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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14292/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da non consentite doglianze in punto di fatto, inidonee a evidenziare profili di illogicità manifesta della motivazione posta a fondamento dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da non consentite doglianze in punto di fatto, inidonee a evidenziare profili di illogicità manifesta della motivazione posta a fondamento dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14292/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris