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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 17596/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: SIRRESSI Domenico, n. a Santeramo in Colle 24/12/1966, avverso la sentenza del 1/12/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per ulteriore corso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso conformemente al P.g., riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 dicembre 2021 (dep. il 7 febbraio 2022), la Corte di appello di Bari - in funzione di giudice di appello della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Bari in data 24 aprile 2019, con motivazione tempestivamente depositata il 23 luglio 2019, nel termine di novanta giorni riservato con il dispositivo letto in udienza- dichiarava inammissibile, per intempestività, l'impugnazione avverso detta sentenza, proposta con atto (stimato) depositato in Cancelleria in data 9 ottobre 2019, giacché riteneva elasso il termine di quarantacinque giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 1, lett. c, del codice di rito, in caso di sentenza depositata entro il termine lungo indicato nel dispositivo letto in udienza, ai sensi del comma 3 dell'art. 544 cod. proc. pen..

1.1. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo, a ministero del difensore, l'error in procedendo di seguito enunciato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione:

1.2. inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 111 Cost., 583, comma 3, 544, comma 3, 585 cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito stimato intempestiva la impugnazione della sentenza di primo grado, nonostante l'atto di appello fosse stato spedito, come consentito dall'art. 583 comma 1, con raccomandata a.r. del 5 ottobre 2019 e pervenuto presso la Cancelleria del giudice a quo il 9 ottobre successivo (ultimo dei 45 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., era il 7 ottobre). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

1.1. Il giudice della impugnazione, nel preliminare vaglio di ammissibilità (verosimilmente tratto in inganno dalla indicazione apposta sul frontespizio dell'atto di appello "depositato in Cancelleria oggi, il 09/10/19"), non ha tenuto conto del fatto che l'atto era stato spedito dalla parte privata a mezzo raccomandata postale (come in allora la norma processuale consentiva, art. 583, comma 1, cod. proc. pen.), circostanza non annotata sull'originale, ma certamente evincibile dagli atti, accessibili alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto (in tali casi la Corte è giudice del "fatto processuale"), e dalle stesse allegazioni difensive al ricorso.

Il comma 2 del citato art. 583 del codice di rito dispone espressamente che in tali casi la data della impugnazione coincide con quella della spedizione a mezzo telegramma o posta raccomandata.

1.2. Consegue che, in ragione della sospensione feriale dei termini riservati per la impugnazione (45 giorni), i primi 8 giorni dal 23 luglio 2019 erano consumati al 31 luglio 2019, mentre gli ulteriori 37 riprendevano a decorrere dal 10 settembre successivo; talché il termine per il deposito o la spedizione dell'atto di impugnazione andava a cadere il 7 ottobre 2019.

Doveva pertanto ritenersi certamente tempestivo l'appello spedito a mezzo raccomandata il 5 ottobre 2019.2.

Consegue, ai.sensi di quanto dispone l'art. 620 cod. proc..pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per offrire al giudizio di appello ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: SIRRESSI Domenico, n. a Santeramo in Colle 24/12/1966, avverso la sentenza del 1/12/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per ulteriore corso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso conformemente al P.g., riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 dicembre 2021 (dep. il 7 febbraio 2022), la Corte di appello di Bari - in funzione di giudice di appello della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Bari in data 24 aprile 2019, con motivazione tempestivamente depositata il 23 luglio 2019, nel termine di novanta giorni riservato con il dispositivo letto in udienza- dichiarava inammissibile, per intempestività, l'impugnazione avverso detta sentenza, proposta con atto (stimato) depositato in Cancelleria in data 9 ottobre 2019, giacché riteneva elasso il termine di quarantacinque giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 1, lett. c, del codice di rito, in caso di sentenza depositata entro il termine lungo indicato nel dispositivo letto in udienza, ai sensi del comma 3 dell'art. 544 cod. proc. pen.. 1.1. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo, a ministero del difensore, l'error in procedendo di seguito enunciato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.2. inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 111 Cost., 583, comma 3, 544, comma 3, 585 cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito stimato intempestiva la impugnazione della sentenza di primo grado, nonostante l'atto di appello fosse stato spedito, come consentito dall'art. 583 comma 1, con raccomandata a.r. del 5 ottobre 2019 e pervenuto presso la Cancelleria del giudice a quo il 9 ottobre successivo (ultimo dei 45 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., era il 7 ottobre). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Il giudice della impugnazione, nel preliminare vaglio di ammissibilità (verosimilmente tratto in inganno dalla indicazione apposta sul frontespizio dell'atto di appello "depositato in Cancelleria oggi, il 09/10/19"), non ha tenuto conto del fatto che l'atto era stato spedito dalla parte privata a mezzo raccomandata postale (come in allora la norma processuale consentiva, art. 583, comma 1, cod. proc. pen.), circostanza non annotata sull'originale, ma certamente evincibile dagli atti, accessibili alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto (in tali casi la Corte è giudice del "fatto processuale"), e dalle stesse allegazioni difensive al ricorso. Il comma 2 del citato art. 583 del codice di rito dispone espressamente che in tali casi la data della impugnazione coincide con quella della spedizione a mezzo telegramma o posta raccomandata. 1.2. Consegue che, in ragione della sospensione feriale dei termini riservati per la impugnazione (45 giorni), i primi 8 giorni dal 23 luglio 2019 erano consumati al 31 luglio 2019, mentre gli ulteriori 37 riprendevano a decorrere dal 10 settembre successivo; talché il termine per il deposito o la spedizione dell'atto di impugnazione andava a cadere il 7 ottobre 2019. Doveva pertanto ritenersi certamente tempestivo l'appello spedito a mezzo raccomandata il 5 ottobre 2019.2. Consegue, ai.sensi di quanto dispone l'art. 620 cod. proc..pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per offrire al giudizio di appello ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.
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