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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04719/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] (cui: 05M54FH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte d'appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge, nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale facendo leva sul margine di errore dell'esame diagnostico utilizzato per rilevare la reale età dell'imputato, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; ì che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. anche tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale, richiamato dal giudice di merito, secondo cui in tema di accertamento dell'età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l'efficacia identificativa e fidefacente (Sez. 5, n. 8908 del 05/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282822 - 01; conf.:N. 9493 del 2006 Rv. 233883 - 01, NI. 38379 del 2003 Rv. 225961 - 01, N. 18336 del 2003 Rv. 225211 - 01, N. 16946 del 2015 Rv. 263448 - 01); Rilevato che comunque il primo motivo di ricorso non si confronta né con la circostanza che la motivazione di primo grado, confermata da quella ora impugnata, faceva riferimento a plurimi metodi di accertamento e non ad uno solo, cosicchè il motivo è anche aspecifico; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione degli stessi argomentazioni logiche e ineccepibili la reiterazione di condotte illecite (dichiarazione di false generalità e violazione della disciplina in tema di stupefacenti) secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione: il che è avvenuto senza manifeste illogicità nel caso in esame; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ' ento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] (cui: 05M54FH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte d'appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge, nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale facendo leva sul margine di errore dell'esame diagnostico utilizzato per rilevare la reale età dell'imputato, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; ì che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. anche tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale, richiamato dal giudice di merito, secondo cui in tema di accertamento dell'età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l'efficacia identificativa e fidefacente (Sez. 5, n. 8908 del 05/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282822 - 01; conf.:N. 9493 del 2006 Rv. 233883 - 01, NI. 38379 del 2003 Rv. 225961 - 01, N. 18336 del 2003 Rv. 225211 - 01, N. 16946 del 2015 Rv. 263448 - 01); Rilevato che comunque il primo motivo di ricorso non si confronta né con la circostanza che la motivazione di primo grado, confermata da quella ora impugnata, faceva riferimento a plurimi metodi di accertamento e non ad uno solo, cosicchè il motivo è anche aspecifico; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione degli stessi argomentazioni logiche e ineccepibili la reiterazione di condotte illecite (dichiarazione di false generalità e violazione della disciplina in tema di stupefacenti) secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione: il che è avvenuto senza manifeste illogicità nel caso in esame; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ' ento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm
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