CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata respinta la domanda di concessione del beneficio del permesso premio, A ragione della decisione, il Tribunale rilevava che: dalla relazione di sintesi emergeva un proficuo percorso trattamentale intrapreso dal condannato, ma una perdurante presa di distanza dai fatti a lui ascritti; per tali motivi e tenuto conto della nota della D.D.A. di Catanzaro del 22.10.2020, nella quale si dava atto di una particolare fibrillazione del panorama criminale nel territorio di riferimento, nonché del lontano fine pena, l'equipe di osservazione e trattamento aveva concluso per la prosecuzione di un programma di tipo intramurario; quindi, riteneva, pur dando atto di un proficuo percorso collaborativo intrapreso dal Falbo, caratterizzato da una fattiva adesione al programma trattamentale, che il profilo della revisione critica rispetto ai gravi fatti commessi in un contesto di stampo mafioso, apparisse non adeguatamente approfondito e non sufficientemente indicativo dell'effettivo inizio di una seria maturazione rispetto alla rielaborazione delle cause della devianza e alla ricostruzione di un profilo di personalità che potesse fornire affidabilità dal punto di vista della conquista di un reale mutamento di orizzonte esistenziale; conclusivamente, reputava che fosse indispensabile approfondire, a fronte anche di un lontano fine pena, la revisione critica del Falbo rispetto ai gravi reati commessi, nonché necessario consolidare i risultati finora conseguiti. 2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denunciando "violazione ed erronea applicazione dell'art. 30 -ter 0.P., in relazione agli artt. 4 -bis e 58 -ter 0.P., nonché agli artt. 3 e 27 Cost. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1. lett. b) cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, occorreva, innanzitutto, osservare che non tutti i reati per cui il Falbo era stato condannato erano stati formalmente aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; che con sentenza n. 253 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la preclusione assoluta di acceso ai permessi premio per chi non avesse collaborato ai sensi dell'art. 58 -ter 0.P; che la valutazione che la magistratura di sorveglianza deve effettuare deve avere a oggetto non solo l'acquisizione di elementi che escludano la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, bensì anche l'acquisizione di elementi che escludano il pericolo di un ripristino di tali collegamenti. /te Tanto permesso, secondo la difesa, il mero richiamo a una "fibrillazione" sul territorio calabrese sarebbe palesemente aspecifico; l'equipe trattamentale avrebbe tratto dalle informazioni, indebitamente richieste e non conferenti, un giudizio ultroneo in ordine alla esigenza di un presa di distanza del Falbo dai fatti a lui attribuiti e agli effetti che tale mancanza avrebbe dovuto avere sul giudizio sulla sua personalità, dovendosi rilevare che il diritto al silenzio è corollario essenziale di quello di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione; il proficuo percorso trattamentale posto in essere dal Falbo costituirebbe indice di principio di ravvedimento e rappresenterebbe anche la scelta del condannato di aderire a scelte e percorsi di crescita esplicitamente distanti e distonici rispetto ai contesti in cui sarebbero maturati i delitti a lui attribuiti; il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato la necessità di ottenere dal Falbo, che non è stato mai condannato per avere fatto parte di un'associazione mafiosa, una ammissione di colpevolezza; erroneo, infine, sarebbe il richiamo al lontano fine pena. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, osservato che il perimetro della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale è ben definito; esso riguarda esclusivamente la preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari e, in particolare, al permesso premio, per il condannato non collaborante con la giustizia per i reati di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso (e, in via consequenziale, per altri reati contemplati nell'art. 4 -bis, comma 1, Ord. Pen.); si tratta di una preclusione che impedisce al magistrato di sorveglianza qualunque valutazione in concreto sulla pericolosità del condannato determinando in limine l'inammissibilità di ogni richiesta di quest'ultimo di accedere ai benefici penitenziari. Da ciò consegue l'infondatezza del rilievo difensivo, avendo l'ordinanza impugnata rigettato il reclamo del condannato avverso il diniego della concessione del permesso premio per questioni attinenti al merito. 2. Per il resto, le censure difensive non sono idonee a scardinare il ragionamento posto a base della decisone assunta dal Tribunale di sorveglianza, che, con motivazione assolutamente logica e congrua, ha attribuito rilievo - come evidenziato nella prima parte della presente pronuncia - alla circostanza che, secondo le risultanze della relazione di sintesi, "il profilo della revisione critica del Falbo rispetto ai gravi fatti commessi in un contesto di stampo mafioso apparisse non adeguatamente approfondito e non sufficientemente indicativo dell'effettivo inizio di una serie maturazione" del prevenuto "rispetto alla rielaborazione delle cause della devianza e alla ricostruzione di un profilo di personalità che potesse fornire affidabilità dal punto di vista della conquista di un reale mutamento di orizzonte esistenziale". Trattasi di una valutazione di merito, esente da vizi della logica e/o giuridici e, quindi, insindacabile nel presente scrutinio di legittimità. Va, altresì, osservato che, nella parte conclusiva dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che fosse "indispensabile approfondire la revisione critica" del Falbo e "consolidare, in maniera definitiva, i risultati finora conseguiti", così riferendosi, sempre nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale che gli compete, al principio di applicazione graduale dei benefici penitenziari, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20