CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rl [OSCURATO:PERSONA] 1.11101 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/11/19/0 avverso la senlenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, non sviluppando, tuttavia, consideraz oni che incidono sulle conclusioni che di seguito si riportano; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla qualifica di amministratore di fatto della società fallita riconosciuto in capo al ricorrente — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che peraltro non si confrontano con l'ampia e corretta argomentazione che la Corte distrettuale ha dedicato al tema (cfr. pagg. 7-11 della sentenza impugnata); Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n, 8825 del 2:7/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Considerato che del pari aspecifico è il ricorso laddove investe il reato di bancarotta da operazioni dolose, su cui la Corte territoriale ha ragionato a pag. 10, senza che il ricorrente si confronti con lo specifico enunciato. Considerato che, sulla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso è del tutto generico e tale genericità ne determina l'inammissibilità senza che la mancanza di puntualità censoria possa essere ripianata con una più compiuta illustrazione della doglianza attuata nella memoria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i