CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 37090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 18608-2016 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3580 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 94/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/04/2016 R.G.N. 398/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18608/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 5.4.16 n. 94, la Corte d'appello di Brescia respingeva il gravame proposto da B & B Restoration and [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Brescia che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla medesima società avverso la cartella esattoriale emessa da [OSCURATO:PERSONA] spa per il pagamento di premi e sanzioni dovuti all'Inail per gli anni 2006-2008, in relazione a 12 lavoratori dipendenti dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, ma ritenuti utilizzati nell'ambito di una mera somministrazione di manodopera. Il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della mera somministrazione sulla base degli elementi raccolti dagli ispettori della DTL di Brescia come accertati nel relativo verbale posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo, tenuto anche conto che la società opponente non ne aveva contestato specificamente gli esiti, limitandosi ad eccepire che l'onere probatorio gravava sull'Inail. A sostegno della propria pronuncia di rigetto del gravame, la Corte d'appello ha rilevato, per quanto ancora d'interesse, che la prova che nel caso di specie l'appalto si fosse sviluppato con modalità non genuine, ossia mediante la mera prestazione di lavoro alle dipendenze della asserita committente, emergeva dal complesso delle dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento ispettivo. Avverso la sentenza della Corte d'appello, B & B Restoration and [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre resiste con controricorso l'Inail. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva deciso la controversia sulla base di una sola dichiarazione testimoniale prodotta in giudizio e sulla base del contenuto dei verbali ispettivi, disattendo la richiesta di audizione degli altri testi, eventualmente ex art. 421 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'art. 2697 c.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/2002, perché la Corte d'appello non aveva dato alcuna risposta alla contraddizione tra i conteggi dell'Inail che dovevano essere riferiti ai 7 lavoratori identificati presso l'azienda e i lavoratori non identificati, con omissione dei nomi dei dipendenti, dei giorni e delle ore di lavoro e delle altre circostanze idonee per determinare la retribuzione da assoggettare a contribuzione. i Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/03 e dell'art. 112, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello non aveva tenuto conto che tutti i pagamenti effettuati dal somministratore sia a titolo retributivo che di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione del lavoratore per il debito corrispondente. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 1 c.p.c., perché la Corte di appello relativamente al regime sanzionatorio applicato e ai relativi calcoli aveva fatto riferimento al certificato di variazione del rapporto assicurativo, che però la società ricorrente ha riportato in ricorso, per corroborare l'assunto dell'assenza di qualsivoglia specificazione in proposito. In via preliminare, si dà atto che il difensore della società ricorrente ha comunicato con la memoria la cancellazione della società ricorrente dal Registro delle Imprese ed attesa la perdita della capacità processuale della stessa società dovuta alla sua estinzione, chiede la dichiarazione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La richiesta va respinta, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti "pendente societate", ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente' (Cass. n. 13386/19, v. Cass. n. 16362/20, in tema di processo tributario). Nella specie, il procuratore della società cessata ha chiesto con memoria conclusiva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la perdita della capacità processuale della società, dovuta alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese laddove il processo di cassazione prosegue anche in caso di perdità della capacità processuale della parte. Sempre in via preliminare e dirimente, il ricorrente ha depositato con la memoria la richiesta di rinuncia al ricorso in cassazione essendo stato ammesso alla definizione agevolata del proprio debito contributivo ex art. 6 del DL n. 193/16 (cfr. documenti allegati). In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; In entrambe le ipotesi, deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018 cit. e, tra le numerose più recenti, Cass. n. 5822 del 2019; Cass. n. 2002 del 2022); Nella fattispecie, ricorre l'ipotesi dell'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, non risultando agli atti l'integrale pagamento del debito. Le spese del presente procedimento si compensano; il contenuto della definizione agevolata assorbe, infatti, anche il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018 cit; v., ex rnultis, in motiv., Cass., sez. lav., n. 28366 del 2021). Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara estinto il processo, per rinuncia al ricorso. Spese compensate.