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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24135/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3545/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.D. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), la prima in qualità di socia e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.) , il secondo in qualità di socio della medesima, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Priscilla, 4 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – enti non commerciali N.7173/14 R.G.

Est.

F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 91/05/12 depositata in data 17 dicembre 2012 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] L’associazione contribuente [OSCURATO:PERSONA] e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006, redatti con modalità induttiva,in forza dei quali, a seguito di PVC in data 6 mar zo 2008 , veniva disconosciuta la natura non commerciale dell’associazione contribuente , stante lo svolgimento di attività commerciale (e, quindi, la mera apparenza dell’attività sportiva) e l’assenza di democraticità , per cui venivano conseguentemente recuperate maggiori imposte dirette e IVA sulla base dei maggiori ricavi accertati, oltre sanzioni, rettificandosianche i redditi di due dei soci quali organizzatori della accertata attività commercialee recuperando le ritenute non operate sui compensi agli istruttori, qualificando i relativi rapporti come lavoratori subordinati; che la CTP di Rovigo adita ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo dei ricavi accertatiin base alle mensilità sulle quali calcolare gli importi dovuti; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 17 dicembre 2012, ha rigettato l’appello dei contribuenti; che hanno proposto ricorso per cassazione l’associazione e i due soci, affidato a sette motivie ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] N.7173/14 R.G.

Est.

F. D’Aquino I ricorrenti hanno inizialmente proposto istanza di sospensione ex art. 5, comma 2, l. 31 agosto 2022, n. 130 e successivamente hanno dichiarato di non avere aderito alla definizione agevolata, proponendo istanza di trattazione; che con successiva istanza in data 8 giugno 2023 i ricorrentihanno dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/2022, chiedendo sospendersi il giudizio ex art. 1, comma197, l. ult. cit.; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la sospensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56; P. Q. M. sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, l. 197

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3545/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.D. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), la prima in qualità di socia e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.) , il secondo in qualità di socio della medesima, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Priscilla, 4 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – enti non commerciali N.7173/14 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 91/05/12 depositata in data 17 dicembre 2012 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] L’associazione contribuente [OSCURATO:PERSONA] e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006, redatti con modalità induttiva,in forza dei quali, a seguito di PVC in data 6 mar zo 2008 , veniva disconosciuta la natura non commerciale dell’associazione contribuente , stante lo svolgimento di attività commerciale (e, quindi, la mera apparenza dell’attività sportiva) e l’assenza di democraticità , per cui venivano conseguentemente recuperate maggiori imposte dirette e IVA sulla base dei maggiori ricavi accertati, oltre sanzioni, rettificandosianche i redditi di due dei soci quali organizzatori della accertata attività commercialee recuperando le ritenute non operate sui compensi agli istruttori, qualificando i relativi rapporti come lavoratori subordinati; che la CTP di Rovigo adita ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo dei ricavi accertatiin base alle mensilità sulle quali calcolare gli importi dovuti; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 17 dicembre 2012, ha rigettato l’appello dei contribuenti; che hanno proposto ricorso per cassazione l’associazione e i due soci, affidato a sette motivie ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] N.7173/14 R.G. Est. F. D’Aquino I ricorrenti hanno inizialmente proposto istanza di sospensione ex art. 5, comma 2, l. 31 agosto 2022, n. 130 e successivamente hanno dichiarato di non avere aderito alla definizione agevolata, proponendo istanza di trattazione; che con successiva istanza in data 8 giugno 2023 i ricorrentihanno dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/2022, chiedendo sospendersi il giudizio ex art. 1, comma197, l. ult. cit.; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la sospensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56; P. Q. M. sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, l. 197
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