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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 03617/2024

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27865-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 795/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 889/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 31 maggio 2019, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Università degli Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27865/2019 Cron.

Rep.

Ud.10/01/2024 CC Studi di Genova, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante a percepire, conformemente alle direttive nn. 362/75/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, un’adeguata remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione negli anni dal 1981 al 1985 con conseguente condanna in solido dei convenuti al pagamento dell’equo compenso, assumendo a parametro per la determinazione equitativa del danno le indicazioni contenute nella legge n. 370/1999 per ciascuno degli anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Università degli Studi di Genova risultata completamente vittoriosa in primo grado, ammissibile, viceversa, l’appello proposto dal MIUR e lo stesso fondato nel merito, atteso che l’istante, avendo iniziato il corso di specializzazione nell’anno 1981/1982, doveva ritenersi, in conformità ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione, non aver diritto ad alcun indennizzo in quanto a quella data l’inadempimento statuale non si era ancora verificato, per essere lo Stato italiano tenuto solo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla trasposizione delle richiamate direttive comunitarie in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Mancuso, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Università degli Studi di Genova non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme processuali imputa alla Corte territoriale di aver considerato distintamente la posizione processuale degli allora appellanti MIUR e Università degli Studi di Genova, che pur avevano proposto impugnazione con un unico atto, giungendo a ritenere a ritenere quell’atto al tempo stesso ammissibile per il Ministero ed inammissibile per l’Università; - che, con il secondo motivo, denunciando ancora genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia di rigetto della domanda del ricorrente su decisioni della Corte di Giustizia e di questa Corte che assume non recare alcun pronunciamento in ordine alla spettanza di una adeguata remunerazione per le specializzazioni mediche iniziate antecedentemente al 1982 (nello specifico il corso di specializzazione in radiodiagnostica era iniziato nell’a.a. 1981/1982 ed era proseguito fino al 1985); - che la notifica del ricorso per cassazione da parte del Mancuso è stata erroneamente indirizzata all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Genova e non come dovuto all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, dalla quale devono, invece, intendersi rappresentate e presso la quale devono ritenersi domiciliate ex legele Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez.

U, o.i. n. 608/2015); - che in difetto di costituzione in questa sede delle indicate amministrazioni (invece legittimamente costituite e difese dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso al MIUR e all’Università degli Studi di Genova presso l’Avvocatura Generale dello Stato, concedendo alla parte il termine di 60 gg. d alla comunicazione d ella presente ordinan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27865-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 213, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 795/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 889/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 31 maggio 2019, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Università degli Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27865/2019 Cron. Rep. Ud.10/01/2024 CC Studi di Genova, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante a percepire, conformemente alle direttive nn. 362/75/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, un’adeguata remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione negli anni dal 1981 al 1985 con conseguente condanna in solido dei convenuti al pagamento dell’equo compenso, assumendo a parametro per la determinazione equitativa del danno le indicazioni contenute nella legge n. 370/1999 per ciascuno degli anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Università degli Studi di Genova risultata completamente vittoriosa in primo grado, ammissibile, viceversa, l’appello proposto dal MIUR e lo stesso fondato nel merito, atteso che l’istante, avendo iniziato il corso di specializzazione nell’anno 1981/1982, doveva ritenersi, in conformità ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione, non aver diritto ad alcun indennizzo in quanto a quella data l’inadempimento statuale non si era ancora verificato, per essere lo Stato italiano tenuto solo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla trasposizione delle richiamate direttive comunitarie in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Mancuso, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Università degli Studi di Genova non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme processuali imputa alla Corte territoriale di aver considerato distintamente la posizione processuale degli allora appellanti MIUR e Università degli Studi di Genova, che pur avevano proposto impugnazione con un unico atto, giungendo a ritenere a ritenere quell’atto al tempo stesso ammissibile per il Ministero ed inammissibile per l’Università; - che, con il secondo motivo, denunciando ancora genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia di rigetto della domanda del ricorrente su decisioni della Corte di Giustizia e di questa Corte che assume non recare alcun pronunciamento in ordine alla spettanza di una adeguata remunerazione per le specializzazioni mediche iniziate antecedentemente al 1982 (nello specifico il corso di specializzazione in radiodiagnostica era iniziato nell’a.a. 1981/1982 ed era proseguito fino al 1985); - che la notifica del ricorso per cassazione da parte del Mancuso è stata erroneamente indirizzata all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Genova e non come dovuto all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, dalla quale devono, invece, intendersi rappresentate e presso la quale devono ritenersi domiciliate ex legele Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, o.i. n. 608/2015); - che in difetto di costituzione in questa sede delle indicate amministrazioni (invece legittimamente costituite e difese dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso al MIUR e all’Università degli Studi di Genova presso l’Avvocatura Generale dello Stato, concedendo alla parte il termine di 60 gg. d alla comunicazione d ella presente ordinan
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