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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 41496/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Marsala, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

La difesa lamenta violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen.; vizio di motivazione.

La Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive, mancando di dare risposta iai motivi di impugnazione in punto di ricorrenza della citata aggravante.

La giurisprudenza citata in motivazione sarebbe inconferente.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, è assistita da motivazione del tutto congrua, nella quale è stata offerta compiuta risposta in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.

Si legge in motivazione che il furto di energia elettrica è stato consumato attraverso un allacciamento abusivo alla rete elettrica.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di furto è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, Sentenza n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229 - 01; conformi: n. 33680 del 2001 Rv. 219927 - 01; n. 34116 del 2001 Rv. 220201 - 01; n. 2456 del 2002 Rv. 221617 - 01).

I motivi di ricorso, riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, non risultano scanditi da necessario confronto con le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata.

E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Marsala, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia. La difesa lamenta violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen.; vizio di motivazione. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive, mancando di dare risposta iai motivi di impugnazione in punto di ricorrenza della citata aggravante. La giurisprudenza citata in motivazione sarebbe inconferente. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, è assistita da motivazione del tutto congrua, nella quale è stata offerta compiuta risposta in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen. Si legge in motivazione che il furto di energia elettrica è stato consumato attraverso un allacciamento abusivo alla rete elettrica. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di furto è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, Sentenza n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229 - 01; conformi: n. 33680 del 2001 Rv. 219927 - 01; n. 34116 del 2001 Rv. 220201 - 01; n. 2456 del 2002 Rv. 221617 - 01). I motivi di ricorso, riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, non risultano scanditi da necessario confronto con le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41496/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris