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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15032/2026

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so.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 2 dicembre 2025 il Tribunale di Messina, in parziale accoglimentodella richiesta avanzata dell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, ha ritenuto lacontinuazione tra più violazioni degli artt. 570 e 570-bis cod. pen., giudicati:1) con sentenza del Tribunale di Messina, in data 19 novembre 2015;2) con decreto penale di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], in data 25 aprile 2020;3) con sentenza della Corte di appello di Messina, in data 13 luglio 2020;4) con decreto penale di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], in data 16 settembre 2020;5) con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina, in data20 aprile 2022;6) con sentenza della Corte di appello di Messina, in data 18 dicembre 2024.Ha, quindi, rideterminato la pena complessiva per il reato continuato in mesi 4 giorni 15di reclusione ed ha, invece, rigettato la richiesta di sospensione condizionale della penacome rideterminata, osservando la sentenza sub 6) aveva confermato la revoca di dirittodisposta dal Tribunale, ai sensi dell'art 168, primo comma, n. 1) cod. pen., della sospensionecondizionale della pena concessa con le sentenze sub 1), 3) e 5), “avuto riguardo allagravità dei reati commessi e al carattere di abitualità delle condotte riconducibili all’imputato”.2.

Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando ununico motivo per violazione degli articoli 671, comma 3, cod. proc. pen. 163, 164 e 168 cod.pen. nonché vizio di motivazioneLamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non aveva concesso il beneficio dellasospensione condizionale nonostante, per effetto dell’applicazione della continuazione,fossero sopravvenuti i presupposti di legge e non si fosse formato nel giudizio di meritoalcun giudicato da ritenersi non modificabile in sede esecutiva o comunque tale da nonessere derogato ai sensi dell'art 671, comma 3, cod. proc. pen., avendo perso rilievo lacausa ostativa della pregressa concessione del beneficio in due occasioni di cui all’art. 164,comma 4, cod. proc. pen. e non potendo più operare la causa di diritto della revoca di cuiall’art. 168 cod. pen.D’altra parte, la sentenza sub 6) aveva dichiarato di non pronunciarsi sulla questionerelativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, demandando al giudicedell'esecuzione nel caso di applicazione della disciplina del reato continuato.Erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il beneficio era statoespressamente escluso dal giudice della cognizione posto che il Tribunale, nella sentenzaconfermata dalla Corte di appello con la decisione sub 6), lungi dall'esprimere un giudiziosfavorevole circa la futura astensione dell’imputato dalla commissione di altri reati, si eralimitato a revocare i precedenti benefici, applicando l'automatismo previsto dall’art. 168,comma 1 n. 1), cod. pen. e a negare una nuova concessione del beneficio per il divieto di cuiall’art. 164, comma 4, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha respinto l'istanza avanzata dal condannato diconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante la penacomplessiva, rideterminata in mesi 4 giorni 15 di reclusione, non fosse superiore al limitebiennale imposto dall'art. 163 cod. pen., ritenendo ostativa la decisione con cui il Giudicedella cognizione aveva disposto la revoca di diritto dei precedenti benefici, oltre che presopen.2.

L’assunto è erroneo.Nell’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 671 cod. proc. pen., riconosce l'esistenza delvincolo della continuazione tra i reati oggetto di una pluralità di sentenze di condanna eridetermina la pena unica complessiva per il reato continuato in misura ricompresa nel limitedi cui all'art. 163 cod. pen., è tenuto a verificare, in primo luogo, se le pene inflitte siano statetutte o solo alcune condizionalmente sospese.Nel primo caso, il beneficio della sospensione condizionale non può essere revocatoperché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole.Nel secondo caso, invece, il giudice deve apprezzare, valutando globalmente lacondotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso allanuova pena complessiva o se debba, invece, essere revocato perché il condannato non nesia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge (cfr.Sez. 1, n. 6907 del 06/12/1999, dep. 2000, Guarini, Rv. 215233; Sez 1, n 4953 del12/10/1998, Russomando, Rv. 212067; v. poi Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017,Tommasi, Rv. 269419; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, Villari, Rv. 243819; Sez. 1, n. 5579del 15/01/2008, Zerilli, Rv. 238882).

Ciò, anche a prescindere dalla esistenza di una esplicitarichiesta da parte del pubblico ministero, dal momento che il divieto imposto dal citato art.163 cod. pen. deve considerarsi immediatamente operante tutte le volte in cui si debbaverificare la concedibilità del suddetto beneficio, in ordine al quale è necessaria lasussistenza di tutte le condizioni espressamente previste dalla legge.Qualora sussistano i presupposti di legge, la sospensione condizionale della pena puòessere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc.pen., entro i limiti stabiliti dall'ordinamento, anche se essa non sia stata riconosciuta conalcune delle pronunzie di cognizione relative ai reati da unificare nel vincolo dellacontinuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini deltrattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica ed ècompito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi all'intera penadeterminata (Sez. 1, n. 37241 del 25/06/2019, Mecarini, n. m.; Sez. 1, n. 17871 del25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844)Nella stessa prospettiva è stato affermato che non è revocabile in sede esecutiva lasospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con laquale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggettodel suo giudizio e altro reato precedentemente giudicato con condanna condizionalmentesospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. (Sez. 1,n. 41545 del 10/11/2010, dep. 24/11/2010, Stissi, Rv. 248471; Sez. 2, n. 1477 del13/11/2000, dep. 10/01/2001, P.M. in proc.

Panebianco, Rv. 217889), ovvero due delle trecondanne siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili a un unico reato continuatoe non risultino superati gli indicati limiti di pena (tra le altre, Sez. 1, n. 24285 del 13/05/2009,dep. 12/06/2009, Russo, Rv. 243813; Sez. 2, n. 8599 del 20/11/1998, dep. 22/01/1999, LoDame, Rv. 212470).I mezionati principi costituiscono il precipitato della fictio iuris in forza della quale il reatocontinuato va considerato alla stregua di un unico reato, con la conseguenza che l'originariapluralità di condanne è assimilata a una sola condanna rappresentativa, ai fini delladisciplina dell'art. 168 cod. pen., di un unico precedente penale, e che unico deve essereconsiderato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riferito alle singole penedistintamente comminate, e, in quanto tale, non revocabile in costanza di una nuova esuccessiva condanna, purché sia rispettato il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 cod. pen..3.

Nel caso in verifica in cui, a seguito della rideterminazione della pena unica del reatocontinuato, non è stato superato il limite dei due anni, il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto,verificare l'estensione del beneficio della sospensione condizionale all'intera pena inflitta peril reato continuato a prescindere dalle pregresse decisioni, adottate in sede cognitiva oesecutiva, di revoca automatica del beneficio o di mancata concessione ex art. 164, comma4, cod. pen., non più ostative per la sopravvenuta unificazione delle violazioniseparatamente giudicate nell’unico reato previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.4.

L’unico limite insuperabile all’applicazione del beneficio della pena sospesa ex art.671, comma 3, cod. proc. pen. è costituito da un’eventuale presa di posizione negativa delgiudice di cognizione, che, senza applicare automatismi o prendere atto di insuperabili limitidi pena, ma sulla base di una espressa prognosi negativa sulla astensione da futureviolazioni della legge penale fondata su apprezzamenti di merito, ha escluso la concedibilitàdel beneficio.Va, infatti, ribadito che "il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reatocontinuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficiodella sospensione condizionale della pena non riconosciuto dai giudici della cognizione,salvo che questi ultimi non lo abbiano espressamente escluso in conseguenza di un giudiziofondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati”. (Sez. 1,n. 14013 del 09/01/2025, P., Rv. 287817 – 01, in motivazione la Corte ha chiarito che se,invece, il beneficio sia stato escluso in fase di cognizione solo a cagione della dosimetriadella pena, il giudice dell'esecuzione che la riconduca entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.può rivalutarne la concedibilità; in precedenza Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv.273986).D’altra parte, la preclusione del giudice dell’esecuzione di concedere il beneficio dellasospensione condizionale della pena espressamente denegato in sede cognitiva per effettodi una valutazione sulla mancata prognosi positiva discende direttamente dall'efficaciaassoluta della res judicata sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinarimezzi di gravame da parte dell'imputato (in questo senso Sez. 1, n. 33426 del 30 aprile 2024non massimata).Erroneamente, pertanto, l’ordinanza impugnata ha considerato ostativo all’estensionedel beneficio della sospensione condizionale all’intera pena del riconosciuto reato continuatola revoca di diritto disposta ex art. 168, primo comma n. 1) nel giudizio definito dallasentenza sub 6), per quanto rafforzata da una motivazione ultronea sulla gravità dei reaticommessi e sulla loro abitualità, non censurabile dall’imputato con alcun mezzo diimpugnazione.5.

Alla stregua di quanto sin qui esposto ed argomentato, deve in conclusione disporsil'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al giudice territoriale affinché provvedaa nuovo esame della istanza difensiva alla luce dei richiamati principi, valutando se ricorrononella specie le condizioni per riconoscere alla pena determinata all'esito della riconosciutacontinuazione il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025 il Tribunale di Messina, in parziale accoglimentodella richiesta avanzata dell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, ha ritenuto lacontinuazione tra più violazioni degli artt. 570 e 570-bis cod. pen., giudicati:1) con sentenza del Tribunale di Messina, in data 19 novembre 2015;2) con decreto penale di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], in data 25 aprile 2020;3) con sentenza della Corte di appello di Messina, in data 13 luglio 2020;4) con decreto penale di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], in data 16 settembre 2020;5) con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina, in data20 aprile 2022;6) con sentenza della Corte di appello di Messina, in data 18 dicembre 2024.Ha, quindi, rideterminato la pena complessiva per il reato continuato in mesi 4 giorni 15di reclusione ed ha, invece, rigettato la richiesta di sospensione condizionale della penacome rideterminata, osservando la sentenza sub 6) aveva confermato la revoca di dirittodisposta dal Tribunale, ai sensi dell'art 168, primo comma, n. 1) cod. pen., della sospensionecondizionale della pena concessa con le sentenze sub 1), 3) e 5), “avuto riguardo allagravità dei reati commessi e al carattere di abitualità delle condotte riconducibili all’imputato”.2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando ununico motivo per violazione degli articoli 671, comma 3, cod. proc. pen. 163, 164 e 168 cod.pen. nonché vizio di motivazioneLamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non aveva concesso il beneficio dellasospensione condizionale nonostante, per effetto dell’applicazione della continuazione,fossero sopravvenuti i presupposti di legge e non si fosse formato nel giudizio di meritoalcun giudicato da ritenersi non modificabile in sede esecutiva o comunque tale da nonessere derogato ai sensi dell'art 671, comma 3, cod. proc. pen., avendo perso rilievo lacausa ostativa della pregressa concessione del beneficio in due occasioni di cui all’art. 164,comma 4, cod. proc. pen. e non potendo più operare la causa di diritto della revoca di cuiall’art. 168 cod. pen.D’altra parte, la sentenza sub 6) aveva dichiarato di non pronunciarsi sulla questionerelativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, demandando al giudicedell'esecuzione nel caso di applicazione della disciplina del reato continuato.Erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il beneficio era statoespressamente escluso dal giudice della cognizione posto che il Tribunale, nella sentenzaconfermata dalla Corte di appello con la decisione sub 6), lungi dall'esprimere un giudiziosfavorevole circa la futura astensione dell’imputato dalla commissione di altri reati, si eralimitato a revocare i precedenti benefici, applicando l'automatismo previsto dall’art. 168,comma 1 n. 1), cod. pen. e a negare una nuova concessione del beneficio per il divieto di cuiall’art. 164, comma 4, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha respinto l'istanza avanzata dal condannato diconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante la penacomplessiva, rideterminata in mesi 4 giorni 15 di reclusione, non fosse superiore al limitebiennale imposto dall'art. 163 cod. pen., ritenendo ostativa la decisione con cui il Giudicedella cognizione aveva disposto la revoca di diritto dei precedenti benefici, oltre che presopen.2. L’assunto è erroneo.Nell’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 671 cod. proc. pen., riconosce l'esistenza delvincolo della continuazione tra i reati oggetto di una pluralità di sentenze di condanna eridetermina la pena unica complessiva per il reato continuato in misura ricompresa nel limitedi cui all'art. 163 cod. pen., è tenuto a verificare, in primo luogo, se le pene inflitte siano statetutte o solo alcune condizionalmente sospese.Nel primo caso, il beneficio della sospensione condizionale non può essere revocatoperché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole.Nel secondo caso, invece, il giudice deve apprezzare, valutando globalmente lacondotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso allanuova pena complessiva o se debba, invece, essere revocato perché il condannato non nesia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge (cfr.Sez. 1, n. 6907 del 06/12/1999, dep. 2000, Guarini, Rv. 215233; Sez 1, n 4953 del12/10/1998, Russomando, Rv. 212067; v. poi Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017,Tommasi, Rv. 269419; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, Villari, Rv. 243819; Sez. 1, n. 5579del 15/01/2008, Zerilli, Rv. 238882). Ciò, anche a prescindere dalla esistenza di una esplicitarichiesta da parte del pubblico ministero, dal momento che il divieto imposto dal citato art.163 cod. pen. deve considerarsi immediatamente operante tutte le volte in cui si debbaverificare la concedibilità del suddetto beneficio, in ordine al quale è necessaria lasussistenza di tutte le condizioni espressamente previste dalla legge.Qualora sussistano i presupposti di legge, la sospensione condizionale della pena puòessere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc.pen., entro i limiti stabiliti dall'ordinamento, anche se essa non sia stata riconosciuta conalcune delle pronunzie di cognizione relative ai reati da unificare nel vincolo dellacontinuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini deltrattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica ed ècompito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi all'intera penadeterminata (Sez. 1, n. 37241 del 25/06/2019, Mecarini, n. m.; Sez. 1, n. 17871 del25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844)Nella stessa prospettiva è stato affermato che non è revocabile in sede esecutiva lasospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con laquale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggettodel suo giudizio e altro reato precedentemente giudicato con condanna condizionalmentesospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. (Sez. 1,n. 41545 del 10/11/2010, dep. 24/11/2010, Stissi, Rv. 248471; Sez. 2, n. 1477 del13/11/2000, dep. 10/01/2001, P.M. in proc. Panebianco, Rv. 217889), ovvero due delle trecondanne siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili a un unico reato continuatoe non risultino superati gli indicati limiti di pena (tra le altre, Sez. 1, n. 24285 del 13/05/2009,dep. 12/06/2009, Russo, Rv. 243813; Sez. 2, n. 8599 del 20/11/1998, dep. 22/01/1999, LoDame, Rv. 212470).I mezionati principi costituiscono il precipitato della fictio iuris in forza della quale il reatocontinuato va considerato alla stregua di un unico reato, con la conseguenza che l'originariapluralità di condanne è assimilata a una sola condanna rappresentativa, ai fini delladisciplina dell'art. 168 cod. pen., di un unico precedente penale, e che unico deve essereconsiderato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riferito alle singole penedistintamente comminate, e, in quanto tale, non revocabile in costanza di una nuova esuccessiva condanna, purché sia rispettato il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 cod. pen..3. Nel caso in verifica in cui, a seguito della rideterminazione della pena unica del reatocontinuato, non è stato superato il limite dei due anni, il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto,verificare l'estensione del beneficio della sospensione condizionale all'intera pena inflitta peril reato continuato a prescindere dalle pregresse decisioni, adottate in sede cognitiva oesecutiva, di revoca automatica del beneficio o di mancata concessione ex art. 164, comma4, cod. pen., non più ostative per la sopravvenuta unificazione delle violazioniseparatamente giudicate nell’unico reato previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.4. L’unico limite insuperabile all’applicazione del beneficio della pena sospesa ex art.671, comma 3, cod. proc. pen. è costituito da un’eventuale presa di posizione negativa delgiudice di cognizione, che, senza applicare automatismi o prendere atto di insuperabili limitidi pena, ma sulla base di una espressa prognosi negativa sulla astensione da futureviolazioni della legge penale fondata su apprezzamenti di merito, ha escluso la concedibilitàdel beneficio.Va, infatti, ribadito che "il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reatocontinuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficiodella sospensione condizionale della pena non riconosciuto dai giudici della cognizione,salvo che questi ultimi non lo abbiano espressamente escluso in conseguenza di un giudiziofondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati”. (Sez. 1,n. 14013 del 09/01/2025, P., Rv. 287817 – 01, in motivazione la Corte ha chiarito che se,invece, il beneficio sia stato escluso in fase di cognizione solo a cagione della dosimetriadella pena, il giudice dell'esecuzione che la riconduca entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.può rivalutarne la concedibilità; in precedenza Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv.273986).D’altra parte, la preclusione del giudice dell’esecuzione di concedere il beneficio dellasospensione condizionale della pena espressamente denegato in sede cognitiva per effettodi una valutazione sulla mancata prognosi positiva discende direttamente dall'efficaciaassoluta della res judicata sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinarimezzi di gravame da parte dell'imputato (in questo senso Sez. 1, n. 33426 del 30 aprile 2024non massimata).Erroneamente, pertanto, l’ordinanza impugnata ha considerato ostativo all’estensionedel beneficio della sospensione condizionale all’intera pena del riconosciuto reato continuatola revoca di diritto disposta ex art. 168, primo comma n. 1) nel giudizio definito dallasentenza sub 6), per quanto rafforzata da una motivazione ultronea sulla gravità dei reaticommessi e sulla loro abitualità, non censurabile dall’imputato con alcun mezzo diimpugnazione.5. Alla stregua di quanto sin qui esposto ed argomentato, deve in conclusione disporsil'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al giudice territoriale affinché provvedaa nuovo esame della istanza difensiva alla luce dei richiamati principi, valutando se ricorrononella specie le condizioni per riconoscere alla pena determinata all'esito della riconosciutacontinuazione il beneficio della sospensione condizionale della pena. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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