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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 21231/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29512-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentati edifesi dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente– avverso la sentenza n. 70 6 /2022 della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] L’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delle [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 1573/2015 della Commissione tributaria provinciale di Ancona, in rigetto de l ricors o avverso avvis i di avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso del [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010 e 2011. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 14/2/2024,la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di transazionedella controversia con la Regione.

1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la Regione.

1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.

1.4. N on ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa, tra le parti, le spesedel giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29512-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentati edifesi dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente– avverso la sentenza n. 70 6 /2022 della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] L’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delle [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 1573/2015 della Commissione tributaria provinciale di Ancona, in rigetto de l ricors o avverso avvis i di avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso del [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010 e 2011. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 14/2/2024,la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di transazionedella controversia con la Regione. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la Regione. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. N on ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa, tra le parti, le spesedel giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di C
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