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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22944/2023

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[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 21/07/2016 del Tribunale di Bologna di condanna [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione ed € 500,00 di multa per il reato di tentata rapina aggravata (dall'avere commesso il fatto in un'abitazione) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il quale deduce «violazione di legge», lamentando che «[ha motivazione della Corte è nulla in quanto carente e meramente apparente.

In realtà in essa non si disvela l'iter logico giuridico attraverso il quale la Corte Territoriale abbia individuato profili di responsabilità.

In tal modo la motivazione appare essere assolutamente carente e inidonea». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente lamenta il carattere carente, «inidone[o]» e meramente apparente della motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale («in essa non si disvela l'iter logico giuridico attraverso il quale la Corte Territoriale abbia individuato profili di responsabilità»).

A tale proposito, si deve rilevare che, nel proprio atto di appello - come risulta dalla lettura dello stesso - il Debarre nulla aveva dedotto con riguardo all'affermazione della propria responsabilità, ma si era doluto esclusivamente del trattamento sanzionatorio, in particolare, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (in regime di prevalenza sulla ritenuta aggravante) e della conseguente eccessività della pena («Eccessività di pena nella mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti», come recita il titolo dell'unico motivo di appello, corrispondente, del resto, al contenuto dello stesso motivo).

Ne consegue che del tutto legittimamente la Corte d'appello di Bologna non ha motivato in ordine alla responsabilità del Debarre - già ritenuta dal Tribunale di Bologna - e che il motivo di ricorso sulla stessa responsabilità dell'imputato si appalesa come del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte, e ormai precluso e, perciò, inammissibile.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 21/07/2016 del Tribunale di Bologna di condanna [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione ed € 500,00 di multa per il reato di tentata rapina aggravata (dall'avere commesso il fatto in un'abitazione) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il quale deduce «violazione di legge», lamentando che «[ha motivazione della Corte è nulla in quanto carente e meramente apparente. In realtà in essa non si disvela l'iter logico giuridico attraverso il quale la Corte Territoriale abbia individuato profili di responsabilità. In tal modo la motivazione appare essere assolutamente carente e inidonea». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente lamenta il carattere carente, «inidone[o]» e meramente apparente della motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale («in essa non si disvela l'iter logico giuridico attraverso il quale la Corte Territoriale abbia individuato profili di responsabilità»). A tale proposito, si deve rilevare che, nel proprio atto di appello - come risulta dalla lettura dello stesso - il Debarre nulla aveva dedotto con riguardo all'affermazione della propria responsabilità, ma si era doluto esclusivamente del trattamento sanzionatorio, in particolare, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (in regime di prevalenza sulla ritenuta aggravante) e della conseguente eccessività della pena («Eccessività di pena nella mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti», come recita il titolo dell'unico motivo di appello, corrispondente, del resto, al contenuto dello stesso motivo). Ne consegue che del tutto legittimamente la Corte d'appello di Bologna non ha motivato in ordine alla responsabilità del Debarre - già ritenuta dal Tribunale di Bologna - e che il motivo di ricorso sulla stessa responsabilità dell'imputato si appalesa come del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte, e ormai precluso e, perciò, inammissibile. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
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