CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46779/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine al ritenuta responsabilità con particolare riferimento al contributo offerto dal ricorrente anche ai fini della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è generico in quanto non prende in esame la risposta che, sullo stesso punto, ha fornito la Corte territoriale che ha evidenziato come il ricorrente fosse proprio l'autore materiale della cessione dello stupefacente e percettore della somma di denaro; che il ricorrente, non ragionamento illogico, apoditticamente afferma che tale evidenza risulterebbe insignificante e comunque marginale a fronte della riconducibilità dello stupefacente a diverso soggetto, circostanza all'evidenza irrilevante e comunque smentita dalla Corte territoriale; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis