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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 08595/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19.11.2020 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta a giudizio innanzi al Tribunale di Roma per rispondere del delitto di evasione, in quanto, essendo ristretta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne era allontanata senza motivo in Roma in data 8 settembre 2011, fatto aggravato dalla recidiva semplice.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 marzo 2015, ha condannato la Turno per tale delitto, concesse le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione.

3. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputata, che ha condannato al pagamento delle spese processuali.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, difensore della Turno, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per mancata declaratoria della prescrizione del reato.

Rileva la ricorrente che per il reato di evasione il termine massimo di prescrizione è di sette anni e mezzo e che lo stesso sarebbe decorso in data 8 marzo 2019 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello.

Deduce, altresì, il difensore che la recidiva semplice contestata non avrebbe nella specie determinato incrementi del termine di prescrizione e che, in concreto, non aveva comportato in primo grado un aumento della pena.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

6. Il Procuratore Generale, con requisitoria del 20 gennaio 2022, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato determinata da prescrizione.

7. In data 17 febbraio 2022 il difensore ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

9. Occorre, in via preliminare, rilevare che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).10.

Il reato di evasione per cui si procede è stato commesso in data 8 marzo 2011 e, pertanto, atteso che la contestata recidiva semplice non incide sul termine di prescrizione, il termine massimo di sei anni e sette mesi si è perfezionato in data 8 marzo 2019, cui vanno aggiunti i venti giorni di sospensione intercorrenti tra il 20 ottobre 2014 e il 10 novembre 2014 per l'astensione collettiva dalle udienze del [OSCURATO:PERSONA] che svolgeva le funzioni di pubblico ministero.

Il reato per cui si procede, pertanto, essendosi prescritto in data 28 marzo 2019, era già estino in data 19 settembre 2020 ovvero all'atto della pronuncia della sentenza di appello.

Dalle sentenze di merito, peraltro, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputata non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto le sentenze di merito hanno concordemente acclarato l'allontanamento da parte della Tundo dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

11. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 22/02/2022.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19.11.2020 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta a giudizio innanzi al Tribunale di Roma per rispondere del delitto di evasione, in quanto, essendo ristretta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne era allontanata senza motivo in Roma in data 8 settembre 2011, fatto aggravato dalla recidiva semplice. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 marzo 2015, ha condannato la Turno per tale delitto, concesse le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione. 3. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputata, che ha condannato al pagamento delle spese processuali. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, difensore della Turno, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per mancata declaratoria della prescrizione del reato. Rileva la ricorrente che per il reato di evasione il termine massimo di prescrizione è di sette anni e mezzo e che lo stesso sarebbe decorso in data 8 marzo 2019 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello. Deduce, altresì, il difensore che la recidiva semplice contestata non avrebbe nella specie determinato incrementi del termine di prescrizione e che, in concreto, non aveva comportato in primo grado un aumento della pena. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. 6. Il Procuratore Generale, con requisitoria del 20 gennaio 2022, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato determinata da prescrizione. 7. In data 17 febbraio 2022 il difensore ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. 8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 9. Occorre, in via preliminare, rilevare che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).10. Il reato di evasione per cui si procede è stato commesso in data 8 marzo 2011 e, pertanto, atteso che la contestata recidiva semplice non incide sul termine di prescrizione, il termine massimo di sei anni e sette mesi si è perfezionato in data 8 marzo 2019, cui vanno aggiunti i venti giorni di sospensione intercorrenti tra il 20 ottobre 2014 e il 10 novembre 2014 per l'astensione collettiva dalle udienze del [OSCURATO:PERSONA] che svolgeva le funzioni di pubblico ministero. Il reato per cui si procede, pertanto, essendosi prescritto in data 28 marzo 2019, era già estino in data 19 settembre 2020 ovvero all'atto della pronuncia della sentenza di appello. Dalle sentenze di merito, peraltro, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputata non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto le sentenze di merito hanno concordemente acclarato l'allontanamento da parte della Tundo dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari. 11. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/02/2022. Il Consigliere estensore Il P
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