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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 30316/2024

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23287-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i , in forza di procura conferita a margine del controricorso , da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1/B, – controricorrent i – R.G.N.23287/2018 Cron.

Rep.

C.C. 29/05/2024 giurisdizione Obbligo contributivo del lavoratore autonomo e base imponibile. -2 - per la cassazione della sentenza n. 1del 2018 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 gennai o 20 18 (R.G.N. 190 /20 1 6 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 maggio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza n. 1 del 2018, depositata il 19 gennaio 2018, la Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede. 1.1.– La Corte territoriale, quanto alla base imponibile della contribuzione dovuta alla Gestione artigiani, ha escluso dal computo i redditi dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], derivanti dalla partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) , in cui nessuna attività lavorativa hanno svolto.

L’obbligo contributivo è dunque circoscritto ai redditi spettanti in relazione all’attività lavorativa abituale e prevalente, svolta come soci della società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata si configurano come redditi di capitale e dunque sono estranei ai redditi d’impresa e non compongono la base imponibile per il calcolo dei contributi.

Anche la giurisprudenza costituzionale ha negato la comparabilità dei redditi di capitale ai redditi d’impresapercepiti d a i soci di società in accomandita semplice e società in nome collettivo (sentenza n. 354 del 2001).

Anche la più recente giurisprudenza di legittimità invocata dall’appellante ha incluso nei redditi d’impresa rilevanti quelli legati alla partecipazione, in qualità di socio accomandante, a una società in accomandita semplice, senza far menzione dei redditi legati alla titolarità di quote di società di capitali. -3 - 2.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello. 3.– Resist ono con controricorso , illustrato da memoria, i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bisdel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n. 233.

Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere dalla base di calcolo della contribuzione previdenziale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale della [OSCURATO:PERSONA] ( CEU ) s.r.l. , in contrasto con la normativa che individuerebbela base imponibile della contribuzione dovuta dal lavoratore autonomo nella totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

Non rivestirebbe alcun rilievo, in senso contrario, la sentenzadella Corte costituzionalen. 354 del 2001, che non disconoscerebbe l’obbligo di sottoporre a contribuzione previdenziale anche la partecipazione a società di capitali e si limiterebbe ad affermare la necessità d’inglobare, nel reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione, anche il reddito percepito dal lavoratore quale socio accomandante. -4 - In base a una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente, nella base imponibile, ai fini del calcolo della contribuzione dovuta e quindi della prestazione pensionistica adeguata, dovrebbero confluire «tutti i redditi d’impresa a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali» (pagina 13, punto 15, del ricorso per cassazione).

L’intervento della solidarietà dello Stato sarebbecosì limitato a quei soli lavoratori autonomi che non abbiano potuto garantirsi, con tutti i redditi percepiti durante l’attività lavorativa, un trattamento pensionistico adeguato.

In una prospettiva previdenziale, anche i redditi da capitale e i dividendi «in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi dell’adeguatezza della stessa» (pagina 17, punto 31, del ricorso per cassazione). 2.– Le censure dell’Istituto non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 4 e 5).

La violazione delle norme di diritto è dedotta in modo puntuale ed è corroborata da argomenti specifici e intelligibili, che non demandano a questa Corte alcun «inesigibile intervento integrativo» (pagina 4 del controricorso) e s’incentrano su una esauriente ricognizione della normativa applicabile.

Peraltro, nel percorso argomentativo del ricorrente, non assume valenza dirimente la distribuzione degli utili, su cui si attarda il controricorso (pagine 5 e 6), contestando che tale distribuzione sia effettivamente avvenuta.

Il ricorso interpella questa Corte su una questione di più ampia portata, che investe il computo, ai fini della contribuzione dovuta, della partecipazione alle società di capitali e non si correla alla concreta percezione degli utili. 3.–Il ricorso non è fondato. -5 - 4.– Come hanno rilevato i controricorrenti nella memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio, questa Corte ha chiarito che il lavoratore autonomo, in relazione alle attività lavorativeassoggettate a una tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile,sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi derivanti da attività imprenditoriale, così come definiti dalla disciplina fiscale.

Dalla predetta base imponibile restano esclusi, per contro, i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019,n. 21540; nello stesso senso, Cass., sez.

VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206e n. 11156, e 5 aprile 2022, n. 10969). 5.–Il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 (sentenza n. 354 del 2001), ha evidenziato che « si è venuta a realizzare, nel tempo, anche la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia.

Convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella dell’ambito tributario» (punto 6 del Considerato in diritto).

Nel conferire rilievo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, il legislatore ha ampliato la base imponibile contributiva «in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 6 dei Motivi della decisione ) e ha inteso « per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 22 dicembre -6 - 1986, n. 917» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 7 dei Motivi della decisione).

Secondo ilmenzionato testo unico delle imposte sui redditi , gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitalee non concorrono, dunque, a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS.

Ne consegue che «la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il qualela collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa).

In sostanza, l ’ obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.

Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 dei Motivi della decisione).

La prospettazione del ricorrente, per contro, si pone in contrasto con il parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, che il legislatore ha eretto a caposaldo del sistema (Cass., sez. lav., 22 ottobre 2019, n. 26958, punto 17 dei Motivi della decisione).

Né il sistema così delineato confligge con l’art. 38 Cost., che riconosce la tutela previdenziale ai lavoratori, « non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 9 dei Motivi della decisione). -7 - 6.– Non si possono trarre argomenti di segno contrario della sentenza n. 354 del 2001, invocata dall’Istituto a supporto dell’impugnazione.

Il Tribunale di Ancona aveva censurato, in quel frangente, la ingiustificata discriminazione tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali, «in quanto soltanto il reddito societario del primo è sottoposto a contribuzione INPS, e ciò benché vi sia sostanziale identità di natura tra le due tipologie di reddito, ... nel senso che entrambe si determinano senza il concorso di alcuna attività lavorativa» (punto 2 del Considerato in diritto).

La Corte costituzionale ha negato l’arbitraria disparità di trattamentocensurata dal Tribunale, « atteso il preminente rilievo che, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante» (punto 4 del Considerato in diritto).

La pronuncia richiamata, dunque, non enuncia alc un obbligo contributivo per il socio di società di capitali , quanto al reddito derivante dalla partecipazione a una società in cui non svolga attività lavorativa. 7.–È ben vero che le più recenti riforme adottano una più ampia accezione di base contributiva imponibile, idonea a ricomprendere non solo il corrispettivo dell’attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell’attività stessa rinvengono soltanto una mera occasione.

Nondimeno, tale tendenza espansiva non si può che esplicare nei limiti tracciati dal legislatore (sentenza n. 21540 del 2019, punti 14 e 15 dei Motivi della decisione). -8 - 8.–A tale orientamento questa Corte ha dato continuità anche di recente (Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17295, richiamata dai controricorrenti nella memoria illustrativa) e il ricorso non prospetta argomenti decisivi, che inducano a rimeditare le enunciazioni di principio ribadite a più riprese. 9.– La sentenza impugnata è , dunque , conforme a diritto, nel parametrare l’obbligo contributivo dei lavoratori autonomi, iscritti alla gestione previdenziale, ai soli redditi d’impresa, con esclusione dei redditi da partecipazione a una società di capitali nella quale non svolgonoattività lavorativa di sorta . 10.–Ne deriva il rigetto del ricorso. 11.– Il consolidarsi dell’orientamento di questa Corte in data successiva alla proposizione del ricorso induce a compensare le spese del presente giudizio. 12.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23287-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i , in forza di procura conferita a margine del controricorso , da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1/B, – controricorrent i – R.G.N.23287/2018 Cron. Rep. C.C. 29/05/2024 giurisdizione Obbligo contributivo del lavoratore autonomo e base imponibile. -2 - per la cassazione della sentenza n. 1del 2018 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 gennai o 20 18 (R.G.N. 190 /20 1 6 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 maggio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza n. 1 del 2018, depositata il 19 gennaio 2018, la Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede. 1.1.– La Corte territoriale, quanto alla base imponibile della contribuzione dovuta alla Gestione artigiani, ha escluso dal computo i redditi dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], derivanti dalla partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) , in cui nessuna attività lavorativa hanno svolto. L’obbligo contributivo è dunque circoscritto ai redditi spettanti in relazione all’attività lavorativa abituale e prevalente, svolta come soci della società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata si configurano come redditi di capitale e dunque sono estranei ai redditi d’impresa e non compongono la base imponibile per il calcolo dei contributi. Anche la giurisprudenza costituzionale ha negato la comparabilità dei redditi di capitale ai redditi d’impresapercepiti d a i soci di società in accomandita semplice e società in nome collettivo (sentenza n. 354 del 2001). Anche la più recente giurisprudenza di legittimità invocata dall’appellante ha incluso nei redditi d’impresa rilevanti quelli legati alla partecipazione, in qualità di socio accomandante, a una società in accomandita semplice, senza far menzione dei redditi legati alla titolarità di quote di società di capitali. -3 - 2.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello. 3.– Resist ono con controricorso , illustrato da memoria, i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bisdel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n. 233. Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere dalla base di calcolo della contribuzione previdenziale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale della [OSCURATO:PERSONA] ( CEU ) s.r.l. , in contrasto con la normativa che individuerebbela base imponibile della contribuzione dovuta dal lavoratore autonomo nella totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Non rivestirebbe alcun rilievo, in senso contrario, la sentenzadella Corte costituzionalen. 354 del 2001, che non disconoscerebbe l’obbligo di sottoporre a contribuzione previdenziale anche la partecipazione a società di capitali e si limiterebbe ad affermare la necessità d’inglobare, nel reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione, anche il reddito percepito dal lavoratore quale socio accomandante. -4 - In base a una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente, nella base imponibile, ai fini del calcolo della contribuzione dovuta e quindi della prestazione pensionistica adeguata, dovrebbero confluire «tutti i redditi d’impresa a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali» (pagina 13, punto 15, del ricorso per cassazione). L’intervento della solidarietà dello Stato sarebbecosì limitato a quei soli lavoratori autonomi che non abbiano potuto garantirsi, con tutti i redditi percepiti durante l’attività lavorativa, un trattamento pensionistico adeguato. In una prospettiva previdenziale, anche i redditi da capitale e i dividendi «in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi dell’adeguatezza della stessa» (pagina 17, punto 31, del ricorso per cassazione). 2.– Le censure dell’Istituto non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 4 e 5). La violazione delle norme di diritto è dedotta in modo puntuale ed è corroborata da argomenti specifici e intelligibili, che non demandano a questa Corte alcun «inesigibile intervento integrativo» (pagina 4 del controricorso) e s’incentrano su una esauriente ricognizione della normativa applicabile. Peraltro, nel percorso argomentativo del ricorrente, non assume valenza dirimente la distribuzione degli utili, su cui si attarda il controricorso (pagine 5 e 6), contestando che tale distribuzione sia effettivamente avvenuta. Il ricorso interpella questa Corte su una questione di più ampia portata, che investe il computo, ai fini della contribuzione dovuta, della partecipazione alle società di capitali e non si correla alla concreta percezione degli utili. 3.–Il ricorso non è fondato. -5 - 4.– Come hanno rilevato i controricorrenti nella memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio, questa Corte ha chiarito che il lavoratore autonomo, in relazione alle attività lavorativeassoggettate a una tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile,sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi derivanti da attività imprenditoriale, così come definiti dalla disciplina fiscale. Dalla predetta base imponibile restano esclusi, per contro, i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019,n. 21540; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206e n. 11156, e 5 aprile 2022, n. 10969). 5.–Il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 (sentenza n. 354 del 2001), ha evidenziato che « si è venuta a realizzare, nel tempo, anche la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia. Convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella dell’ambito tributario» (punto 6 del Considerato in diritto). Nel conferire rilievo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, il legislatore ha ampliato la base imponibile contributiva «in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 6 dei Motivi della decisione ) e ha inteso « per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 22 dicembre -6 - 1986, n. 917» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 7 dei Motivi della decisione). Secondo ilmenzionato testo unico delle imposte sui redditi , gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitalee non concorrono, dunque, a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS. Ne consegue che «la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il qualela collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa). In sostanza, l ’ obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 dei Motivi della decisione). La prospettazione del ricorrente, per contro, si pone in contrasto con il parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, che il legislatore ha eretto a caposaldo del sistema (Cass., sez. lav., 22 ottobre 2019, n. 26958, punto 17 dei Motivi della decisione). Né il sistema così delineato confligge con l’art. 38 Cost., che riconosce la tutela previdenziale ai lavoratori, « non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 9 dei Motivi della decisione). -7 - 6.– Non si possono trarre argomenti di segno contrario della sentenza n. 354 del 2001, invocata dall’Istituto a supporto dell’impugnazione. Il Tribunale di Ancona aveva censurato, in quel frangente, la ingiustificata discriminazione tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali, «in quanto soltanto il reddito societario del primo è sottoposto a contribuzione INPS, e ciò benché vi sia sostanziale identità di natura tra le due tipologie di reddito, ... nel senso che entrambe si determinano senza il concorso di alcuna attività lavorativa» (punto 2 del Considerato in diritto). La Corte costituzionale ha negato l’arbitraria disparità di trattamentocensurata dal Tribunale, « atteso il preminente rilievo che, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante» (punto 4 del Considerato in diritto). La pronuncia richiamata, dunque, non enuncia alc un obbligo contributivo per il socio di società di capitali , quanto al reddito derivante dalla partecipazione a una società in cui non svolga attività lavorativa. 7.–È ben vero che le più recenti riforme adottano una più ampia accezione di base contributiva imponibile, idonea a ricomprendere non solo il corrispettivo dell’attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell’attività stessa rinvengono soltanto una mera occasione. Nondimeno, tale tendenza espansiva non si può che esplicare nei limiti tracciati dal legislatore (sentenza n. 21540 del 2019, punti 14 e 15 dei Motivi della decisione). -8 - 8.–A tale orientamento questa Corte ha dato continuità anche di recente (Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17295, richiamata dai controricorrenti nella memoria illustrativa) e il ricorso non prospetta argomenti decisivi, che inducano a rimeditare le enunciazioni di principio ribadite a più riprese. 9.– La sentenza impugnata è , dunque , conforme a diritto, nel parametrare l’obbligo contributivo dei lavoratori autonomi, iscritti alla gestione previdenziale, ai soli redditi d’impresa, con esclusione dei redditi da partecipazione a una società di capitali nella quale non svolgonoattività lavorativa di sorta . 10.–Ne deriva il rigetto del ricorso. 11.– Il consolidarsi dell’orientamento di questa Corte in data successiva alla proposizione del ricorso induce a compensare le spese del presente giudizio. 12.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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