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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 37448/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti in punto di accertamento della responsabilità sono inammissibili perché generici e reiterativi; ritenuto che i motivi sulle attenuanti generiche per entrambi gli imputati, come quelli sulla sospensione condizionale della pena per D'[OSCURATO:PERSONA] e sul beneficio della non menzione per D'[OSCURATO:PERSONA], appaiono riproduttivi delle stese censure dedotte in appello con motivi già generici, in assenza di rilievi critici specifici rispetto all'analisi compiuta dal Giudice di primo grado; ritenuto con riferimento all'attendibilità della persona offesa che le valutazioni deli Giudici di merito sono coerenti oltre che supportate dalle testimonianze assunte ed immuni da travisamenti; ritenuto che con la circostanza della presenza di più persone non è stata dedotta con i motivi di appello sicchè involgendo questioni di fatto non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti in punto di accertamento della responsabilità sono inammissibili perché generici e reiterativi; ritenuto che i motivi sulle attenuanti generiche per entrambi gli imputati, come quelli sulla sospensione condizionale della pena per D'[OSCURATO:PERSONA] e sul beneficio della non menzione per D'[OSCURATO:PERSONA], appaiono riproduttivi delle stese censure dedotte in appello con motivi già generici, in assenza di rilievi critici specifici rispetto all'analisi compiuta dal Giudice di primo grado; ritenuto con riferimento all'attendibilità della persona offesa che le valutazioni deli Giudici di merito sono coerenti oltre che supportate dalle testimonianze assunte ed immuni da travisamenti; ritenuto che con la circostanza della presenza di più persone non è stata dedotta con i motivi di appello sicchè involgendo questioni di fatto non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nso
Sentenza Cassazione n. 37448/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris