CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1969
Cassazione n. 03576/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alla destinazione della droga allo spaccio, che secondo la non illogica valutazione della Corte era desumibile sia alla consistenza del quantitativo, corrispondente a 391 dosi medie singole secondo un parametro correlato all'entità del principio attivo, sia dalla modalità di confezionamento in involucri di cellophane, pronti per la cessione, in assenza di elementi idonei a confutare tale giudizio; Ritenuto che il secondo motivo, riguardante l'entità della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche, è parimenti volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte del rilievo non arbitrariamente attribuito dalla Corte all'insussistenza di elementi positivamente valutabili e ai numerosi precedenti, anche specifici, sia pur risalenti; Ritenuto dunque che il ricorso, pur letto alla luce della memoria difensiva, è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]