CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07981/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 27732-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Liquidatore pro tempore,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026 contro50 PEDULLA' [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],- controricorrente -avverso la sentenza n. 399/2022 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 740/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quello che interessa inquesta sede, in parziale accoglimento delle domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e della [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato lasussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminatotra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 2112 cod. civ.,con decorrenza dal 5.6.2017 e ha condannato la primasocietà al pagamento, a titolo di differenze sul TFR,dell’importo di euro 1.486,82 e di euro 797,36 a titolo didifferenze sull’indennità di mancato preavviso.2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riformadella suddetta pronuncia, ha rideterminato l’importo dovutoa titolo di differenze sul TFR in euro 1.257,83 modificando,poi, il regime delle spese processuali.3. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che fosse statoritualmente impugnato solo il capo della sentenza di primogrado con cui era stata affermata la continuità del rapportodi lavoro del Pedullà con la società [OSCURATO:SOCIETA]. a partiredal 5.6.2017, per avere avuto disposizioni lavorative da taleChindemi in quanto quest’ultimo era transitato dalla ALFA GIProduzioni [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. solodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; hanno, infatti, precisato che tutte le altredoglianze erano state prospettate solo con le memorie dicostituzione successivamente presentate. In ordine alla solacensura considerata ammissibile, la Corte territoriale ha, poi,affermato che il Chindemi, nonostante il passaggio formaleavvenuto nel luglio 2017, era già inserito dellaprogrammazione giornaliera e settimanale della Canale 14Numero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/2026s.r.l., sottolineando, infine, che la somma dovuta aNnumdearov dai r accolta generale 7981/2026Data pubblicazione 31/03/2026parametrata alla data del 5.6.2017 e non al 31.7.2017.4. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso percassazione l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito concontroricorso.5. Le ricorrenti hanno depositato memorie.6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 342 e434 cpc perché la Corte distrettuale, erroneamenteinterpretando l’atto di appello, non aveva preso inconsiderazione, ritenendo che non fosse stata devoluta larelativa questione, la circostanza che, nel caso in esame, nonsi potesse configurare l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ.nonostante la stessa fosse stata prospettata ed era connessaal punto ritenuto specificamente impugnato.3. Il motivo è inammissibile.4. Occorre precisare che, se viene dedotto in sede di legittimità,un vizio di nullità dell’atto introduttivo ovvero il vizio diomessa pronuncia o di ultra o extra petizione, allora laSuprema Corte, in quanto giudice del fatto processuale, èinvestita del potere di esaminare direttamente gli atti inordine alla specificità e alla consistenza dei presentati motividi appello (per tutte cfr. Cass. Sez. Un. n. 8077/2012).5. Quando, invece, come nel caso in esame, viene dedotta laviolazione degli artt. 342 e 434 cpc, in sostanza ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, contestando la interpretazioneNumero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/2026del devolutum da parte del giudice di appello, allora sNi uvmeerro tdei r accolta generale 7981/2026Data pubblicazione 31/03/2026in un ambito di spettanza del giudice di merito e la relativacensura, riguardando appunto la interpretazione didomande, eccezioni e deduzioni delle parti e, quindi, ungiudizio di fatto, non può essere presa in considerazione daquesta Corte (Cass. n. 21421/2014; Cass. n. 17109/2009).6. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla circostanzache, nel caso in esame, si era verificato solo il trasferimentodi un ramo di azienda e non dell’intera azienda.7. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sicensura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod.civ. in relazione alla questione del trasferimento di cui alladoglianza che precede.8. I suddetti motivi sono entrambi inammissibili perchéin quanto non ritenute comprese nel devolutum del giudiziodi appello.9. Va ribadito che, nel giudizio di legittimità introdotto a seguitodi ricorso per cassazione, non possono trovare ingresso, eperciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, perqualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciatoper averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento diun'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, indipendenza della cassazione della sentenza impugnata perl'accoglimento del motivo attinente alla questioneassorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto dicensura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventualericorribilità per cassazione avverso la successiva sentenzache abbia affrontato le suddette questioni precedentementeritenute superate (Cass. n. 23558/2014).Numero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/202610. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. N3um cerpo cdi, r accolta generale 7981/2026Data pubblicazione 31/03/2026si obietta la violazione e falsa applicazione della legge n.47/1948 e dell’art. 2094 cod. civ., per non avere rilevato laCorte territoriale che il Chindemi, anche a considerarlodipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., tuttavia non poteva e nondoveva svolgere alcuna attività di tipo giornalistico (e amaggior ragione quella di [OSCURATO:PERSONA]) posto cheCanale 14 s.r.l. non aveva alcuna redazione giornalistica dadirigere.11. Il motivo è anche esso inammissibile perché prospettaquestioni nuove, che richiedono accertamenti di fatto benprecisi, e con le quali si chiede un complessivo riesame delmerito della vicenda.12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.13. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 27732/2022Numero sezionale 50/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a Nnuomerrmo dai r accolta generale 7981/2026Data pubblicazione 31/03/2026del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]