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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 27825/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, unico ma cumulativo, e ribaditi nella memoria depositata in data 28 giugno 2022, afferenti alla configurabilità del concorso di persone per il reato di lesioni e al relativo vizio di motivazione sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, né si confrontano con le puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (v. pagg. 18-19); Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata prestazione del consenso degli imputati all'acquisizione in dibattimento delle videoregistrazioni del fatto, risulta generico e comunque manifestamente infondato, trattandosi di atto integrativo delle dichiarazioni dei verbalizzanti; Rilevato, pertanto, che i ricorse devet'essere dichiaratd) inammissibilé, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, unico ma cumulativo, e ribaditi nella memoria depositata in data 28 giugno 2022, afferenti alla configurabilità del concorso di persone per il reato di lesioni e al relativo vizio di motivazione sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, né si confrontano con le puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (v. pagg. 18-19); Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata prestazione del consenso degli imputati all'acquisizione in dibattimento delle videoregistrazioni del fatto, risulta generico e comunque manifestamente infondato, trattandosi di atto integrativo delle dichiarazioni dei verbalizzanti; Rilevato, pertanto, che i ricorse devet'essere dichiaratd) inammissibilé, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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