, in particolare del cambiamento
di approccio nei confronti della ricorrente – non contestato nel presente procedimento – tra la decisione perossidi organici
e la decisione controversa, a dedicare particolare attenzione alla questione se quest’ultima decisione contenesse un’esposizione
circostanziata dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] considerava che gli elementi presentati dalla ricorrente non erano sufficienti
per superare la presunzione applicata nella decisione.
168
Orbene, come emerge dal punto 85 della sentenza impugnata, il punto 258 della decisione controversa, che rappresenta l’unica
presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] corrispondente agli argomenti elencati al punto 160 della presente sentenza, consiste
soltanto in una serie di semplici affermazioni e negazioni, ripetitive e per nulla circostanziate. Nelle circostanze particolari
della fattispecie, in mancanza di precisazioni supplementari, detta serie di affermazioni e di negazioni non è idonea a consentire
agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata o al giudice competente di esercitare il suo controllo.
Ad esempio, a causa della formulazione del suddetto punto, appare molto difficile, se non impossibile, sapere, segnatamente,
se il complesso di indizi allegato dalla ricorrente al fine di confutare la presunzione ad essa applicata dalla [OSCURATO:PERSONA]
sia stato respinto perché ritenuto non convincente o perché, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], il semplice fatto che la ricorrente
detenesse il 98% del capitale dell’Atofina era sufficiente per imputare la responsabilità degli atti dell’Atofina alla ricorrente,
a prescindere dagli indizi forniti da quest’ultima in risposta alla comunicazione degli addebiti.
169
Del resto, il punto 258 della decisione controversa non può essere interpretato come una motivazione giuridicamente sufficiente
della posizione della [OSCURATO:PERSONA] su diversi argomenti dettagliati della ricorrente.
170
Alla luce di quanto precede, occorre constatare che, nelle circostanze particolari della fattispecie, il Tribunale, tenuto
conto della giurisprudenza esposta ai punti 147‑155 della presente sentenza, ha commesso un errore di diritto considerando,
al punto 91 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era conforme all’art. 253 CE e non sanzionando un difetto
di motivazione che vizia la decisione controversa per quanto concerne l’ammenda inflitta alla ricorrente.
171
Ne risulta che la prima parte del terzo motivo è fondata.
Sulla seconda parte del terzo motivo nonché sui motivi quarto e sesto
172
Essenzialmente, la seconda parte del terzo motivo verte sul carattere incomprensibile e circolare di taluni elementi del ragionamento
del Tribunale.
173
Con il quarto motivo, la ricorrente fa valere che, ai punti 160 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale ha oltrepassato
i limiti del suo controllo di legittimità, sostituendo la propria motivazione a quella, insufficiente, della [OSCURATO:PERSONA].
174
Come emerge dal punto 27 della presente sentenza, il sesto motivo è stato sollevato in subordine.
175
Alla luce della risposta data alla prima parte del terzo motivo, non occorre esaminare la seconda parte di questo né il quarto
o il sesto motivo.
176
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, l’impugnazione deve essere accolta e la sentenza impugnata deve essere annullata.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
177
Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte, se il ricorso è fondato, quest’ultima può, in
caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia. Questo avviene nella fattispecie.
178
Come emerge dal punto 9 della presente sentenza, il secondo motivo sollevato dinanzi al Tribunale verte su una carenza di
motivazione. Con questo motivo la ricorrente fa valere, sostanzialmente, un’insufficiente motivazione che vizia la decisione
controversa nella parte in cui le addebita la responsabilità del comportamento illecito della sua controllata fondandosi unicamente
sul livello di detenzione del capitale di quest’ultima, senza altre spiegazioni.
179
Tenuto conto delle considerazioni sviluppate ai punti 144‑171 della presente sentenza, nell’ambito della prima parte del terzo
motivo di impugnazione, tale secondo motivo sollevato dinanzi al Tribunale deve essere considerato fondato.
180
Occorre pertanto annullare la decisione controversa nella parte in cui addebita alla ricorrente, senza una motivazione adeguata
alle particolari circostanze della fattispecie, l’infrazione in questione e le infligge un’ammenda.
181
Pertanto, non occorre esaminare gli altri motivi del ricorso dinanzi al Tribunale.
Sulle spese
182
A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione
è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
183
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo
art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’art. 69, n. 3, primo comma, del medesimo
regolamento precisa tuttavia che la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese
se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.
184
Atteso che sia la ricorrente sia la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste parzialmente soccombenti su taluni capi dell’impugnazione, occorre
decidere che ciascuna di esse sopporti le proprie spese relative a tale procedimento.
185
Per contro, per quanto concerne le spese relative al ricorso di primo grado, essendo la [OSCURATO:PERSONA] in definitiva rimasta
soccombente, occorre condannarla alle spese del procedimento di primo grado, dato che la ricorrente ha concluso in questo
senso.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2009, causa T‑174/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
è annullata.
2)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 (CE)
e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑1/37.773 – AMCA), è annullata nella parte in cui addebita all’[OSCURATO:PERSONA]
SA l’infrazione di cui trattasi e le infligge un’ammenda.
3)
L’[OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] europea sopportano ciascuna le proprie spese relative alla presente impugnazione.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese del giudizio di primo grado.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.