CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 00429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 24.11.2020, il GIP del Tribunale di Pistoia, a seguito di opposizione a decreto penale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, ha rigettato tale istanza sul presupposto della mancata allegazione del programma di trattamento dell'UEPE. 2. Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Lancellotti, deducendo nullità del provvedimento per indecifrabilità della grafia dell'estensore e per avere, in violazione di legge, respinto l'istanza e dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 5. La motivazione del provvedimento impugnato è, sia pure faticosamente, leggibile, risultando dalla sua lettura che il rigetto ha riguardato solo l'istanza di sospensione per messa alla prova e non l'atto di opposizione a decreto penale, tanto che il giudicante, nel rigettare l'istanza di sospensione, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice competente ai fini dell'emissione, come prescritto, del decreto di giudizio immediato (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020), in ciò rivelando la sua natura di atto interlocutorio, come tale non autonomamente impugnabile (cfr. Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237 - 01). 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ndr [OSCURATO:PERSONA] ampi DEPOSITATO N CANCELLERIA 09