CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 35276/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1736-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - per la correzione dell'ordinanza n. 15217/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 30/05/2024 R.G.N. 1736/2017; Oggetto R.G.N.1736/2017 Cron. Rep. Ud.08/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori e procuratori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 1736/2017, nel quale era stata pronunciata la ordinanza di questa Corte n. 15217/2024, aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui, a seguito della condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite, non aveva provveduto alla distrazione delle medesime spese nei confronti dei difensori antistatari. Con l’istanza in questione, gli [OSCURATO:PERSONA] e Ziccardichiedevano la correzione della predetta sentenza. [OSCURATO:SOCIETA] rimaneva intimata All’odierna udienza camerale l’istanza era decisa [OSCURATO:PERSONA] 1)Con la sentenza n. 15217/2024 questa Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3709/2016 ed aveva condannato la società al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dei controricorrenti costituiti , nella misura di E. 4000,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed esborsi in e. 200,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] e Ziccardi hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale poiché le spese liquidate non sono state distratte in favore degli antistatari, pur se tale dichiarazione di antistatarietà era contenuta nelle conclusioni rese in sede di controricorso . 2)Era fatta richiesta di distrazione delle spese in favore degli antistatari e dunque l’errore in questione e’ frutto di una mera omissione nella stesura materiale del dispositivo , emendabile in sede di correzione dell’errore materiale ( Cass. 12437/2017) P.Q.M. Accoglie l’istanza e dispone che nella sentenza in oggetto, nella parte dispositiva, successivamente alla liquidazione delle spese venga inserita la dicitura “con distrazione ai difensori antistatari” Manda la cancelleria per le annotazioni di legge. Roma 8 nov