CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorrente sollecita, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata che ha desunto la colpevolezza, in sintonia coi principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, dall'indicazione da parte dell'imputato di una giustificazione del porto dei due coltelli non rilevante perché riferita ad un loro impiego non attuale (lavoro in campagna) posto che l'imputato, sorpreso mentre ben vestito circolava a bordo della sua automobile, aveva riferito che stava recandosi al supermercato perché la pioggia gli aveva impedito di svolgere l'attività lavorativa. In ogni caso, egli era consapevole di avere nella sua disponibilità oggetti di cui era vietato il porto. Era stato, infatti, visto dagli agenti operanti effettuare degli strani movimenti come se volesse occultare qualcosa all'interno dell'abitacolo ed aveva manifestato un notevole nervosismo durante il controllo. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2