CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità del Bonello per il delitto di furto, riducendo solo il trattamento sanzionatorio; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, lamenta che, violando il principio della reformatio in peius, la decisione cesurata ha considerato integrata la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., che non era stata né contestata né ritenuta dalla pronuncia di primo grado;Rilevato che, assume ancora il ricorrente, che pertanto la circostanza in questione non avrebbe potuto essere ritenuta e, di qui, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di non doversi procedere poiché il delitto per il quale era stato condannato è divenuto, in assenza dell'aggravante in discussione, procedibile a querela; Rilevato che, con la memoria difensiva depositata, il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste; Ritenuta la fondatezza della spiegata doglianza poiché, assente la querela in atti, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., non era stata contestata né ad essa ha fatto alcun riferimento la decisione di primo grado; Ritenuto, pertanto, che, poiché il delitto di furto semplice è procedibile a querela di parte a seguito della novella realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P.Q. P.Q.M