CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 22 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni convalidava il provvedimento del Questore di Terni del 13 dicembre 2022, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con l'obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 5, con le modalità ivi previste e per gli incontri di calcio elencati. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 3 e 10 I. 241 del 1990); difetto di motivazione del provvedimento del Questore e del Giudice per le indagini preliminari sulla durata degli obblighi di presentazione. L'ordinanza di convalida non motiva sulla durata degli obblighi, disposti per 5 anni. Sulla congruità della durata il giudice deve intervenire con una sua autonoma valutazione (vedi Cassazione S.U. n. 44273/2004). 2. 2. Omessa motivazione relativamente alla memoria depositata dal ricorrente a mezzo PEC. La memoria difensiva è stata regolarmente depositata a mezzo PEC il 14 marzo, ma il Giudice nel suo provvedimento di convalida omette completamente di analizzare l'apporto difensivo del ricorrente. Cita la memoria ma non analizza il suo contenuto, limitandosi alle sole esigenze lavorative e familiari. L'omessa analisi della memoria ha pertanto concretamente inciso sul diritto di difesa e l'ordinanza di convalida deve essere annullata dalla Corte di Cassazione. i 2. 3. Assenza di motivazione della convalida del Giudice in ordine alla attribuibilità al ricorrente delle condotte contestate. L'ordinanza è solo apparentemente motivata in quanto il giudice non ha valutato il comportamento del ricorrente all'interno e all'esterno dello stadio Liberati di Terni. 2. 4. Assenza di motivazione sull'obbligo di presentazione per ogni volta che nella Provincia di Genova giocherà una squadra professionistica. La provincia di Genova ospita settimanalmente numerosi incontri di calcio di più club professionistici, il Genoa (a squadra del cuore del ricorrente), la Sampdoria e la [OSCURATO:PERSONA] di Chiavari (serie C). L'obbligo di presentazione dovrebbe riguardare solo la squadra del cuore (Genoa) e non altre squadre, che non interessano il ricorrente. Nessuna motivazione, sia nel provvedimento del Questore sia nell'ordinanza del giudice, sull'estensione dell'obbligo a tutte le squadre professioniste. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. La Procura Generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato, limitatamente al quarto motivo, inammissibile nel resto. L'obbligo di presentazione del provvedimento del Questore al punto C riguarda tutti gli incontri di calcio (professionali o amichevoli) di squadre professionistiche che giocano nella provincia di Genova. L'estensione dell'obbligo di presentazione per tutti gli incontri che si disputeranno nella Provincia di Genova risulta immotivato. Sia il provvedimento del Questore sia l'ordinanza di convalida non contengono specifica motivazione su questa estensione generalizzata. In relazione agli episodi contestati nel provvedimento del Questore l'obbligo si appalesa congruo e ragionevole per il Genoa e per la Sampdoria (anche per la Nazionale italiana per evidente analogia). Per la squadra citata nel ricorso in cassazione - la [OSCURATO:PERSONA] di Chiavari (serie C) - nessuna ragionevolezza sussiste per gli obblighi di firma. Su questo punto, pertanto, deve accogliersi il ricorso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Terni. Resta fermo l'obbligo di presentazione per le partite del Genoa, della Sampdoria e della nazionale italiana. 4. Il provvedimento impugnato, per il resto, contiene adeguata motivazione, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, poiché individua e descrive le condotte violente tenute dal ricorrente e gli elementi dai quali si desume la sua condotta e la sua pericolosità: "in occasione dell'incontro calcistico [OSCURATO:PERSONA] disputato presso lo [OSCURATO:PERSONA] di Terni il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la perosna di cui si discute ha tenuto un comportamento pericoloso per l'incolumità delle persone; il suo comportamento descritto nel provvedimento è stato oggetto di denuncia all'AG da parte della Digos di Terni a seguito della quale è stato aperto il procedimento penale n. 2912/2022". [OSCURATO:PERSONA] del Questore poi specifica adeguatamente i fatti addebitati al ricorrente che insieme ad altri tifosi, travisati, lanciavano fumogeni e petardi alla tifoseria avversaria, ferendo anche un tifoso e un agente di PG. I fatti cagionavano un enorme turbamento. 4. Per il termine di durata, di anni 5, per la misura dell'obbligo di presentazione il ricorrente ritiene illegittima la convalida (e già il provvedimento del Questore) per assenza di motivazione. Il motivo risulta manifestamente infondato, e molto generico, poiché il provvedimento di convalida con motivazione completa e dettagliata, immune da manifeste illogicità o da contraddizioni rileva come il comportamento del ricorrente è stato estremamente pericoloso per le modalità della condotta. Il provvedimento del Questore, del resto, rileva che il ricorrente è recidivo e la misura minima è di 5 anni (art. 6, quinto comma, I. 401 del 1989). 5. Relativamente all'omessa analisi della memoria, il ricorso risulta estremamente generico, poiché non rappresenta in concreto la lesione di diritti di difesa nell'omissione della valutazione della memoria (non dice dove e perché sarebbe stato leso il diritto di difesa, che deve essere concreto e non solo astratto, teorico). Del resto, il provvedimento impugnato cita la memoria difensiva, analizza compiutamente le condotte del ricorrente e la gravità delle stesse, anche in relazione alla personalità allarmante per i precedenti di dell'intimato, come sopra visto. L'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza. (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011 - dep. 13/12/2011, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 251330; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 - dep. 22/01/2015, Luraschi, Rv. 262900). Infatti, "L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive" (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 - dep. 23/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27957801; vedi ancheSez. 5, n. 24437 del 17/01/2019 - dep. 31/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27651101). Nel caso in giudizio l'eventuale omessa analisi della memoria non ha influito minimamente sulla motivazione adeguata del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione di cui alla lettera C del provvedimento del Questore con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Terni e sospende l'efficacia del decreto del Questore di Terni del 13 dicembre 2022 relativamente all'obbligo di presentazione nei giorni in cui nella Provincia di Genova si terranno competizioni sportive ufficiali ed amichevoli di squadre professionistiche, ad eccezione delle squadre del Genoa e della Sampdoria e della nazionale italiana per le quali l'obbligo di presentazione è confermato. Manda alla cancelleria di