CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08475/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 34906-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2 00 / 201 9 de l la CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 05/08/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 16.10.2015 l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il Comune di Trento ed il [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. innanzi il Tribunale di Trento, invocando l’accertamento dell’occupazione senza titolo, da parte dei convenuti, di alcuni terreni, e la loro condanna al rilascio dei detti beni, alla remissione in pristino ed al risarcimento del danno. A fondamento della domanda l’attrice poneva la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 20/2013, passata in giudicato, con la quale era stata rigettata la domanda del Comune di accertamento dell’intervenuta estinzione del diritto di uso civico sui terreni di cui è causa, a fronte della loro irreversibile trasformazione derivata dall’edificazione sugli stessi di un centro sportivo. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] A.S.D., resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna del Comune al pagamento della somma di € 738.157,85 spesa per la costruzione del centro sportivo. Si costituiva anche il Comune, resistendo a sua volta alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale subordinata la condanna dell’attrice alla refusione dei contributi spesi dal Comune per la valorizzazione del diritto di uso civico, pari ad € 716.135,03. Con sentenza n. 611/2017 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune alla restituzione dei terreni oggetto della domanda, dichiarando il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di remissione in pristino degli stessi, e rigettando ogni altra domanda. Con la sentenza impugnata, n. 200/2019, la Corte di Appello di Trento rigettava tanto il gravame principale interposto dall’originaria parte attrice, che quelli incidentali proposti dai convenuti, confermando la decisione di prime cure, salva la correzione di un errore materiale nell’identificazione catastale dei beni oggetto della controversia. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi. Resistono con separati controricorsi il Comune di Trento ed il [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. In prossimità dell’adunanza camerale, tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2909 c.c.e dell’art. 29 della Legge n. 1766/1927, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe violato il giudicato esterno derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione usi civici, n. 20/2013, pronunciando in condizioni di difetto di giurisdizione. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 78 del D.P.R. n. 616del 1977 e del D.P.R. n. 627 del 1978, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato che dette disposizioni non legittimano l’uso dei beni gravati da uso civico da parte delle amministrazioni locali. Con il terzo motivo, la parte ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il Comune di Trento non aveva soltanto amministrato il bene appartenente al demanio civico della frazione di [OSCURATO:PERSONA], ma ne aveva goduto e disposto uti dominus. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di invalidità e inefficacia della convenzione del 21.3.2003, intercorsa tra Comune di Trento e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto i beni in contestazione. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza non avrebbe esaminato l’eccezione di invalidità e inefficacia della convenzione sopra indicata. Con il sesto motivo, il ricorrente ripropone il medesimo vizio di cui ai precedenti due motivi, sotto il profilo della violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, c.p.c. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 della Legge Provinciale n. 6 del 2005 della Provincia di Trento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbe erroneamente configurato il subentro della [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto convenzionale intercorso tra Comune di Trento e [OSCURATO:PERSONA]. Infine, con l’ottavo ed ultimo motivo, la parte ricorrente contesta la violazione degli artt. 2909 c.c., 1, 13, 14, 15 e 19 della Legge Provinciale n. 6 del 2005 della Provincia di Trento, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato il difetto assoluto di giurisdizione in relazione alladomanda di reintegrazione nel possesso delle terre gravate da uso civico. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il primo, il sesto e l’ottavo motivo pongono questioni di giurisdizione, in relazione alle quali èopportuno rimettere il ricorso alla Prima Presidente della Corte, per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, giusta il disposto degli artt. 360, primo comma, n. 1 e 374 c.p.c. PQM la Corte rimette gli atti alla Prima Presidente, per la sua eventuale assegnazi