CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 febbraio 2023 che ha confermato a condanna del 14 maggio 2021 del Tribunale cittadino in composizione monocratica in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., entrambi aggravati ex art.3 I. 205/1993 e come tali procedibili di ufficio e di competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 6 della citata legge (minaccia e lesioni aggravate dalla finalità di discriminazione). -Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione quanto all'attribuibilità del fatto di reato all'odierno ricorrente, nonché all'accertamento del rapporto di causalità tra le condotte violente e le lesioni patite dalla persona offesa, risultano generici dal momento che non si confrontano con le coerenti statuizioni della Corte territoriale, che con motivazione in fatto immune da vizi logici e in quanto tale non censurabile in questa sede, ha valorizzato la convergenza delle plurime testimonianze dirette escusse in dibattimento; -Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che non si confronta con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5, punto 4.2., del provvedimento impugnato con riferimento alla intensità del dolo e alla mancanza di resipiscenza). -Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato accoglimento della istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta è manifestamente infondato in quanto "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico.'' (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716); la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha esaurientemente motivato sulle ragioni del mancato accoglimento (par. 4.3.). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 novembre