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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33644/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sawitte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui sono state chieste la qualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 22 marzo 2018, la pena accessoria della rimozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, n. 3, del codice penale militare di pace, non disposta con la sentenza citata.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Faragò, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge e nullità del provvedimento per esercizio di potere demandato a diversa autorità giudiziaria e/o amministrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. , è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ).e

2. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di applicazione di pena accessoria deve essere, dunque, convertito in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Riqualifica il ricorso come opposizione e trasmette gli atti alla Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sawitte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui sono state chieste la qualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 22 marzo 2018, la pena accessoria della rimozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, n. 3, del codice penale militare di pace, non disposta con la sentenza citata. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Faragò, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge e nullità del provvedimento per esercizio di potere demandato a diversa autorità giudiziaria e/o amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. , è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ).e 2. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di applicazione di pena accessoria deve essere, dunque, convertito in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Riqualifica il ricorso come opposizione e trasmette gli atti alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il
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