CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce una violazione dell'art. 133 cod. pen.,per erroneo calcolo della pena applicata ,che neanche nei calcoli relativi alla determinazione della pena trova corrispondenza nei contenuti della sentenza con cui la Corte di appello ha confermato quella di primo grado e, con specifica motivazione dell'esercizio del suo potere discrezionale sul punto, ha legittimamente applicato non nel massimo la riduzione connessa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]/e e tensore Il Presidente