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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 12527/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 309/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : LCTRN165C43F952H), entrambe residenti in Novara (NO) , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio allegato al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Milano alla Via G.B.

Pergolesi n. 26 (pec: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO]) ; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), [OSCURATO:PERSONA] di Novara, [OSCURATO:PERSONA] del Territorio, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso accertamento catastale avverso la sentenza n. 350 / 20 21 emessa d a l la CTR Piemonte in data 19/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara avverso un atto con cui l’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio aveva comunicato alla prima di aver eseguito d’ufficio gli aggiornamenti catastali di alcune unità immobiliari ed un avviso di accertamento catastale con il quale l’Ufficio aveva notificato ad entrambe, nonché agli altri comproprietari dei cespiti, la nuova determinazione di classamento e rendita catastale.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettava il ricorso, r itenendo infondate le eccezioni di nullità degli atti per assenza della procedura di sopralluogo in loco e di mancanza di motivazione degli stessi.

3. Sull’appello delle contribuenti, la Commissione tributaria regionale Piemonte rigettava il gravame, evidenziando che un nuovo sopralluogo sarebbe stato del tutto inutile ed irrituale, disponendo l’Ufficio già dei rilievi e delle misurazioni che gli avrebbero consentito di accertare le difformità delle consistenze delle unità immobiliari oggetto di variazione/aggiornamento, risultando dagli atti che gli avvisi di sopralluogo erano stati inviati anche alle comproprietarie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non essendo comunque la contestazione sul sopralluogo stata dedotta in primo grado, e che la censura concernente l’asserita mancanza di motivazione dell’atto impositivo era del tutto generica, essendo peraltro gli atti impugnati scevri da vizi motivazionali.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] di Novara e l’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio hanno resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con l’unico motivo le ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 11, sesto comma, Cost., 112 e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod.proc. c iv . e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione apparente.

1.1. Il motivo è infondato.

Èormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132., sesto comma, n. 4, cod. proc. civ (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).Orbene, la motivazione resa dalla CTR si pone ben al di sopra del cd. minimo costituzionale, avendo la stessa preso posizione analitica sulle due questioni sulle quali si erano concentrate le attenzioni (l’essere stati gli avvisi di accertamento fondati su operazioni di sopralluogo e di verifica oggetto di accertamento annullato in autotutela dalla stessa Agenzia delle Entrate e l’essere l’atto impositivo illegittimo in quanto recante una pretesa fiscale priva di motivazione).

Sui detti profili la CTR ha, quanto al primo, affermato che l’annullamento del precedente avviso di accertamento non era stato causato da vizi del sopralluogo, che un nuovo sopralluogo sarebbe stato del tutto inutile ed irrituale (disponendo l’Ufficio già dei rilievi e delle misurazioni che gli avrebbero consentito di accertare le difformità delle consistenze delle unità immobiliari oggetto di variazione/aggiornamento), che nessuna lamentela era stata formulata dai contribuenti in sede di sopralluogo (se non per presunti errori di rappresentazione della muratura perimetrale, di qualche porta e/o finestra e di errata indicazione dell’altezza interna), che risultava dagli atti che gli avvisi di sopralluogo erano stati inviati anche alle comproprietarie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la contestazione sul sopralluogo non era stata comunque dedotta in primo grado.

Quanto alla censura concernente l’asserita mancanza di motivazione dell’atto impositivo, la CTR ha evidenziato che la stessa era del tutto generica e che, in ogni caso, le motivazioni dell’atto accertativo avevano permesso alle contribuenti di chiarire e compiutamente rappresentare i presupposti dell’operata riclassificazione ed approntare le conseguenti azioni difensive con cognizione di causa (riproducendo analiticamente il contenuto dei due avvisi).

Per quanto, infine, la circostanza non inciderebbe complessivamente su quanto esposto in precedenza, le ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, hanno omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se avessero eccepito già in quella sede che l’attività di surroga posta in essere dall’Ufficio era stata eseguita in maniera non conforme alle stesse linee guida dall’Agenzia e, in particolare, della Circolare n. 10 del 4.8.2005) ed i verbali di sopralluogo (per consentire di accertare quali tipi dicontestazioni fossero state sollevate in quella sede).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.500,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 309/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : LCTRN165C43F952H), entrambe residenti in Novara (NO) , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio allegato al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Milano alla Via G.B. Pergolesi n. 26 (pec: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO]) ; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), [OSCURATO:PERSONA] di Novara, [OSCURATO:PERSONA] del Territorio, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso accertamento catastale avverso la sentenza n. 350 / 20 21 emessa d a l la CTR Piemonte in data 19/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara avverso un atto con cui l’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio aveva comunicato alla prima di aver eseguito d’ufficio gli aggiornamenti catastali di alcune unità immobiliari ed un avviso di accertamento catastale con il quale l’Ufficio aveva notificato ad entrambe, nonché agli altri comproprietari dei cespiti, la nuova determinazione di classamento e rendita catastale. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettava il ricorso, r itenendo infondate le eccezioni di nullità degli atti per assenza della procedura di sopralluogo in loco e di mancanza di motivazione degli stessi. 3. Sull’appello delle contribuenti, la Commissione tributaria regionale Piemonte rigettava il gravame, evidenziando che un nuovo sopralluogo sarebbe stato del tutto inutile ed irrituale, disponendo l’Ufficio già dei rilievi e delle misurazioni che gli avrebbero consentito di accertare le difformità delle consistenze delle unità immobiliari oggetto di variazione/aggiornamento, risultando dagli atti che gli avvisi di sopralluogo erano stati inviati anche alle comproprietarie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non essendo comunque la contestazione sul sopralluogo stata dedotta in primo grado, e che la censura concernente l’asserita mancanza di motivazione dell’atto impositivo era del tutto generica, essendo peraltro gli atti impugnati scevri da vizi motivazionali. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] di Novara e l’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio hanno resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo le ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 11, sesto comma, Cost., 112 e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod.proc. c iv . e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione apparente. 1.1. Il motivo è infondato. Èormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132., sesto comma, n. 4, cod. proc. civ (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).Orbene, la motivazione resa dalla CTR si pone ben al di sopra del cd. minimo costituzionale, avendo la stessa preso posizione analitica sulle due questioni sulle quali si erano concentrate le attenzioni (l’essere stati gli avvisi di accertamento fondati su operazioni di sopralluogo e di verifica oggetto di accertamento annullato in autotutela dalla stessa Agenzia delle Entrate e l’essere l’atto impositivo illegittimo in quanto recante una pretesa fiscale priva di motivazione). Sui detti profili la CTR ha, quanto al primo, affermato che l’annullamento del precedente avviso di accertamento non era stato causato da vizi del sopralluogo, che un nuovo sopralluogo sarebbe stato del tutto inutile ed irrituale (disponendo l’Ufficio già dei rilievi e delle misurazioni che gli avrebbero consentito di accertare le difformità delle consistenze delle unità immobiliari oggetto di variazione/aggiornamento), che nessuna lamentela era stata formulata dai contribuenti in sede di sopralluogo (se non per presunti errori di rappresentazione della muratura perimetrale, di qualche porta e/o finestra e di errata indicazione dell’altezza interna), che risultava dagli atti che gli avvisi di sopralluogo erano stati inviati anche alle comproprietarie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la contestazione sul sopralluogo non era stata comunque dedotta in primo grado. Quanto alla censura concernente l’asserita mancanza di motivazione dell’atto impositivo, la CTR ha evidenziato che la stessa era del tutto generica e che, in ogni caso, le motivazioni dell’atto accertativo avevano permesso alle contribuenti di chiarire e compiutamente rappresentare i presupposti dell’operata riclassificazione ed approntare le conseguenti azioni difensive con cognizione di causa (riproducendo analiticamente il contenuto dei due avvisi). Per quanto, infine, la circostanza non inciderebbe complessivamente su quanto esposto in precedenza, le ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, hanno omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se avessero eccepito già in quella sede che l’attività di surroga posta in essere dall’Ufficio era stata eseguita in maniera non conforme alle stesse linee guida dall’Agenzia e, in particolare, della Circolare n. 10 del 4.8.2005) ed i verbali di sopralluogo (per consentire di accertare quali tipi dicontestazioni fossero state sollevate in quella sede). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.500,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se do
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