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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 11421/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione della sentenza di condanna per violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato sia perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e sia perché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che il giudice di merito ha correttamente fatto applicazione dei principi di determinazione della pena, come si evince da p.3 della sentenza impugnata, poiché ritiene inammissibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in virtù della presenza, ai sensi dell'art.69, comma 4 cod. pen., della recidiva reiterata e specifica in capo al Mucci, ma ritiene applicabile la circostanza attenuante di cui al comma 4 dell'art.648 cod. pen. in ragione del valore tenue dei beni oggetto del delitto con conseguente prevalenza sulla rec diva; che la Corte d'appello, sempre a p.3 della sentenza impugnata, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.6, sentenza n.42568/2022, Rv.283968 - 01) ed effettuando il giudizio di comparazione, ha sostenuto che l'unica circostanza attenuante per la quale non opera il divieto di prevalenza è ad effetto speciale e, pertanto, la pena base deve essere determinata con riferimento ad essa, non potendo essere ulteriormente ridotta ex art.62-bis cod. pen.; ricevuta l'istanza di trattazione orale dell'8 gennaio 2024 è opportuno precisare che l'udienza di settima si svolge con rito camerale non partecipato e la difesa è assicurata da note e memorie; ritenuto che la memoria difensiva del 12 gennaio 2024 nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione della sentenza di condanna per violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato sia perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e sia perché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che il giudice di merito ha correttamente fatto applicazione dei principi di determinazione della pena, come si evince da p.3 della sentenza impugnata, poiché ritiene inammissibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in virtù della presenza, ai sensi dell'art.69, comma 4 cod. pen., della recidiva reiterata e specifica in capo al Mucci, ma ritiene applicabile la circostanza attenuante di cui al comma 4 dell'art.648 cod. pen. in ragione del valore tenue dei beni oggetto del delitto con conseguente prevalenza sulla rec diva; che la Corte d'appello, sempre a p.3 della sentenza impugnata, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.6, sentenza n.42568/2022, Rv.283968 - 01) ed effettuando il giudizio di comparazione, ha sostenuto che l'unica circostanza attenuante per la quale non opera il divieto di prevalenza è ad effetto speciale e, pertanto, la pena base deve essere determinata con riferimento ad essa, non potendo essere ulteriormente ridotta ex art.62-bis cod. pen.; ricevuta l'istanza di trattazione orale dell'8 gennaio 2024 è opportuno precisare che l'udienza di settima si svolge con rito camerale non partecipato e la difesa è assicurata da note e memorie; ritenuto che la memoria difensiva del 12 gennaio 2024 nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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