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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34762/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14261/2016 R.G., proposto DA il Comune di Qargallo (NO), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 9 maggio 2016 n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ivrea, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Monterosa S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C."), con sede in gargallo (NO), in persona del socio accomandatario ed amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Roma (presso lo studio "Fantozzi & Associati"), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 2 dicembre 2015 n. 1298/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazíoni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Qargallo (NO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 2 dicembre 2015 n. 1298/01/2015, la quale, in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per omesso parziale versamento dell'ICI relativa agli anni 2005 e 2006, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione a quattro fabbricati sití nel medesimo Comune e censiti in catasto con le particelle 307 sub. 1 (in categoria D/1), 307 sub. 2 (in categoria D/1), 1321 sub. 1 (in categoria A/7) e 1321 sub. 2 (in categoria D/10) del folio 1, di cui !'[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Monterosa S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.") è proprietaria, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della "Monterosa S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara il 18 febbraio 2013 n.34/06/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che l'ente impositore fosse incorso in una duplicazione di imposta, avendo già notificato alla contribuente due atti impositivi in relazione ai suddetti fabbricati per le medesime annate.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Monterosa S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.") si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto (controverso e) decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. cìv., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'ente impositore fosse incorso in duplicazione d'imposta sui fabbricati appartenenti alla contribuente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la classificazione in categoria D/10 del fabbricato contraddistinto con la particella 1321 sub. 2 del folio 1 avesse rilevanza anche per gli anni precedenti all'iscrizione in catasto nell'anno 2010 (in particolare, per gli anni 2005 e 2006).

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58, comma 2, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, 10, comma 1, del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 e 1, comma 3, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che la contribuente non potesse essere considerata "imprenditore agricolo professionale".

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 e 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'ente imposìtore non potesse chiedere ìI pagamento dell'ICI relativa all'anno 2005, non essendo obbligata la contribuente alla dichiarazione per gli immobili già sottoposti ad accertamento con gli atti impositivi del 2008. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto dei motivi dedotti. 1.1 II collegio non ignora il precedente giurisprudenziale di questa Corte che ha deciso identiche questioni tra le medesime parti con riguardo a diverse annate d'imposta (in particolare, con riguardo agli anni 2007, 2008 e 2009) (vedasi: Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2017, n. 17824).

Tuttavia, nel caso di specie, come è stato accertato in punto di fatto dai giudici di merito, senza possibilità di alcun sindacato in questa sede, l'ente impositore è incorso in una palese duplicazione d'imposta per gli anni di riferimento in relazione ai medesimi fabbricati della contribuente.

Difatti, stando alla sentenza impugnata: «La duplicazione delle richieste da parte del Comune trova esplicito riscontro nel raffronto tra i cespiti menzionati negli avvisi, cosa già messa in chiara evidenza nella sentenza appellata e su cui non è il caso di ulteriormente insistere (...)».Analogamente, secondo la sentenza di prima istanza: «Passando, poi, al problema della eccepita duplicazione dell'imposta, questa Commissione deve rilevare che parte ricorrente per gli anni 2005 e 2006 (fatti oggetto di un contenzioso tuttora pendente avanti la Corte di Cassazione) era già stata fatta destinataria di pretese fiscali inerenti sostanzialmente gli stessi immobili (2 fabbricati strumentali cat.

D/1, 1 fabbricato di civile abitazione cat.

A/7, oltre all'area edificabile di mq. 33.763 oggi scomposta in "fabbricato rurale" D/10 di mq. 5.163 con area pertinenziale di mq.

28.600. L'evidente identità dei due compendi immobiliari oggetto delle pretese fiscali esime dall'altro dover argomentare circa il fondamento de/l'eccepita duplicazione; una duplicazione che c'è e rimane non essendo sufficiente ad escluderla il fatto che il Comune, in sede di controricorso, s'è dichiarato disponibile a mitigarne gli effetti, proponendo di scomputare dalla odierna pretesa il valore di 2,00 euro a mq. per il solo terreno pertinenziale al fabbricato D/10, già assoggettato al precedente accertamento del 2008». 1.2 Peraltro, la specularità degli accertamenti nei giudizi di merito integra il limite della c.d.

"doppia conforme", che è stato espressamente eccepito dalla controricorrente.

Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L egge 7 agosto 2012 n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con rìcorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 ed applicabile alle sentenze pubblicate dall'il settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260).

Nella specie, però, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio.

Ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.).

Inoltre, tale accertamento osta allo scrutinio degli atti impositivi duplicati.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, non resta che dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo precluso l'esame delle censure dalla sostanziale conformità delle decisioni di merito in primo grado ed in secondo grado.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14261/2016 R.G., proposto DA il Comune di Qargallo (NO), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 9 maggio 2016 n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ivrea, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Monterosa S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C."), con sede in gargallo (NO), in persona del socio accomandatario ed amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Roma (presso lo studio "Fantozzi & Associati"), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 2 dicembre 2015 n. 1298/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazíoni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Qargallo (NO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 2 dicembre 2015 n. 1298/01/2015, la quale, in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per omesso parziale versamento dell'ICI relativa agli anni 2005 e 2006, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione a quattro fabbricati sití nel medesimo Comune e censiti in catasto con le particelle 307 sub. 1 (in categoria D/1), 307 sub. 2 (in categoria D/1), 1321 sub. 1 (in categoria A/7) e 1321 sub. 2 (in categoria D/10) del folio 1, di cui !'[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Monterosa S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.") è proprietaria, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della "Monterosa S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara il 18 febbraio 2013 n.34/06/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che l'ente impositore fosse incorso in una duplicazione di imposta, avendo già notificato alla contribuente due atti impositivi in relazione ai suddetti fabbricati per le medesime annate. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Monterosa S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.") si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto (controverso e) decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. cìv., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'ente impositore fosse incorso in duplicazione d'imposta sui fabbricati appartenenti alla contribuente. 2. Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la classificazione in categoria D/10 del fabbricato contraddistinto con la particella 1321 sub. 2 del folio 1 avesse rilevanza anche per gli anni precedenti all'iscrizione in catasto nell'anno 2010 (in particolare, per gli anni 2005 e 2006). 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58, comma 2, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, 10, comma 1, del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 e 1, comma 3, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che la contribuente non potesse essere considerata "imprenditore agricolo professionale". 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 e 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'ente imposìtore non potesse chiedere ìI pagamento dell'ICI relativa all'anno 2005, non essendo obbligata la contribuente alla dichiarazione per gli immobili già sottoposti ad accertamento con gli atti impositivi del 2008. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto dei motivi dedotti. 1.1 II collegio non ignora il precedente giurisprudenziale di questa Corte che ha deciso identiche questioni tra le medesime parti con riguardo a diverse annate d'imposta (in particolare, con riguardo agli anni 2007, 2008 e 2009) (vedasi: Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2017, n. 17824). Tuttavia, nel caso di specie, come è stato accertato in punto di fatto dai giudici di merito, senza possibilità di alcun sindacato in questa sede, l'ente impositore è incorso in una palese duplicazione d'imposta per gli anni di riferimento in relazione ai medesimi fabbricati della contribuente. Difatti, stando alla sentenza impugnata: «La duplicazione delle richieste da parte del Comune trova esplicito riscontro nel raffronto tra i cespiti menzionati negli avvisi, cosa già messa in chiara evidenza nella sentenza appellata e su cui non è il caso di ulteriormente insistere (...)».Analogamente, secondo la sentenza di prima istanza: «Passando, poi, al problema della eccepita duplicazione dell'imposta, questa Commissione deve rilevare che parte ricorrente per gli anni 2005 e 2006 (fatti oggetto di un contenzioso tuttora pendente avanti la Corte di Cassazione) era già stata fatta destinataria di pretese fiscali inerenti sostanzialmente gli stessi immobili (2 fabbricati strumentali cat. D/1, 1 fabbricato di civile abitazione cat. A/7, oltre all'area edificabile di mq. 33.763 oggi scomposta in "fabbricato rurale" D/10 di mq. 5.163 con area pertinenziale di mq. 28.600. L'evidente identità dei due compendi immobiliari oggetto delle pretese fiscali esime dall'altro dover argomentare circa il fondamento de/l'eccepita duplicazione; una duplicazione che c'è e rimane non essendo sufficiente ad escluderla il fatto che il Comune, in sede di controricorso, s'è dichiarato disponibile a mitigarne gli effetti, proponendo di scomputare dalla odierna pretesa il valore di 2,00 euro a mq. per il solo terreno pertinenziale al fabbricato D/10, già assoggettato al precedente accertamento del 2008». 1.2 Peraltro, la specularità degli accertamenti nei giudizi di merito integra il limite della c.d. "doppia conforme", che è stato espressamente eccepito dalla controricorrente. Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L egge 7 agosto 2012 n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con rìcorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 ed applicabile alle sentenze pubblicate dall'il settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260). Nella specie, però, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio. Ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.). Inoltre, tale accertamento osta allo scrutinio degli atti impositivi duplicati. 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, non resta che dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo precluso l'esame delle censure dalla sostanziale conformità delle decisioni di merito in primo grado ed in secondo grado. 3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo
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