Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:972
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0466_INF
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 30 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA]Pfalz / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑466/21 P-R)
«Procedimento sommario – Impugnazione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Aiuti di Stato – Aiuto al funzionamento concesso all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di non sollevare obiezioni – Urgenza – rischio per la solidità economica dell’impresa interessata»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 278 e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punti 18-21)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Influenza del carattere più o meno grave del fumus boni iuris sulla valutazione dell’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punti 33-37)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Valutazione con riferimento alla situazione del gruppo di appartenenza dell’impresa e dei suoi azionisti
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punti 41-44)
4.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Possibilità di integrare gli elementi di informazione e di prova presentati nell’atto di ricorso – Presupposti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punti 45, 49)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.