CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 51049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 02/03/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di partecipazione alla associazione mafiosa denominata ndrangheta e di estorsione aggravata, L'indagato sarebbe stato partecipe dell'articolazione mafiosa di Limbedi, messaggero e cassiere, fungendo da longa manus di [OSCURATO:PERSONA] a Tropea, ovvero dissimulando - per effetto dell'attività imprenditoriale esercitata- il ruolo di terminale dell'organizzazione, ricevendo e veicolando messaggi da e per [OSCURATO:PERSONA], incassando i proventi delle attività illecite compiute dai [OSCURATO:PERSONA], gestendo la contabilità in nome e per conto dello stesso Mancuso (così l'imputazione). Magna, in concorso con altri, avrebbe inoltre estorto denaro a [OSCURATO:PERSONA], imprenditore operante nel settore alberghier0(Capo F), e all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (capo G). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la omessa valutazione da parte del Tribunale della memoria difensiva con cui si era evidenziata la mancata autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari in relazione al reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Con la memoria si era fatto notare come, a fronte di una imponente attività di indagine, la figura di Megna fosse emersa solo nel breve lasso di tempo tra il novembre del 2018 e il marzo del 2019 e come la difesa avesse confutato ogni singolo elemento a carico. Il Tribunale si sarebbe limitato a ripAare la interlocuzione del geometra Scordo con (tik) [OSCURATO:PERSONA] del 3 novembre 2018/senza tuttavia analizzare le altre questioni devolute e a ritenere che detta conversazione sarebbe riscontrata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (di cui si riporta un passo), che, si argomenta, in realtà non riguarderebbero il ricorrente, tenuto peraltro conto che Mantella è collaboratore dal maggio del 2016 e i fatti per cui si procede sarebbero stati commessi tra il 2018 e il 2019. Nessuno dei collaboratori avrebbe mai indicato Megna come appartenente al sodalizio, né l'indagine avrebbe rivelato rapporti tra il ricorrente ed altri soggetti della cosca Mancuso, avendo il Megna avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA]; dunque, una vicinanza solo a questi che però non consentirebbe di ritenere provatck, seppure a livello f di gravità indiziaria, la partecipazione al sodalizio mafioso. / 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per i due fatti estorsivi. Quanto al capo F), l'ordinanza conterrebbe una errata ricostruzione del fatto storico per travisamento della prova. L'episodio criminoso sarebbe stato ricostruito attraverso intercettazioni che riguarderebbero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, secondo il Tribunale, la condotta attribuita a Megna sarebbe stata solo quella di ritirare il denaro. Si tratterebbe di un travisamento della prova, atteso che Megna non sarebbe mai intervenuto nella vicenda estorsiva nemmeno per ritirare i soldi; in tal senso si riportano degli stralci della richiesta di misura cautelare e si assume che l'unico momento di interlocuzione diretta tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbe il riferimento di una notizia da parte del primo; il Tribunale, pur sollecitato, non avrebbe valutato nemmeno la parte conseguente della richiesta di misura cautelare in cui si ricostruiva la "parte finale della vicenda" (così il ricorso, che riporta testualmente uno stralcio della richiesta da cui emergerebbe che alla data del 30 maggio 2019, cioè due mesi dopo la interlocuzione tra Megna e [OSCURATO:PERSONA], l'estorto non aveva ancora corrisposto alcunchè). [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito nessun contributo. Non diversamente, quanto al fatto contestato al capo G), la motivazione non troverebbe nessun supporto negli atti; anche in questo caso viene riportato il testo di una conversazione del 14.8.2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e Megna da cui si evincerebbe come [OSCURATO:PERSONA] non avesse nella occasione fornito indicazioni sulla natura estorsiva del rapporto. Ove pure si volesse ragionare nell'ottica accusatoria, al più la condotta dovrebbe essere assunta nella fattispecie di favoreggiamento. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art 416 bis. 1 cod. pen., erroneamente fatta discendere dalla modalità della condotta. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari. La motivazione sarebbe viziata quanto alla concretezza del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno evidenziato come "il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme (gli artt. 292, comma 2, lett. c e 292, comma 2, lett. c-bis), di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'Ufficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall' intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma 9 " (Così, Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Il tratto innovativo della riforma introdotta non riguarda tanto la previsione del rafforzamento dell'obbligo di motivazione del giudice nella parte in cui si richiede l'idoneità del provvedimento impositivo a soddisfare la necessità di una chiara intelligibilità dell'iter logico-argonnentativo posto a fondamento del provvedimento coercitivo al fine di evitare motivazioni apparenti non sostanzialmente riferibili ad un giudice terzo, quanto, piuttosto, nella modifica dei poteri attribuiti, in fase decisoria, al tribunale del riesame, con la previsione di cui al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. Al Tribunale è infatti attribuito il potere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. La riforma impedisce dunque al giudice del riesame di riformare i provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione "radicalmente assente o meramente apparente", o "mancante in senso grafico" o consistente in mere "clausole di stile" di consistenza argomentativa nulla), mentre permane il potere di correggere le argomentazioni insufficienti, parzialmente carenti o contraddittorie. 2.2. La questione attiene alla verifica delle condizioni minime in presenza delle quali è possibile affermare che il giudice della cautela abbia compiuto un effettivo ed autonomo giudizio valutativo. In maniera condivisibile si è osservato in dottrina che l'incertezza sulla reale estensione dei poteri del giudice del riesame è strettamente connessa alla ineliminabile dose di discrezionalità interpretativa del giudice emittente e dei giudici dell'impugnazione nella valutazione del quantum (e del quomodo) di motivazione adeguata. La Corte di cassazione ha spiegato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). In particolare, è stato puntualizzato che, al fine dell'autonoma valutazione, non rileva un'analisi puramente strutturale delle proposizioni che compongono la trama motivazionale, la lunghezza dei periodi sintattici o l'uso - peraltro imposto dal contenuto motivazionale del provvedimento giurisdizionale - di comuni e ricorrenti incisi stilistici, ma è necessario e sufficiente verificare che siano stati esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare (Così, Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 5, n. 11912 del 2/12/2015 (dep. 2016), Belsito, Rv. 266428). È necessarioiin particolare/evitare un modo di procedere inutilmente parcellizzato, che si espone al rischio di giungere a risultati asimmetrici sulla base di variabili stilistiche dei singoli magistrati e di modelli strutturali soggettivi di articolazione dei provvedimenti; lo standard adempitivo di diligenza esigibile dal Giudice per le indagini preliminari e il contenuto della verifica della effettiva esistenza di una valutazione autonoma non possono mutare a seconda che l'ordinanza sia suddivisa o meno in paragrafi o sottoparagrafi o titoli, né può essere limitata a quanto indicato nel singolo paragrafo che il Giudice decide formalmente di "dedicare" ad un dato reato, perché è possibile che, nonostante la suddivisione per paragrafi del provvedimento, l'esistenza della valutazione autonoma da parte del Giudice per quel dato reato emerga dalla lettura di altre parti del provvedimento, magari riferibili ad altri reati. Un provvedimento disordinato nella sua struttura e nell'ordine espositivo può nondimeno contenere una autonoma valutazione da parte del Giudice dei singoli reati. Nel caso di specie, a fronte di una puntuale motivazione del Tribunale con cui si sono evidenziati, da una parte, come non siano stati indicati gli specifici aspetti della motivazione in relazione ai quali l'omessa autonoma valutazione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario che avrebbero condotto a conclusioni diverse, e, dall'altra, come il Giudice per le indagini preliminari abbia dato ampia prova della propria valutazione critica ricapitolando il materiale investigativo e rielaborandolo in chiave critica, nulla di specifico è stato dedotto, considerato che nulla di specifico era stato peraltro dedotto nella richiamata memoria difensiva dalle pagine 12-20 (cfr., memoria in atti). 3. È infondato, ai limiti della inammissibilità, anche il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica, ha ricostruito i fatti, descritto i rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale del sodalizio mafioso, il ruolo non occasionale di Megna, soggetto fiduciario dello stesso Mancuso e "canale" per la interlocuzione riservata tra questi e altri soggetti. Il motivo di ricorso è silente sul punto, non avendo il ricorrente nemmeno contestato le conversazioni intercettate e valorizzate in chiave accusatoria ed essendosi limitato solo a porre in rilievo la sostanziale inutilità della motivazione dell'ordinanza nella parte in cui è fatto riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mantella, che, effettivamente, non riguardano il ricorrente. 4. È invece fondato il terzo motivo di ricorso, relativo ai due fatti estorsivi in relazione ai quali Megna è chiamato a rispondere a titolo di compartecipazione criminosa, 4.1. Quanto al capo F), il Tribunale ha ricostruito la pretesa estorsiva, la tipicità del fatto, la riferibilità del fatto alla cosca mafiosa, ha sostanzialmente valutato le argomentazioni difensive in tale contesto e, tuttavia, quanto al giudizio di gravità indiziaria del concorso nel reato del ricorrente, l'ordinanza è viziata. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo;- la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso; - il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; - poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Dunque, si osserva acutamente in dottrina, la c.d. "flessibilizzazione" del paradigma condizionalistico nel campo degli illeciti plurisoggettivi non può tradursi nel carattere fittizio della causalità nelle ipotesi di concorso morale, in cui, per superare la difficoltà probatoria dell'effettiva efficacia determinatrice o rafforzatrice della condotta, si abbandona lo schema condizionalistico in favore di giudizi di carattere meramente prognostico-probabilistico. Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. 4.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati essendosi limitato a richiamare sul punto un breve passo di una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato l'intenzione di riferire a Mancuso che Vallone aveva consegnato parte del denaro "riservandosi di versare il residuo debito a Pasqua' (mò ti regoli tu gli dici a zio vedete che ha portato 5 e 5 ...a Pasqua' sono altri 10 che ci da)" ( così/ testualmenteiil Tribunale a pag. 10 della ordinanza). Si tratta di un riferimento indiziario di limitata capacità dimostrativa /non essendo stato affatto chiarito se e in che termini il ricorrente fosse effettivamente coinvolto nel fatto estorsivo, se davvero Megna riscosse in seguito denaro da Vallone, se l'indagato fosse a conoscenza della natura illecita di quella dazione. Ne deriva che sul capo l'ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, applicando i principi indicati, verificherà se e in che termini sia possibile formulare un giudizio di gravità indiziaria in relazione al fa estorsivo in esame.4.3. Considerazioni non diverse devono essere compiute anche per il fatto estorsivo di cui al capo G) compiuto in danno della impresa trasporti Troiolo. Anche in questo caso, dopo aver ricostruito gli accadimenti e la tipicità del fatto, il Tribunale ha fatto derivare il giudizio di gravità indiziaria in capo al ricorrente dal contenuto di una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Megna in cui il primo avrebbe "dato conto" (così il Tribunale a pag. 10) al secondo dei soldi ricevuti; ciò, a parere del Tribunale, avrebbe "fatto emergere anche il ruolo di collegamento che il Megna svolgeva con i Mancuso, maggiorenti della organizzazione". Anche in questo caso si tratta di un ragionamento viziato e di una errata applicazione della legge penale, non essendo stato spiegato né se Megna sapesse della natura illecita del denaro e neppure quale sarebbe il contributo concorsuale fornito dal ricorrente. Una conversazione in realtà confermativa del rapporto tra Megna e Mancuso ma che non prova il concorso del primo nel reato di estorsione. Ne consegue che(anche in relazione al capo G) l'ordinanza deve essere annullata con / rinvio; il Tribunale, attenendosi ai principi evidenziati, formulerà un nuovo giudizio di gravità indiziaria Gli altri motivi sono assorbiti. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catan