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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 agosto 1970

Cassazione n. 14866/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese, stante l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza edel 20 aprile 2022 riqualificava il reato di lesioni ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in quello previsto dagli artt. 582-585 cod.pen., confermando la condanna dello stesso per tentata estorsione e rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello, rilevando la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione ai delitti di tentata estorsione e lesioni volontarie in quanto il termine di prescrizione era maturato prima della decisione della Corte di appello.

2. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con i primi due motivi il difensore osserva che i reati di tentata estorsione e lesioni si erano estinti per prescrizione, come rilevato sia dal Procuratore generale che dal difensore in sede di conclusioni nel giudizio di appello. 2.2 Con un terzo motivo il difensore lamenta l'insufficienza della motivazione resa dalla Corte di appello, che aveva ritenuto irrilevanti gli esiti negativi della perquisizione eseguita presso il domicilio dell'imputato sostenendo, con una mera congettura, che [OSCURATO:PERSONA] si potesse essere nel frattempo liberato degli oggetti dela rapina; inoltre, la Corte di appello aveva attribuito efficacia probatoria alle dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], benchè fosse stata accertata la scarsa lucidità della persona offesa, non aveva tenuto in considerazione il fatto che la stessa non avesse fornito alcuna indicazione atta ad individuare il cellulare sottratto e non avesse valutato correttamente la deposizione del teste Alemanni [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto alla eccepita prescrizione. 1.1 Partendo dal secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che la versione dei fatti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] è stata riscontrata dalle affermazioni del teste Alemanni e dello stesso imputato, che ha ammesso di aver preso l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e di averlo poi colpito nel corso di una discussione; perfettamente logica è la motivazione della Corte di appello relativa alla irrilevanza di una perquisizione effettuata una decina di giorni dopo i fatti, per cui [OSCURATO:PERSONA], visto da una pluralità di persone al momento della commissione dei fatti, aveva avuto il tempo e la necessità di disfarsi di oggetti il possesso dei quali poteva essere per lui compromettente; quanto alla sottrazione del telefono cellulare, la Corte di appello ha evidenziato che il teste Alemanni aveva visto [OSCURATO:PERSONA] strapparlo di mano a [OSCURATO:PERSONA] per impedirgli di chiamare i soccorsi, per cui altrettanto irrilevante è la descrizione di dati indicativi del telefono; nessun travisamento vi è stato, infine, nel valutare le dichiarazioni del teste Alemanni (che ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver picchiato [OSCURATO:PERSONA], aveva iniziato "a rovistargli addosso"), ma semmai una diversa valutazione delle prove da parte del ricorrente, che non si confronta in alcun modo con gli elementi sopra riportati. 1.2 Fondata è, invece, l'eccezione dì prescrizione L'estorsione tentata è punita con la pena massima di sei anni e otto mesi [10 anni ex art.629 cod. pen. - 3 anni e 4 mesi (1/3) ex art. 56 cod.pen] e ciò comporta che il "tempo di prescrizione" è pari a sei anni e otto mesi cui va aggiunto - per effetto degli atti interruttivì, previsti dall'art. 160, commi 1 e 2, c.p. - l'aumento di un quarto (un anno e otto mesi) e, dunque, il tempo complessivo è di otto anni e quattro mesi; essendo il reato stato commesso il 16.12.2011, il termine di prescrizione deve essere individuato nel 16.04.2020, precedente alla sentenza della Corte di appello; analogo ragionamento deve essere fatto con riferimento al reato di lesioni, il cui termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., è di sette anni e sei mesi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 620 lett.

L cod. proc. pen., si deve procedere alla rideterminazione della pena eliminando gli aumenti disposti per la continuazione con i reati di cui agli artt. 56-629 cod. pen. e 582-585 cod. pen. con il seguente calcolo (come effettuato dal giudice di primo grado): pena per il reato di rapina anni tre e mesi tre di reclusione ed C 900,00 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche in anni due e mesi due di reclusione ed C 600,00 di multa, ridotta per il rito ad anni uno e mesi quattro e giorni quaranta di reclusione ed C 400,00 di multa.

Nessuna statuizione può essere presa sulla richiesta di liquidazione delle spese proposta dal difensore dell'imputato posto che, ai sensi dell'art. 83 comma 2 DPR 115/02 "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato..." P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di tentata estorsione e lesioni perché i reati sono estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena, rideterminando la pena per il reato di rapina in anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed C 400,00 di multa.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese, stante l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza edel 20 aprile 2022 riqualificava il reato di lesioni ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in quello previsto dagli artt. 582-585 cod.pen., confermando la condanna dello stesso per tentata estorsione e rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello, rilevando la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione ai delitti di tentata estorsione e lesioni volontarie in quanto il termine di prescrizione era maturato prima della decisione della Corte di appello. 2. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con i primi due motivi il difensore osserva che i reati di tentata estorsione e lesioni si erano estinti per prescrizione, come rilevato sia dal Procuratore generale che dal difensore in sede di conclusioni nel giudizio di appello. 2.2 Con un terzo motivo il difensore lamenta l'insufficienza della motivazione resa dalla Corte di appello, che aveva ritenuto irrilevanti gli esiti negativi della perquisizione eseguita presso il domicilio dell'imputato sostenendo, con una mera congettura, che [OSCURATO:PERSONA] si potesse essere nel frattempo liberato degli oggetti dela rapina; inoltre, la Corte di appello aveva attribuito efficacia probatoria alle dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], benchè fosse stata accertata la scarsa lucidità della persona offesa, non aveva tenuto in considerazione il fatto che la stessa non avesse fornito alcuna indicazione atta ad individuare il cellulare sottratto e non avesse valutato correttamente la deposizione del teste Alemanni [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto alla eccepita prescrizione. 1.1 Partendo dal secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che la versione dei fatti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] è stata riscontrata dalle affermazioni del teste Alemanni e dello stesso imputato, che ha ammesso di aver preso l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e di averlo poi colpito nel corso di una discussione; perfettamente logica è la motivazione della Corte di appello relativa alla irrilevanza di una perquisizione effettuata una decina di giorni dopo i fatti, per cui [OSCURATO:PERSONA], visto da una pluralità di persone al momento della commissione dei fatti, aveva avuto il tempo e la necessità di disfarsi di oggetti il possesso dei quali poteva essere per lui compromettente; quanto alla sottrazione del telefono cellulare, la Corte di appello ha evidenziato che il teste Alemanni aveva visto [OSCURATO:PERSONA] strapparlo di mano a [OSCURATO:PERSONA] per impedirgli di chiamare i soccorsi, per cui altrettanto irrilevante è la descrizione di dati indicativi del telefono; nessun travisamento vi è stato, infine, nel valutare le dichiarazioni del teste Alemanni (che ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver picchiato [OSCURATO:PERSONA], aveva iniziato "a rovistargli addosso"), ma semmai una diversa valutazione delle prove da parte del ricorrente, che non si confronta in alcun modo con gli elementi sopra riportati. 1.2 Fondata è, invece, l'eccezione dì prescrizione L'estorsione tentata è punita con la pena massima di sei anni e otto mesi [10 anni ex art.629 cod. pen. - 3 anni e 4 mesi (1/3) ex art. 56 cod.pen] e ciò comporta che il "tempo di prescrizione" è pari a sei anni e otto mesi cui va aggiunto - per effetto degli atti interruttivì, previsti dall'art. 160, commi 1 e 2, c.p. - l'aumento di un quarto (un anno e otto mesi) e, dunque, il tempo complessivo è di otto anni e quattro mesi; essendo il reato stato commesso il 16.12.2011, il termine di prescrizione deve essere individuato nel 16.04.2020, precedente alla sentenza della Corte di appello; analogo ragionamento deve essere fatto con riferimento al reato di lesioni, il cui termine massimo di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., è di sette anni e sei mesi. Pertanto, ai sensi dell'art. 620 lett. L cod. proc. pen., si deve procedere alla rideterminazione della pena eliminando gli aumenti disposti per la continuazione con i reati di cui agli artt. 56-629 cod. pen. e 582-585 cod. pen. con il seguente calcolo (come effettuato dal giudice di primo grado): pena per il reato di rapina anni tre e mesi tre di reclusione ed C 900,00 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche in anni due e mesi due di reclusione ed C 600,00 di multa, ridotta per il rito ad anni uno e mesi quattro e giorni quaranta di reclusione ed C 400,00 di multa. Nessuna statuizione può essere presa sulla richiesta di liquidazione delle spese proposta dal difensore dell'imputato posto che, ai sensi dell'art. 83 comma 2 DPR 115/02 "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato..." P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di tentata estorsione e lesioni perché i reati sono estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena, rideterminando la pena per il reato di rapina in anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed C 400,00 di multa. Dichiara inammissibi