CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 30061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, applicava aPorcarelli Andrea, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza di cuiall’art. 62 n. 4 cod.pen., prevalenti sulla contestata aggravante, effettuata la riduzione per il rito,la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di rapinaimpropria aggravata ascrittogli in rubrica.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivol’erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis,cod.proc.pen. conspecifico riguardo alla ritenuta aggravante dell’uso di un’arma, senza verificarne la concretaidoneità offensiva.3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che in tema di applicazionedella pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenutoin sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazionerisulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentricarispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci,in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibiledal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra molte, Sez. 4, n. 13749del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01),evenienza che non ricorre nella specie. Peraltro deve ribadirsi che per costante giurisprudenzacostituiscono armi improprie gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione(come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile),possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento adeterminate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona (Sez. 2, n. 5537 del16/01/2014, Dell'Ovo, Rv. 258277–01; Sez. 2 , n. 15908 del 08/03/2022,Mustacchio,Rv. 283101 - 01).4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a normadell’art. 616 cod.proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Coì deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]