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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2020

Cassazione n. 41571/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della società ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo emesso in data 15.9.2020 dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del dibattimento.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett, b), cod. proc. pen., tre motivi e, segnatamente: 1) l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 3, e 322 bis cod. proc. pen., in quanto nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma aveva erroneamente ritenuto che le censure volte a dimostrare la parziale illegittimità del quantum sequestrato fossero precluse dal c.d. giudicato cautelare, formatosi per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame in data 16.9.2019 e della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7001 del 2020; 2) l'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. pen. proc., in quanto l'ordinanza impugnata, nel confermare il sequestro della complessiva somma di euro 19.900.000, aveva qualificato come cosa pertinente al reato anche l'importo di euro 11.100.000, pari all'ammontare delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate, e non già solo il credito da rimborso IVA di euro 8.880.000 vantato dalla ricorrente; 3) l'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., relativamente all'interpretazione del periculum in mora, in quanto la decisione impugnata, non avrebbe dato conto delle ragioni di concretezza e attualità che imporrebbero l'adozione del sequestro impeditivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso dedotti sono infondati.

2. Per delibare adeguatamente le censure devolute alla Corte, una delle quali, peraltro, verte proprio sulla sussistenza o meno della preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle complesse vicende processuali del sequestro di cui si controverte.

2.1. Con decreto emesso in data 29 gennaio 2019 il Tribunale di Roma, nell'ambito del dibattimento in corso di svolgimento nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari, ha disposto il sequestro, ai sensi sia del primo che del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., del «credito I.V.A. vantato dalla MREP [[OSCURATO:PERSONA]] nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nella misura di euro 19.900.000,00 (8.800.000,00 + 11.100.000) e fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto dalla sentenza n. 2447/VI/15 della [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio del 24 aprile 2015».

Tale provvedimento qualifica il credito della MREP alla somma di euro 19.900.000 nei confronti dell'Agenzia delle entrate, quale vantaggio patrimoniale di diretta derivazione causale dalla decisione asseritamente frutto dell'accordo corruttivo; tale credito, infatti, aveva rappresentato il profitto della corruzione posta in essere dal Ricucci, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], del giudice tributario [OSCURATO:PERSONA], componente e relatore della Commissione tributaria regionale che aveva adottato la sopra menzionata sentenza, nella controversia tributaria avente ad oggetto il riconoscimento di un credito da rimborso dell'IVA vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], riconducibile al Ricucci, nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

Il Tribunale di Roma ha precisato che la sentenza della Commissione tributaria regionale, frutto del patto corruttivo, riformando la sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione finanziaria, aveva annullato l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito da rimborso dell'IVA vantato dalla società per l'importo di euro 8.880.000 euro, in relazione ad un'operazione di acquisto di beni immobili, e aveva contestualmente irrogato sanzioni pecuniarie per l'importo di 11.100.000,00 euro, stante la natura fittizia dell'operazione sottostante, finalizzata esclusivamente alla percezione di indebiti vantaggi fiscali. 2.2 Avverso tale decreto di sequestro la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato richiesta di riesame, che, con ordinanza del 20 febbraio 2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, ritenendo sussistente il difetto di legittimazione sia della società ricorrente, in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale non era provvisoriamente esecutiva, che del Ricucci, in quanto, non essendo il titolare del credito IVA sottoposto a sequestro, non vantava alcun interesse concreto e attuale alla restituzione.

La Sesta Sezione penale della Cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 29348 del 6 giugno 2019, ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rinviando per nuovo esame al Tribunale di Roma.

La Corte ha rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla anzidetta società perché la stessa «non risulta allo stato titolare del credito iva, in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale del 24/04/2015 non è provvisoriamente esecutiva» e perché, in ragione della pendenza del ricorso presentato contro quella pronuncia dall'Agenzia delle entrate, «la richiesta di rimborso presentata (dalla 3 k) società) risulta attualmente sospesa» era apparente; l'adozione del sequestro preventivo di natura impeditiva ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., era, infatti, stata giustificata, nell'apparato argomentativo del provvedimento genetico, proprio con riferimento alla possibilità non che il relativo diritto di credito potesse essere soddisfatto e neppure che fosse esigibile, ma che potesse essere ceduto a terzi di buona fede.

La sentenza ha, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esercitando un controllo di mero fatto sulla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., era privo di quella titolarità giuridica qualificata che gli avrebbe consentito di impugnare il provvedimento ablatorio in vece degli organi societari a ciò legittimati.

2.3. Il Tribunale del riesame di Roma, pronunciando in sede di rinvio, con ordinanza depositata in data 15 ottobre 2019, ha confermato il decreto di sequestro «limitatamente al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. del credito IVA vantato dalla MREP nei confronti dell'Agenzia delle entrate nella misura di euro 19.900.000,00».

Secondo il Tribunale del riesame, infatti, tale credito, in pendenza del giudizio tributario di impugnazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, non sarebbe certo, liquido ed esigibile e, dunque, rappresentando una utilità solo futura e incerta, non potrebbe formare oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame ha, invece, confermato il sequestro preventivo impeditivo disposto ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., rilevando che le questioni sollevate dalla difesa in ordine alla sussistenza del fumus del reato di corruzione in atti giudiziari erano precluse dalla valutazione positiva in ordine alla consistenza dell'ipotesi accusatoria operata dal giudice per le indagini preliminari all'atto dell'emissione del decreto di giudizio immediato; il Tribunale del riesame ha, inoltre, ritenuto sussistente il perículum in mora, rilevando che la società ben avrebbe potuto, pur in pendenza del giudizio di impugnazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, cedere il credito a terzi di buona fede e disperdere, quindi, il relativo corrispettivo, aggravando le conseguenze del reato.

Avverso quest'ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., che è stata rigettato dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7001 del 17 gennaio 2020.

2.4. In data 9 giugno 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, oggi [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha presentato una richiesta di revoca parziale del sequestro, intesa a limitare il vincolo reale «al solo credito IVA di euro 8.800.000,00»; secondo l'istante, infatti, le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate non costituirebbero né un credito del quale la società potrebbe disporre, né tanto meno una «cosa pertinente al reato».

Il Tribunale dibattimentale ha rigettato la richiesta con provvedimento del 21 settembre 2020, rilevando che, all'esito della cognizione cautelare, il profitto del reato di corruzione in atti giudiziari dell'art. 322-bis cod. proc. pen. era costituito dall'intera somma riconosciuta dalla sentenza frutto dell'accordo corruttivo in favore della società istante, comprensiva sia del credito IVA del quale era stato originariamente chiesto il rimborso che delle sanzioni irrogate.

Il difensore ha interposto appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso tale ordinanza, che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato rigettato dal Tribunale di Roma.

3. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato, l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 3, e 322 bis cod. proc. pen., in quanto nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma aveva erroneamente ritenuto che le censure volte a dimostrare l'illegittimità del quantum sequestrato con riferimento all'importo delle sanzioni irrogate fossero precluse dal c.d. giudicato cautelare, formatosi per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame in data 16.9.2019 confermata dalla sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione n. 7001 del 2020.

Tali provvedimenti, infatti, non avevano affrontato il tema dell'entità del credito sequestrato e, secondo quanto affermato da ultimo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 46201 del 2018, il giudicato cautelare reale preclude solo l'esame delle questioni dedotte e non già di quelle deducibili,

3.1. La censura è fondata.

Nel provvedimento impugnato si rileva che la questione dedotta dalla difesa sarebbe coperta dal giudicato cautelare in quanto «nel giudizio di riesame - concluso con ordinanza del 16.9.2019 ritenuta dalla Suprema Corte immune da profili censurabili (sentenza 17.1.2020) - sono state dedotte numerose questioni sulla legittimità del provvedimento di sequestro implicitamente racchiudenti anche quella dell'entità del credito, e non risultano intervenuti elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito e autorizzino un ulteriore intervento giudiziario».

Tale rilievo, tuttavia, si rivela apodittico, in quanto non individua specificamente alla delibazione di quale questione precedentemente affrontata conseguirebbe la preclusione processuale opposta, e, comunque, errato.

Secondo il principio ripetutamente affermato da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 10/04/2007), Librato, Rv. 235908; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648; Sez. 6, n. 2325 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627).

Il cosiddetto giudicato cautelare non preclude, tuttavia, tutte le questioni deducibili, bensì esclusivamente quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (ex plurimis Sez.

U, n. 29952 del 24/5/2004, Romagnoli, Rv. 228117, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv.

Rv. 248319; Sez. 4, n. 32929 del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976).

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, peraltro, recentemente ribadito sul punto che «la stabilità dei provvedimenti cautelari non può rapportarsi al deducibile, poiché tale lettura restrittiva non è confortata da una previsione normativa o da una ricostruzione sistematica coerente rispetto ad essa» (Sez.

U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092).

3.2. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi che la questione della legittimità del sequestro dell'importo corrispondente alle sanzioni irrogate sollevata dalla ricorrente invero non è stata dedotta, né esplicitamente, né implicitamente, per stretta derivazione logica, nei provvedimenti adottati in sede di impugnazione del sequestro e, pertanto, la cognizione in ordine alla stessa non è preclusa dal giudicato cautelare.

L'accoglimento di tale motivo, tuttavia, non determina l'annullamento del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 619 cod. proc. pen., in quanto l'errore di diritto non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo.

Il Tribunale di Roma, infatti, pur avendo erroneamente ritenuto operante la preclusione del giudicato cautelare, ha deciso nel merito il motivo di appello formulato dalla difesa sul punto e ha disposto il rigetto e non già l'inammissibilità dell'appello presentato dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con il secondo motivo la società ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata, nel confermare il sequestro della complessiva somma di euro 19.900.000, avrebbe qualificato come cosa pertinente al reato anche l'importo di euro 11.100.000, pari alle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate con l'avviso di accertamento impugnato nel giudizio tributario e non già solo il credito da rimborso IVA di euro

8.880.000. Il sequestro avrebbe, dunque, attinto anche una somma dì danaro, quella dovuta per le sanzioni, che esula dal vantaggio che, in astratto, la ricorrente avrebbe potuto conseguire dalla vittoria nel giudizio tributario e che non costituisce un credito del quale la società potrebbe disporre.

La ricorrente rileva, inoltre, che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11029 del 2013, relativa proprio ad un caso di corruzione in atti giudiziari nell'ambito di un giudizio tributario e, dunque, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ha statuito che «l'infondatezza della pretesa erariale confermata da parte della Commissione tributaria regionale (di cui era parte con funzioni di relatore-estensore il giudice indagato per corruzione) non potrebbe essere considerata produttiva di profitto di corruzione», in quanto, prima della definizione della controversia tributaria, non sarebbe «possibile in sede penale stabilire se il "risparmio d'imposta" a seguito di sentenza d'appello, oggetto di accordo corruttivo, confermativa della sentenza di primo grado, costituisca profitto del reato ... ».

A differenza di quanto statuito in questa pronuncia, il Tribunale di Roma, ancora prima di conoscere l'esito del giudizio tributario, avrebbe identificato il profitto del reato da sottoporre a sequestro con l'intera pretesa erariale e, addirittura, con la sanzione irrogata; solo all'esito del giudizio tributario, tuttavia, si potrà accertare se la pretesa erariale sia fondata o meno e, dunque, se l'annullamento delle sanzioni irrogate sia qualificabile come un ingiusto risparmio di spesa.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. L'art. 321, comma 1. cod. proc. pen. individua l'oggetto del sequestro preventivo impeditivo nelle «cose pertinenti al reato ». [OSCURATO:PERSONA] al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale si rileva che la formulazione letterale dell'art. 321 cod. proc. pen. costituisce l'esito di una approfondita discussione relativa alla strumentalità necessaria tra sequestro e confisca.

Il proposito originario era, infatti, stato quello di delimitare, mediante un rinvio alla nozione di «cose di cui è consentita la confisca», l'area di operatività del sequestro preventivo, così da escludere che esso potesse trovare attuazione fuori dei confini segnati dall'art. 240 cod. pen. e dalle leggi speciali in cui è espressamente riconosciuto al giudice il potere di confisca.

In contrario, si era tuttavia rilevato come questa visuale restrittiva potesse inibire l'iniziativa del giudice almeno in due casi importanti: quello delle costruzioni abusive, per le quali la prevalente giurisprudenza di legittimità escludeva il potere di confisca del giudice penale in ragione dell'analogo potere di demolizione che le leggi amministrative attribuiscono al sindaco; quello del prezzo del riscatto nei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui "immunità" dalla confisca risulta chiaramente dall'art. 240, terzo comma, cod. pen., in forza del requisito della appartenenza a persona estranea al reato.

Il testo finale è stato perciò formulato in modo da costruire una fattispecie nella quale non figura il presupposto della confiscabilità della cosa (comma 1), e si è posto invece l'accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere, in quanto — come rileva la Relazione — «la formula "pertinente al reato" assume un significato scarsamente delimitativo».

Il legame tra sequestro e confisca è stato invece fatto riaffiorare, come previsione specifica ed autonoma, nel comma 2.

4.3. La nozione di «cose pertinenti al reato» è, dunque, più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e ricomprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa ed esclude solo la rilevanza di rapporti meramente occasionali tra la res e l'illecito penale (ex plurimis: Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850).

In tema di corruzione in atti giudiziari costituiscono, pertanto, «profitto" del reato di cui all'art. 319 ter cod. pen. i beni legati da un rapporto di pertinenzialità diretta con l'accordo corruttivo (Sez. 6, n. 46780 del 4/11/2003, Falci, Rv. 227326) e, segnatamente, l'utilità riconosciuta o attribuita dal provvedimento del giudice.

Il profitto del reato, secondo il costante orientamento di questa Corte, si identifica infatti con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (ex plurimis: Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez.

U, n. 18374 del 31/03/2013, Adami, Rv. 255036; Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647), che «presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente» (Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 239924, nonché Sez.

U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244189).

4.4. Nel provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha precisato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva richiesto un rimborso IVA per l'anno di imposta 2004 per la complessiva somma di euro 38.960.000 euro, che l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto per l'ammontare di euro 8.800,00, irrogando al contempo la sanzione di 11.100.000,00, in quanto aveva ritenuto tale credito fittizio.

L'Amministrazione fiscale aveva, dunque, liquidato alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di rimborso la minor somma di euro 18.922.787,67, a titolo di eccedenza di IVA 2004, e aveva disposto il fermo amministrativo della somma di euro 20.037.213,33, trattenendola a scopo cautelativo in attesa dell'esito dei controlli.Il fermo del rimborso adottato dall'Agenzia delle entrate nei confronti della società ricorrente costituisce un provvedimento di sospensione cautelare dell'erogazione del rimborso Iva a fronte di irrogazione delle sanzioni in funzione di salvaguardia della compensazione legale di opposte partite e a tutela della riscossione delle pretese creditorie erariali.

La sentenza oggetto del patto corruttivo ha, tuttavia, sancito non solo l'illegittimità del diniego del rimborso opposto dall'Agenzia delle entrate ma anche annullato le ingenti sanzioni irrogate e, dunque, ha riconosciuto un complessivo credito della ricorrente nei confronti dell'amministrazione fiscale per somma di euro 19.900.000,00 euro (di cui 8.880.000,00 a titolo di credito IVA e 11.100.000,00 euro a titolo di sanzioni).

L'accoglimento del ricorso proposto dalla società ricorrente ha, pertanto, determinato non solo la liquidazione del credito da rimborso della maggior IVA versata dalla società ricorrente, ma, al tempo stesso, anche lo svincolo della somma medio tempore ritenuta dall'Agenzia delle Entrate a garanzia della riscossione sino alla definizione del contenzioso insorto.

Correttamente, dunque, il Tribunale di Roma ha qualificato come cosa pertinente al reato di corruzione in atti giudiziari, e segnatamente quale suo profitto, l'intero credito riconosciuto dalla sentenza tributaria favorevole alla ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, comprensivo sia del credito IVA del quale era stato originariamente chiesto il rimborso, che del risparmio di spesa derivante dall'annullamento delle sanzioni irrogate.

4.5. La ricorrente deduce l'inidoneità del credito pecuniario derivante dall'annullamento delle sanzioni tributarie irrogate a costituire profitto del reato prima dell'intervento di una pronuncia definitiva sul punto e in proposito richiama le statuizioni della sentenza n. 11029 del 2013 di questa Corte (Sez. 6, n. 11029 del 14/11/2012, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 254722); sino alla definitività dell'accertamento tributario il credito pecuniario derivante dall'annullamento delle sanzioni tributarie irrogate della ricorrente non potrebbe, infatti, essere sequestrato, in quanto ancora incerto.

La fattispecie giudicata da tale sentenza è tuttavia, profondamente diversa rispetto a quella attualmente devoluta all'esame della Corte.

La pronuncia invocata dal ricorrente è, infatti, stata adottata con riferimento a un sequestro strumentale alla confisca, disposto ai sensi degli artt. 52 d.

Igs. n. 231 del 2001 e 321, comma 2, cod. proc. pen., e non già ad un sequestro preventivo impeditivo, adottato ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come quello della cui legittimità si controverte.

In tale sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che il risparmio d'imposta derivante da una sentenza del giudice tributario oggetto di accordo corruttivo costituisca di per sé profitto del reato, indipendentemente dall'accertamento definitivo della fondatezza della pretesa erariale.

Secondo questa sentenza, infatti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del credito come profitto del reato contestato è possibile solamente laddove il credito sia certo, liquido ed esigibile, poiché «solo un credito che abbia tali caratteristiche potrebbe essere considerato alla pari di un incremento patrimoniale ovvero di un vantaggio direttamente e immediatamente derivante da reato... mancando tali caratteri si tratterebbe di una utilità futura e incerta, che mai assumerebbe i connotati e la natura di profitto» (e cita in questo senso, sia pur nella materia della responsabilità da reato degli enti, Sez. 6, n. 35748 del 17/06/2010, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 247913).

I principi affermati nella sentenza invocata dal ricorrente in relazione al sequestro finalizzato alla confisca non sono, tuttavia, estensibili alla figura del sequestro preventivo impeditivo (e, dunque, nel caso di specie), stante la «reciproca autonomia» tra i due tipi di sequestro, ribadita anche di recente dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 36959 del 11/10/2021, Ellade).

Il sequestro impeditivo è, infatti, strumentale non già alla successiva ablazione della res, bensì esclusivamente ad evitare l'immediato protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti.

Se, pertanto, l'incertezza o l'inesigibilità del diritto di credito preclude l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, tale diritto, quando sia pertinente al reato, anche se litigioso o sottoposto a condizione, ben può essere assoggettato a sequestro impeditivo, in quanto, secondo la disciplina civilistica, può circolare e essere ceduto a terzi di buona fede.

D'altra parte l'unico limite strutturale rinvenibile al sequestro preventivo impeditivo di un diritto di credito è quello indirettamente posto dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., che, nel delineare le modalità di apposizione del vincolo reale, sancisce che «il sequestro preventivo è eseguito: a) ... sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento ... presso il terzo in quanto applicabili».

Secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità è, tuttavia, ammessa l'assoggettabilità a pignoramento dei crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (cfr. Sez. 6 civ., n. 15607 del 22/06/2017, Rv. 644742; Sez. 1 civ., n. 6206 del 28/06/1994, Rv. 487241; Sez. 3 civ., n. 5235 del 15/03/2004, Rv. 571141; Sez. 3 civ., n. 19967 del 14/10/2005, Rv. 584712; Sez.

L, n. 19501 del 10/09/2009, Rv. 610293), rapporto che nella specie certamente sussiste. 10 \39 Anche sotto tale angolo prospettico risulta, dunque, confermata la piena legittimità del sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di un credito pecuniario che non sia stato ancora definitivamente accertato in sede giudiziale.

5. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., relativamente all'interpretazione del periculum in mora offerta dall'ordinanza impugnata.

Il Tribunale di Roma, infatti, non avrebbe né individuato, né dato conto, con la dovuta certezza, delle ragioni di concretezza e attualità che impongono l'adozione del sequestro innpeditivo, e, al contrario, nel ritenere sussistente il periculum in mora, avrebbe valorizzato mere ipotesi o chance di commissione di ulteriori reati.

5.1. Anche tale censura si rivela infondata.

Nel sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (tra le altre: Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 6, n. 18133 del 23/11/2017 (dep. 2018), Polifroni, Rv. 272928).

L'ordinanza impugnata, richiamandosi espressamente alle valutazioni espresse sul punto nell'ordinanza di riesame del 16 settembre 2019, confermata da questa Corte con la sentenza n. 7001 del 2020, ha argomentato la concretezza e l'attualità del pericolo di dispersione del credito pecuniario riconosciuto dalla sentenza de qua, secondo coordinate interpretative pienamente conformi al paradigma di legge.

Il Tribunale di Roma, infatti, in sede di riesame, ha già rilevato che il credito della società ricorrente nei confronti della amministrazione finanziaria riconosciuto dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio potrebbe medio tempore (e, dunque, anche in pendenza del giudizio di legittimità) essere ceduto a terzi di buona fede, consentendo di consolidare l'indebito vantaggio lucrato.

La carenza di efficacia esecutiva della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] e l'attuale sospensione della richiesta di rimborso formulata dalla società ricorrente non escludono, peraltro, il periculum in mora, in quanto, come rilevato anche da questa Corte nella sentenza n. 7001 del 2020, il credito, anche ove sia giudizialmente contestato, può circolare negozia Im ente.

Nell'ordinanza emessa in data 15 ottobre 2019 in sede di riesame si precisa, inoltre, che il pericolo di dispersione del credito è dimostrato proprio da una conversazione intercettata agli atti (prog. 25473 del 17.6.2017), nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la volontà di cedere a terzi il credito da rimborso riconosciutogli dalla sentenza de qua, stipulando un contratto di «factor pro soluto».

Nella valutazione del Tribunale in sede di riesame, recepita e ribadita dall'ordinanza impugnata sussisterebbe, dunque, la «ragionevole certezza», in ragione della dichiarata intenzione di monetizzare subito il credito tributario, che, in mancanza del vincolo reale, lo stesso possa essere ceduto a terzi di buona fede, consolidando l'utilità tratta dalla corruzione in atti giudiziari e, dunque, aggravando le conseguenze del reato.

6. Alla stregua di tali rili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della società ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo emesso in data 15.9.2020 dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del dibattimento. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett, b), cod. proc. pen., tre motivi e, segnatamente: 1) l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 3, e 322 bis cod. proc. pen., in quanto nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma aveva erroneamente ritenuto che le censure volte a dimostrare la parziale illegittimità del quantum sequestrato fossero precluse dal c.d. giudicato cautelare, formatosi per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame in data 16.9.2019 e della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7001 del 2020; 2) l'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. pen. proc., in quanto l'ordinanza impugnata, nel confermare il sequestro della complessiva somma di euro 19.900.000, aveva qualificato come cosa pertinente al reato anche l'importo di euro 11.100.000, pari all'ammontare delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate, e non già solo il credito da rimborso IVA di euro 8.880.000 vantato dalla ricorrente; 3) l'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., relativamente all'interpretazione del periculum in mora, in quanto la decisione impugnata, non avrebbe dato conto delle ragioni di concretezza e attualità che imporrebbero l'adozione del sequestro impeditivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi nello stesso dedotti sono infondati. 2. Per delibare adeguatamente le censure devolute alla Corte, una delle quali, peraltro, verte proprio sulla sussistenza o meno della preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle complesse vicende processuali del sequestro di cui si controverte. 2.1. Con decreto emesso in data 29 gennaio 2019 il Tribunale di Roma, nell'ambito del dibattimento in corso di svolgimento nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari, ha disposto il sequestro, ai sensi sia del primo che del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., del «credito I.V.A. vantato dalla MREP [[OSCURATO:PERSONA]] nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nella misura di euro 19.900.000,00 (8.800.000,00 + 11.100.000) e fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto dalla sentenza n. 2447/VI/15 della [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio del 24 aprile 2015». Tale provvedimento qualifica il credito della MREP alla somma di euro 19.900.000 nei confronti dell'Agenzia delle entrate, quale vantaggio patrimoniale di diretta derivazione causale dalla decisione asseritamente frutto dell'accordo corruttivo; tale credito, infatti, aveva rappresentato il profitto della corruzione posta in essere dal Ricucci, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], del giudice tributario [OSCURATO:PERSONA], componente e relatore della Commissione tributaria regionale che aveva adottato la sopra menzionata sentenza, nella controversia tributaria avente ad oggetto il riconoscimento di un credito da rimborso dell'IVA vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], riconducibile al Ricucci, nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Il Tribunale di Roma ha precisato che la sentenza della Commissione tributaria regionale, frutto del patto corruttivo, riformando la sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione finanziaria, aveva annullato l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito da rimborso dell'IVA vantato dalla società per l'importo di euro 8.880.000 euro, in relazione ad un'operazione di acquisto di beni immobili, e aveva contestualmente irrogato sanzioni pecuniarie per l'importo di 11.100.000,00 euro, stante la natura fittizia dell'operazione sottostante, finalizzata esclusivamente alla percezione di indebiti vantaggi fiscali. 2.2 Avverso tale decreto di sequestro la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato richiesta di riesame, che, con ordinanza del 20 febbraio 2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, ritenendo sussistente il difetto di legittimazione sia della società ricorrente, in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale non era provvisoriamente esecutiva, che del Ricucci, in quanto, non essendo il titolare del credito IVA sottoposto a sequestro, non vantava alcun interesse concreto e attuale alla restituzione. La Sesta Sezione penale della Cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 29348 del 6 giugno 2019, ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rinviando per nuovo esame al Tribunale di Roma. La Corte ha rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla anzidetta società perché la stessa «non risulta allo stato titolare del credito iva, in quanto la sentenza della Commissione tributaria regionale del 24/04/2015 non è provvisoriamente esecutiva» e perché, in ragione della pendenza del ricorso presentato contro quella pronuncia dall'Agenzia delle entrate, «la richiesta di rimborso presentata (dalla 3 k) società) risulta attualmente sospesa» era apparente; l'adozione del sequestro preventivo di natura impeditiva ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., era, infatti, stata giustificata, nell'apparato argomentativo del provvedimento genetico, proprio con riferimento alla possibilità non che il relativo diritto di credito potesse essere soddisfatto e neppure che fosse esigibile, ma che potesse essere ceduto a terzi di buona fede. La sentenza ha, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esercitando un controllo di mero fatto sulla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., era privo di quella titolarità giuridica qualificata che gli avrebbe consentito di impugnare il provvedimento ablatorio in vece degli organi societari a ciò legittimati. 2.3. Il Tribunale del riesame di Roma, pronunciando in sede di rinvio, con ordinanza depositata in data 15 ottobre 2019, ha confermato il decreto di sequestro «limitatamente al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. del credito IVA vantato dalla MREP nei confronti dell'Agenzia delle entrate nella misura di euro 19.900.000,00». Secondo il Tribunale del riesame, infatti, tale credito, in pendenza del giudizio tributario di impugnazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, non sarebbe certo, liquido ed esigibile e, dunque, rappresentando una utilità solo futura e incerta, non potrebbe formare oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha, invece, confermato il sequestro preventivo impeditivo disposto ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., rilevando che le questioni sollevate dalla difesa in ordine alla sussistenza del fumus del reato di corruzione in atti giudiziari erano precluse dalla valutazione positiva in ordine alla consistenza dell'ipotesi accusatoria operata dal giudice per le indagini preliminari all'atto dell'emissione del decreto di giudizio immediato; il Tribunale del riesame ha, inoltre, ritenuto sussistente il perículum in mora, rilevando che la società ben avrebbe potuto, pur in pendenza del giudizio di impugnazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, cedere il credito a terzi di buona fede e disperdere, quindi, il relativo corrispettivo, aggravando le conseguenze del reato. Avverso quest'ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., che è stata rigettato dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7001 del 17 gennaio 2020. 2.4. In data 9 giugno 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, oggi [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha presentato una richiesta di revoca parziale del sequestro, intesa a limitare il vincolo reale «al solo credito IVA di euro 8.800.000,00»; secondo l'istante, infatti, le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate non costituirebbero né un credito del quale la società potrebbe disporre, né tanto meno una «cosa pertinente al reato». Il Tribunale dibattimentale ha rigettato la richiesta con provvedimento del 21 settembre 2020, rilevando che, all'esito della cognizione cautelare, il profitto del reato di corruzione in atti giudiziari dell'art. 322-bis cod. proc. pen. era costituito dall'intera somma riconosciuta dalla sentenza frutto dell'accordo corruttivo in favore della società istante, comprensiva sia del credito IVA del quale era stato originariamente chiesto il rimborso che delle sanzioni irrogate. Il difensore ha interposto appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso tale ordinanza, che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato rigettato dal Tribunale di Roma. 3. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato, l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 3, e 322 bis cod. proc. pen., in quanto nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma aveva erroneamente ritenuto che le censure volte a dimostrare l'illegittimità del quantum sequestrato con riferimento all'importo delle sanzioni irrogate fossero precluse dal c.d. giudicato cautelare, formatosi per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame in data 16.9.2019 confermata dalla sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione n. 7001 del 2020. Tali provvedimenti, infatti, non avevano affrontato il tema dell'entità del credito sequestrato e, secondo quanto affermato da ultimo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 46201 del 2018, il giudicato cautelare reale preclude solo l'esame delle questioni dedotte e non già di quelle deducibili, 3.1. La censura è fondata. Nel provvedimento impugnato si rileva che la questione dedotta dalla difesa sarebbe coperta dal giudicato cautelare in quanto «nel giudizio di riesame - concluso con ordinanza del 16.9.2019 ritenuta dalla Suprema Corte immune da profili censurabili (sentenza 17.1.2020) - sono state dedotte numerose questioni sulla legittimità del provvedimento di sequestro implicitamente racchiudenti anche quella dell'entità del credito, e non risultano intervenuti elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito e autorizzino un ulteriore intervento giudiziario». Tale rilievo, tuttavia, si rivela apodittico, in quanto non individua specificamente alla delibazione di quale questione precedentemente affrontata conseguirebbe la preclusione processuale opposta, e, comunque, errato. Secondo il principio ripetutamente affermato da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 10/04/2007), Librato, Rv. 235908; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648; Sez. 6, n. 2325 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627). Il cosiddetto giudicato cautelare non preclude, tuttavia, tutte le questioni deducibili, bensì esclusivamente quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (ex plurimis Sez. U, n. 29952 del 24/5/2004, Romagnoli, Rv. 228117, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. Rv. 248319; Sez. 4, n. 32929 del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, peraltro, recentemente ribadito sul punto che «la stabilità dei provvedimenti cautelari non può rapportarsi al deducibile, poiché tale lettura restrittiva non è confortata da una previsione normativa o da una ricostruzione sistematica coerente rispetto ad essa» (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092). 3.2. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi che la questione della legittimità del sequestro dell'importo corrispondente alle sanzioni irrogate sollevata dalla ricorrente invero non è stata dedotta, né esplicitamente, né implicitamente, per stretta derivazione logica, nei provvedimenti adottati in sede di impugnazione del sequestro e, pertanto, la cognizione in ordine alla stessa non è preclusa dal giudicato cautelare. L'accoglimento di tale motivo, tuttavia, non determina l'annullamento del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 619 cod. proc. pen., in quanto l'errore di diritto non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo. Il Tribunale di Roma, infatti, pur avendo erroneamente ritenuto operante la preclusione del giudicato cautelare, ha deciso nel merito il motivo di appello formulato dalla difesa sul punto e ha disposto il rigetto e non già l'inammissibilità dell'appello presentato dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con il secondo motivo la società ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata, nel confermare il sequestro della complessiva somma di euro 19.900.000, avrebbe qualificato come cosa pertinente al reato anche l'importo di euro 11.100.000, pari alle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate con l'avviso di accertamento impugnato nel giudizio tributario e non già solo il credito da rimborso IVA di euro 8.880.000. Il sequestro avrebbe, dunque, attinto anche una somma dì danaro, quella dovuta per le sanzioni, che esula dal vantaggio che, in astratto, la ricorrente avrebbe potuto conseguire dalla vittoria nel giudizio tributario e che non costituisce un credito del quale la società potrebbe disporre. La ricorrente rileva, inoltre, che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11029 del 2013, relativa proprio ad un caso di corruzione in atti giudiziari nell'ambito di un giudizio tributario e, dunque, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ha statuito che «l'infondatezza della pretesa erariale confermata da parte della Commissione tributaria regionale (di cui era parte con funzioni di relatore-estensore il giudice indagato per corruzione) non potrebbe essere considerata produttiva di profitto di corruzione», in quanto, prima della definizione della controversia tributaria, non sarebbe «possibile in sede penale stabilire se il "risparmio d'imposta" a seguito di sentenza d'appello, oggetto di accordo corruttivo, confermativa della sentenza di primo grado, costituisca profitto del reato ... ». A differenza di quanto statuito in questa pronuncia, il Tribunale di Roma, ancora prima di conoscere l'esito del giudizio tributario, avrebbe identificato il profitto del reato da sottoporre a sequestro con l'intera pretesa erariale e, addirittura, con la sanzione irrogata; solo all'esito del giudizio tributario, tuttavia, si potrà accertare se la pretesa erariale sia fondata o meno e, dunque, se l'annullamento delle sanzioni irrogate sia qualificabile come un ingiusto risparmio di spesa. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. L'art. 321, comma 1. cod. proc. pen. individua l'oggetto del sequestro preventivo impeditivo nelle «cose pertinenti al reato ». [OSCURATO:PERSONA] al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale si rileva che la formulazione letterale dell'art. 321 cod. proc. pen. costituisce l'esito di una approfondita discussione relativa alla strumentalità necessaria tra sequestro e confisca. Il proposito originario era, infatti, stato quello di delimitare, mediante un rinvio alla nozione di «cose di cui è consentita la confisca», l'area di operatività del sequestro preventivo, così da escludere che esso potesse trovare attuazione fuori dei confini segnati dall'art. 240 cod. pen. e dalle leggi speciali in cui è espressamente riconosciuto al giudice il potere di confisca. In contrario, si era tuttavia rilevato come questa visuale restrittiva potesse inibire l'iniziativa del giudice almeno in due casi importanti: quello delle costruzioni abusive, per le quali la prevalente giurisprudenza di legittimità escludeva il potere di confisca del giudice penale in ragione dell'analogo potere di demolizione che le leggi amministrative attribuiscono al sindaco; quello del prezzo del riscatto nei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, la cui "immunità" dalla confisca risulta chiaramente dall'art. 240, terzo comma, cod. pen., in forza del requisito della appartenenza a persona estranea al reato. Il testo finale è stato perciò formulato in modo da costruire una fattispecie nella quale non figura il presupposto della confiscabilità della cosa (comma 1), e si è posto invece l'accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere, in quanto — come rileva la Relazione — «la formula "pertinente al reato" assume un significato scarsamente delimitativo». Il legame tra sequestro e confisca è stato invece fatto riaffiorare, come previsione specifica ed autonoma, nel comma 2. 4.3. La nozione di «cose pertinenti al reato» è, dunque, più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e ricomprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa ed esclude solo la rilevanza di rapporti meramente occasionali tra la res e l'illecito penale (ex plurimis: Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850). In tema di corruzione in atti giudiziari costituiscono, pertanto, «profitto" del reato di cui all'art. 319 ter cod. pen. i beni legati da un rapporto di pertinenzialità diretta con l'accordo corruttivo (Sez. 6, n. 46780 del 4/11/2003, Falci, Rv. 227326) e, segnatamente, l'utilità riconosciuta o attribuita dal provvedimento del giudice. Il profitto del reato, secondo il costante orientamento di questa Corte, si identifica infatti con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 18374 del 31/03/2013, Adami, Rv. 255036; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647), che «presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente» (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 239924, nonché Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244189). 4.4. Nel provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha precisato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva richiesto un rimborso IVA per l'anno di imposta 2004 per la complessiva somma di euro 38.960.000 euro, che l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto per l'ammontare di euro 8.800,00, irrogando al contempo la sanzione di 11.100.000,00, in quanto aveva ritenuto tale credito fittizio. L'Amministrazione fiscale aveva, dunque, liquidato alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di rimborso la minor somma di euro 18.922.787,67, a titolo di eccedenza di IVA 2004, e aveva disposto il fermo amministrativo della somma di euro 20.037.213,33, trattenendola a scopo cautelativo in attesa dell'esito dei controlli.Il fermo del rimborso adottato dall'Agenzia delle entrate nei confronti della società ricorrente costituisce un provvedimento di sospensione cautelare dell'erogazione del rimborso Iva a fronte di irrogazione delle sanzioni in funzione di salvaguardia della compensazione legale di opposte partite e a tutela della riscossione delle pretese creditorie erariali. La sentenza oggetto del patto corruttivo ha, tuttavia, sancito non solo l'illegittimità del diniego del rimborso opposto dall'Agenzia delle entrate ma anche annullato le ingenti sanzioni irrogate e, dunque, ha riconosciuto un complessivo credito della ricorrente nei confronti dell'amministrazione fiscale per somma di euro 19.900.000,00 euro (di cui 8.880.000,00 a titolo di credito IVA e 11.100.000,00 euro a titolo di sanzioni). L'accoglimento del ricorso proposto dalla società ricorrente ha, pertanto, determinato non solo la liquidazione del credito da rimborso della maggior IVA versata dalla società ricorrente, ma, al tempo stesso, anche lo svincolo della somma medio tempore ritenuta dall'Agenzia delle Entrate a garanzia della riscossione sino alla definizione del contenzioso insorto. Correttamente, dunque, il Tribunale di Roma ha qualificato come cosa pertinente al reato di corruzione in atti giudiziari, e segnatamente quale suo profitto, l'intero credito riconosciuto dalla sentenza tributaria favorevole alla ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, comprensivo sia del credito IVA del quale era stato originariamente chiesto il rimborso, che del risparmio di spesa derivante dall'annullamento delle sanzioni irrogate. 4.5. La ricorrente deduce l'inidoneità del credito pecuniario derivante dall'annullamento delle sanzioni tributarie irrogate a costituire profitto del reato prima dell'intervento di una pronuncia definitiva sul punto e in proposito richiama le statuizioni della sentenza n. 11029 del 2013 di questa Corte (Sez. 6, n. 11029 del 14/11/2012, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 254722); sino alla definitività dell'accertamento tributario il credito pecuniario derivante dall'annullamento delle sanzioni tributarie irrogate della ricorrente non potrebbe, infatti, essere sequestrato, in quanto ancora incerto. La fattispecie giudicata da tale sentenza è tuttavia, profondamente diversa rispetto a quella attualmente devoluta all'esame della Corte. La pronuncia invocata dal ricorrente è, infatti, stata adottata con riferimento a un sequestro strumentale alla confisca, disposto ai sensi degli artt. 52 d. Igs. n. 231 del 2001 e 321, comma 2, cod. proc. pen., e non già ad un sequestro preventivo impeditivo, adottato ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come quello della cui legittimità si controverte. In tale sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che il risparmio d'imposta derivante da una sentenza del giudice tributario oggetto di accordo corruttivo costituisca di per sé profitto del reato, indipendentemente dall'accertamento definitivo della fondatezza della pretesa erariale. Secondo questa sentenza, infatti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del credito come profitto del reato contestato è possibile solamente laddove il credito sia certo, liquido ed esigibile, poiché «solo un credito che abbia tali caratteristiche potrebbe essere considerato alla pari di un incremento patrimoniale ovvero di un vantaggio direttamente e immediatamente derivante da reato... mancando tali caratteri si tratterebbe di una utilità futura e incerta, che mai assumerebbe i connotati e la natura di profitto» (e cita in questo senso, sia pur nella materia della responsabilità da reato degli enti, Sez. 6, n. 35748 del 17/06/2010, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 247913). I principi affermati nella sentenza invocata dal ricorrente in relazione al sequestro finalizzato alla confisca non sono, tuttavia, estensibili alla figura del sequestro preventivo impeditivo (e, dunque, nel caso di specie), stante la «reciproca autonomia» tra i due tipi di sequestro, ribadita anche di recente dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 11/10/2021, Ellade). Il sequestro impeditivo è, infatti, strumentale non già alla successiva ablazione della res, bensì esclusivamente ad evitare l'immediato protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti. Se, pertanto, l'incertezza o l'inesigibilità del diritto di credito preclude l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, tale diritto, quando sia pertinente al reato, anche se litigioso o sottoposto a condizione, ben può essere assoggettato a sequestro impeditivo, in quanto, secondo la disciplina civilistica, può circolare e essere ceduto a terzi di buona fede. D'altra parte l'unico limite strutturale rinvenibile al sequestro preventivo impeditivo di un diritto di credito è quello indirettamente posto dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., che, nel delineare le modalità di apposizione del vincolo reale, sancisce che «il sequestro preventivo è eseguito: a) ... sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento ... presso il terzo in quanto applicabili». Secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità è, tuttavia, ammessa l'assoggettabilità a pignoramento dei crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (cfr. Sez. 6 civ., n. 15607 del 22/06/2017, Rv. 644742; Sez. 1 civ., n. 6206 del 28/06/1994, Rv. 487241; Sez. 3 civ., n. 5235 del 15/03/2004, Rv. 571141; Sez. 3 civ., n. 19967 del 14/10/2005, Rv. 584712; Sez. L, n. 19501 del 10/09/2009, Rv. 610293), rapporto che nella specie certamente sussiste. 10 \39 Anche sotto tale angolo prospettico risulta, dunque, confermata la piena legittimità del sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di un credito pecuniario che non sia stato ancora definitivamente accertato in sede giudiziale. 5. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., relativamente all'interpretazione del periculum in mora offerta dall'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Roma, infatti, non avrebbe né individuato, né dato conto, con la dovuta certezza, delle ragioni di concretezza e attualità che impongono l'adozione del sequestro innpeditivo, e, al contrario, nel ritenere sussistente il periculum in mora, avrebbe valorizzato mere ipotesi o chance di commissione di ulteriori reati. 5.1. Anche tale censura si rivela infondata. Nel sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (tra le altre: Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 6, n. 18133 del 23/11/2017 (dep. 2018), Polifroni, Rv. 272928). L'ordinanza impugnata, richiamandosi espressamente alle valutazioni espresse sul punto nell'ordinanza di riesame del 16 settembre 2019, confermata da questa Corte con la sentenza n. 7001 del 2020, ha argomentato la concretezza e l'attualità del pericolo di dispersione del credito pecuniario riconosciuto dalla sentenza de qua, secondo coordinate interpretative pienamente conformi al paradigma di legge. Il Tribunale di Roma, infatti, in sede di riesame, ha già rilevato che il credito della società ricorrente nei confronti della amministrazione finanziaria riconosciuto dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio potrebbe medio tempore (e, dunque, anche in pendenza del giudizio di legittimità) essere ceduto a terzi di buona fede, consentendo di consolidare l'indebito vantaggio lucrato. La carenza di efficacia esecutiva della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] e l'attuale sospensione della richiesta di rimborso formulata dalla società ricorrente non escludono, peraltro, il periculum in mora, in quanto, come rilevato anche da questa Corte nella sentenza n. 7001 del 2020, il credito, anche ove sia giudizialmente contestato, può circolare negozia Im ente. Nell'ordinanza emessa in data 15 ottobre 2019 in sede di riesame si precisa, inoltre, che il pericolo di dispersione del credito è dimostrato proprio da una conversazione intercettata agli atti (prog. 25473 del 17.6.2017), nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la volontà di cedere a terzi il credito da rimborso riconosciutogli dalla sentenza de qua, stipulando un contratto di «factor pro soluto». Nella valutazione del Tribunale in sede di riesame, recepita e ribadita dall'ordinanza impugnata sussisterebbe, dunque, la «ragionevole certezza», in ragione della dichiarata intenzione di monetizzare subito il credito tributario, che, in mancanza del vincolo reale, lo stesso possa essere ceduto a terzi di buona fede, consolidando l'utilità tratta dalla corruzione in atti giudiziari e, dunque, aggravando le conseguenze del reato. 6. Alla stregua di tali rili
Sentenza Cassazione n. 41571/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris