CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 07732/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 22796/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e dife s e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine delricorso; - r icorrent i e controricorrenti incidentali - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - contror icorrent e e ricorrente incidentale - Oggetto: società di fatto AC –11/02/2025 r.g. n. 22796/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza non definitiva del la Corte di appello di Lecce n. 1125/2018 e la sentenza definitiva della medesima Corte n. 582/2020,pubblicata in data 22 giugno 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motiv i , avverso la sentenza non definitiva con cui l a Co rte di appello di Lecce ha riconosciuto l’esistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendo che , sulla base di una c.t.u. , venisse determinato e liquidato il valore dellaquota in favore del predetto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultime in quali tà di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more ; contestuale ricorso le predette hanno proposto avverso la successiva sentenza definitiva concui la medesima Corte ha condannato le predette eredi a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 123.773,51, a titolo di liquidazionedella quota sociale a lui spettante. 2. [OSCURATO:PERSONA] h a resistito con controricorso , contestualmente proponendo ricorso incidentale avverso le predette sentenze affidato a tre motivi, a sua volta resistito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorso.r.g. n. 22796/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, con la sentenza non definitiva ha osservato che , sulla base delle risultanzeistruttorie acquisite agli atti ( fideiussioni omnibus di [OSCURATO:PERSONA], istruzioni di versamento a una banca, deposizioni testimoniali), era provato che tra i fratelli Vito e [OSCURATO:PERSONA] era esistita una società di fatto, in cui l’Andrea figurava quale socio d’opera, dovendo ritenersi fittizia l’apparente esistenza di due imprese autonome intestate ai predetti fratelli, siccome in effetti aventila stessa sede, gli stessi mezzi d’ impresa , gli stessi cantieri di attività per l ’esecuzione dei medesimi appalti; b) che, ai fini della determinazione del valore della quota sociale da attribuirsi all’[OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del di lui fratello Vito e la conseguente cessazione della società di fatto tra i due, dovessero valutarsi i valori economici assegnati al complesso degli immobili di proprietà dell’impresa edile eredi Bellini, come definititi da una consulenza tecnica disposta nel giudizio nel 2012 e integrata nel 2016, depurati delle spese sostenute per la realizzazione dell’ attività economica ; con la sentenza definitiva , il valore della quota era definitivamente determinato, tramite ulteriore c.t.u. del 2019, in complessivi euro 123.773,51. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: 1.1.Primo motivo (riferito a entrambe le sentenze impugnate): « Violazione dell’art. 116 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. » , deducendo che la Corte di appello avrebbe r.g. n. 22796/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] omesso di esaminare il fatto dell’affectio societatis nella sua declinazione dellagestione in comune dell’attività , e di valuta r ne la decisività in ordine alla prova dell’ esistenza di una società di fatto tra i fratelliBellini. Il motivo è inammissibile; in relazione alla lamentata violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., perché tende a far sindacare a questa Corte di sola legittimità la correttezza del convincimento maturato dal giudice di appello sull’esistenza agli atti di prove della sussistenza della società di fatto; come la stessa censura riconosce, la sentenza parziale impugnata (pagg.7/9) ha largamente motivato sulla “conducenza” delle richiamate prove orali e documentali a lla dimostrazione de lla sussistenza degli elementi costitutivi della società di fatto (correttamenterichiamati nella loro astrattezza a pagina 5). Ed è noto che la selezione del materiale probatorio è operazione che spetta in via esclusiva al giudicedel merito e che in questa sede il relativo sindacato è , sotto il profilo della falsa applicazione di legge, limitato alla verifica che in tale attività non risultino violati i canoni astratti di gerarchia delle prove , secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20867 del 30/09/2020. Nella specie, la censura non deduce alcuna violazione di tali criteri, ma assume che il risultato della valutazione avrebbedovuto essere opposto a quello adottato : ciò che non è consentitodedurre in questa fase. In relazione al vizio di motivazione, va rilevato che la censura è parimenti inammissibile , poiché non deduce l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico dedotto e discusso in atti, potenzialmentedecisivo al fine di far mutare l’esito del percorso valutativo del quadro probatorio; in effetti, ciò che sarebbe stato r.g. n. 22796/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] omesso, o più precisamente non correttamente effettuata, è la valutazione della ricaduta degli elementi probatori acquisiti sulla dimostrazione dell’ affecti o societatis : concetto che, con ogni evidenza, non è un fatto, ma è un giudizio di diritto, come tale non deducibile nell’ alveo dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. 1.2.Secondo motivo (riferito a entrambe le sentenze impugnate) « Violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c. ; Violazione degli artt. 2247 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. » , deducendo che la sentenza impugnata sarebbe nulla laddove avrebbe rilevato d’ufficio e “a sorpresa” , rispetto alle difese svolte dalle parti in causa, la natura di socio d’opera in capo a l [OSCURATO:PERSONA], e comunque erronea laddove avrebbe omesso di rilevare il mancato assolvimento dell’onere della prova della congruenza del conferimentodi [OSCURATO:PERSONA] nell’impresa di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato in relazione alla denunciata nullità della sentenza, atteso che in alcun caso la qualificazione giuridica dei fatti dedotti in lite può ridondare in nullità della sentenza, per la semplice ragione che è precipuo compito del giudice sussumere i fatti allegati dalle partinell’ alveo delle norme di diritto applicabili alla fattispecie. Nel caso concreto, la circostanza che la Corte territoriale abbia inteso arricchire la motivazione inerente all’accertamento della sussistenza di una società di fatto con la specificazioneanche del ruolo che i due soci avrebbero ricoperto all’interno del sodalizio, ben lungi che costituire una violazione del principio del contradditorio , rappresenta solo una colorazione motivazionaleche, senza minimamente eccedere quanto dedotto per il tramite della domanda giudiziale , finisce anche per essere r.g. n. 22796/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a ben vedere superflu a rispetto alla ratio decidendi adottata , atteso che le funzioni svolte dai soci all’interno della società non sono affatto rilevanti ai fini di ciò che in questo processo effettivamente rileva, ovvero l’ accertamento che tra i germani Bellini è esistitauna società di fatto. Sotto diverso profilo, laddove la censura evoca l’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., essa è inammissibile perché pretende ancora una volta da questa Corte di legittimità un sindacato sull’esistenza e sulla congruità delle prove esaminate al fine di dimostrare l’esistenza o meno di un’ affectio societatis , con riferimento alla congruità dell’attività svolta all’interno dell’entedal [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.Terzo motivo (riferito a entrambe le sentenze impugnate) «Violazione degli artt. 1345 e 1418 c.c. Nullità del contratto sociale in relazione all’art. 360, co . 1 , n. 3 , c.p.c. » , deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che l’eventuale società di fatto tra i fratelli Bellini sarebbe stata radicalmente nulla in quanto avrebbe avuto un motivo illecito e avrebbe violato norme imperative, realizzando il reato di turbativa d’asta, e violando il divieto di controllo reciproco previsto dall’art. 10, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994 (c.d.“legge quadro sui lavori pubblici”). Il motivo è inammissibile perché privo di autosufficienza, non risultando dedotto , né documentato , come, dove e quando sia stata introdotta nel giudizio e coltivata nei vari gradi la domanda di nullità della società di fatto; circostanza che la censura avrebbe dovuto documentare con estrema precisione , atteso che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla proposizione di tale domanda, ciò che determina inammissibilità r.g. n. 22796/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del motivo, del tutto a prescindere dalla congruità delle allegazioni addotte a sostegno dell’invocata invalidità, che largamente fanno riferimento a fatti e circostanz e che non risultanoparimenti minimamente affrontati nella fase di merito . 1.4. Quarto motivo (riferito a entrambe le sentenze impugnate) «Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2272 e 2284 cod. civ; falsa ed erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c.; il tutto in relazione all’art. 360, co mma 1 , n. 3 , c.p.c.» , deducendo l’ erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità della domanda dell’[OSCURATO:PERSONA], conseguente all’avvenuto scioglimento della società di fatto per mancanza di pluralità di soci e per morte di uno di essi. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata è erronea laddove ha ritenuto costituire eccezione nuova, e pertanto preclusa in appello, la difesa delle odierne ricorrenti e allora appellate basata sul fatto che lo scioglimento della società si determina, ex 2272 n. 4 cod. civ., solo quando la pluralità dei soci non è ricostituita entro sei mesi . Verificatasi la causa di scioglimento, nel caso di morte del secondo socio, è il socio rimasto in vita a dover liquidare la quota del defunto ai suoi eredi. Con tale prospettazione, le odierne ricorrenti intendevano, quindi, dire da un canto che, morto il de cuius, l’attività era proseguita e comunque che, in caso contrario, competeva ad [OSCURATO:PERSONA] liquidare la quota a loro spettante . In tali termini, rispetto alla domanda originariamente proposta, l’eccezione non era che una sua naturale specificazione in relazione all’andamento della vicenda concreta e, come tale, doveva essere ritenuta ammissibile dal giudice di appello e, come tale, esaminata.r.g. n. 22796/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.5.Quinto motivo (riferito a entrambe le sentenze impugnate) «Violazione dell’art. 2272 e ss. cod. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. ; v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2253 e 2263 cod. civ. sia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , sia in relazione all’art. 360, co mma 1 , n. 3, c.p.c.» , deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver erroneamente proceduto alla determinazione del valore della quota del [OSCURATO:PERSONA], in violazione della disciplina dell’inventario, della vendita in blocco dei beni sociali, del pagamento dei debiti sociali e del rimborso degli eventuali conferimenti effettuati dai soci, nonché per non aver tenuto conto che il principio di pari valore del conferimento dei soci di capitale non vale per il socio d’opera, il cui contributo va determinato invece dal giudice secondoequità » . Il motivo, che riguarda i criteri di determinazione della quota, resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo di ricorso. 1.6.Sesto motivo (riferito alla sola sentenza definitiva ) «Falsa ed erronea applicazione dell’art. 1224 cod. civ.; il tutto in relazione all’art. 360, co mma 1 , n. 3 , c.p.c.» , deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto un indimostrato maggior danno da rivalutazione monetaria sulla somma dovuta al [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale motivo, afferente la statuizione sul quantum contenuta nella sentenza definitiva, resta assorbito. 2. Il ricorso incidentale lamenta: 2.1. Primo motivo «I. Violazione e /o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n . 3 ) c.p.c. , in relazione agli artt.2775 e ss. c.c. e, in quanto applicabili, agli artt. 2487 e ss. c.c.», deducendo che la Corte di appello - come concordemente r.g. n. 22796/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] censurato anche dalle ricorrenti principali nel quinto motivo di ricorso - avrebbe erroneamente proceduto alla determinazione della quota di liquidazionesenza nominare un liquidatore. 2.2.Secondo motivo «II. Nullità delle sentenz e ex art. 360, n. 4) c.p.c., per violazione del principio di valutazione delle prove di cui all’art. 116 c.p.c., del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., oltre che dell’art. 132 c.p.c., e omesso esame circa un fatto decisivo pe r il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » , deducendo la nullità della sentenzaimpugnata per aver omesso di includere nel patrimonio della società di fatto alcuni beni mobili e immobili indicati dal [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di precisazione della domanda depositatain primo grado, mai contestati dalla controparte . 2.3.Terzo motivo «Violazione di legge ex art. 360 n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 2253 e 2263 c.c. e nullità delle sentenze ex art. 360, n. 4 ) c.p.c., per violazione del principio di valutazione delle prove di cui all’art. 116 c.p.c.», deducendo l’erroneità delle sentenze laddove hanno ritenuto di dover detrarre dal valore patrimoniale della società le spese occorse per la realizzazionedegli immobili oggetto di impresa. Il ricorso incidentale, che formula censure inerenti ai criteri astratti e alle concrete modalità di determinazione del valore della quota di liquidazione, resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale. 3. La sentenza non definitiva va dunque cassata in relazione al quarto motivo, e così pure quella definitiva, vertente sul quantum (per tutte: Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 19/08/2019). La causa è rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa r.g. n. 22796/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] composizione, alla quale è demandato di regolare le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.M. la Corte accoglie, con riguardo al ricorso principale, il quarto motivo, dichiara inammissibili il primo e il terzo , rigetta il secondoe dichiara assorbiti il quinto e il sesto; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza non definitiva, in relazione al motivo accolto, e quella non definitiva; rinvia la causa innanzi alla Corte di appello di Lecce, in diversa composiz