CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CREMANO, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 CARLINO;1092 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 449/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 28/02/2024 R.G.N. 750/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18095/2024Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 13001/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha condannato il Comune di SanGiorgio a Cremano, in solido con la [OSCURATO:PERSONA] (da oraTeseo), datrice di lavoro della odierna ricorrente, al pagamento in favore della stessa dellesomme di cui al dispositivo della sentenza di primo grado, compensando le spese deldoppio grado.2. La statuizione di compensazione delle spese di lite, unica ancora rilevante, è statafondata sulla esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.3.Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di duemotivi; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano ha depositato controricorso; la cooperativaTeseo è rimasta intimata.4. Parte ricorrente ha depositato “note sintetiche” con le quali, ha chiesto disporsieventualmente la trattazione in pubblica udienza del presente ricorso.4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanzanel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza della odierna ricorrente ditrattazione in pubblica udienza del ricorso, rientrando la valutazione degli estremi per latrattazione del ricorso in udienza pubblica ex art. 375, u.c., c.p.c., e, specificamente, dellaparticolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegiogiudicante (Cass. n. 5533/2017, Cass. n. 26480/2020); il collegio ben può escludere,nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza proprio "in ragione del carattere consolidato dei principi didiritto da applicare al caso di specie" (cfr. Cass. SS.ÚU. n. 14437/ 2018).1.1. A riguardo, con riferimento al caso in esame, il Collegio non ravvisa i presuppostiper la trattazione in pubblica udienza posto che il presente ricorso può essere deciso sullaNumero registro generale 18095/2024Numero sezionale 1092/2026base di principi di diritto assolutamente consolidati, la cui aNpupmleircoadizriaoccnoleta gepneoraslet u13l0a0 1/2l0a2 6Data pubblicazione 06/05/2026considerazione sia delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata a fondamento dellastatuizione di compensazione delle spese sia dei limiti del sindacato di legittimità inrelazione all’esercizio del potere discrezionale di disporre tale compensazione riservato algiudice di merito. In questa prospettiva è da escludere il denunziato contrasto di pronuncedi legittimità riferito a ricorsi concernenti il medesimo contenzioso, nel quale si inserisceanche la presente controversia (Cass. n. 29287/2025 e Cass. n. 32679/2025), alla lucedella differenziata motivazione delle sentenze di merito in quei giudizi impugnate addottaa fondamento della disposta compensazione.2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3), c.p.c. “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corteterritoriale compensato le spese di lite di secondo grado in assenza dei prescrittipresupposti di legge in assenza delle ragioni richieste dal legislatore.3. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. “violazionee/o falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte territorialemotivato in modo solo apparente la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.4. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti incontinuità con precedente di questa Corte intervenuto in relazione a fattispeciesovrapponibile a quella in esame (Cass. 32679/2025) dalle cui motivazioni non vi è ragionedi discostarsi e che qui si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. .4.1. Si premette che la Corte territoriale ha motivato la integrale compensazione dellespese di lite di secondo grado facendo riferimento alla “esistenza di orientamenticontrastanti nella giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti”. Orbene, inprimo luogo questa motivazione è certo sussistente e soddisfa il c.d. minimo costituzionale(Cass. sez. un. n. 8053/2014). L’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito– indicata dalla Corte territoriale come ragione della compensazione – non è stata neppurenegata dalla ricorrente ed anzi essa stessa (come riportato nella sentenza impugnata, sulpunto non censurata) ha allegato sentenze dei Giudici di merito contrarie a quelle cheNumero registro generale 18095/2024Numero sezionale 1092/2026aveva prodotto il Comune. In secondo luogo, va ribadito che il poNtuemreero di ir accoolmta gpeneenraslea1z30i0o1n/2e02 6Data pubblicazione 06/05/2026ha carattere discrezionale ed appartiene al giudice di merito.4.2. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di condanna alle speseprocessuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parteinteramente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - alpagamento delle stesse. Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi disoccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativaquantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissatidalle tabelle vigenti, che restano riservati al potere discrezionale del giudice di merito(Cass. n. 9860/2025, Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 8421/2017). Resta fermo che, incaso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è datodall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risultacensurabile in sede di legittimità (Cass. 20755/2025).4.3. Il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto infatti adevitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione dicompensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent.n.157/2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmentenecessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "nonessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione didette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/2021).4.4. Nella specie non si ravvisa illogicità, né incoerenza nelle ragioni alla base dellacompensazione delle spese di secondo grado. La giurisprudenza di legittimità ha infattiritenuto riconducibili all’ambito delle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione,l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data ingiurisprudenza se ed in quanto siano sintomo di un atteggiamento soggettivo delsoccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agireo resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite èstata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempreNumero registro generale 18095/2024che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccNoummerobseeznioznale, 1o0s92s/2ia02 6Numero di raccolta generale 13001/2026di questioni decise (Cass. n. 7992/2022). In base a tali considerazioni il ricorso deveData pubblicazione 06/05/2026essere respinto.5. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza dellespese di lite.6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoa norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 18095/2024Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 13001/2026Data pubblicazione 06/05/2026