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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30787/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8600-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2020 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato 2572 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 387/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 82/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - R.G. 8600/2019 Premesso che con sentenza n. 387/2018, pubblicata l'11 settembre 2018, la Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di giudizio di rinvio (da Cass. n. 28534/2017), ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento, con le pronunce conseguenti, della nullità del termine finale apposto ai contratti stipulati con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione ai periodi dal 2 maggio al 31 maggio 2002, dall'i marzo al 31 marzo 2003 (poi prorogato sino al 30 aprile 2003) e dall'i aprile al 30 giugno 2004, periodi nei quali aveva svolto le mansioni di portalettere presso l'Ufficio postale di Campomaggiore (Potenza); - che con la medesima sentenza la Corte territoriale ha inoltre respinto la domanda della società diretta alla restituzione degli importi versati alla lavoratrice in adempimento della sentenza di primo grado, che ne aveva accolto il ricorso con riguardo al primo contratto a tempo determinato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, con tre motivi; - che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso, con il quale ha svolto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo; - che entrambe le parti hanno depositato memoria; rilevato che con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, per non essersi la Corte di appello uniformata né alla regola di diritto enunciata nell'ordinanza rescindente, né alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata dal giudice di legittimità: in particolare, mentre con l'ordinanza n. 28534/2017 la Corte di cassazione aveva - secondo la ricorrente - ritenuto non assolto da parte di [OSCURATO:PERSONA] l'onere di specificazione nel contratto delle ragioni oggettive del termine finale, la Corte di appello aveva invece, nella sentenza impugnata, erroneamente considerato non sussistenti le violazioni di legge denunciate e adempiuti, nella specie, gli oneri posti a carico del datore ai fini della riconoscibilità di tali ragioni già nel momento della stipula del contratto; - che con il secondo motivo è nuovamente denunciata, sotto il profilo della nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l'elusione del principio di diritto e di quanto enunciato dal giudice di legittimità nell'ordinanza rescindente n. 28534/2017, là dove la Corte di appello di Salerno ha ritenuto che la società non fosse venuta meno all'onere di adeguata indicazione delle esigenze, in relazione alle quali era avvenuta di volta in volta l'assunzione a termine, e che tali esigenze, oltre che sufficientemente specificate, fossero state anche comprovate quanto alla loro effettività; - che con il terzo motivo del ricorso principale viene dedotto l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurandosi con esso la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente contestato che gli accordi collettivi richiamati nelle causali avevano interessato anche il servizio di recapito; - che con il proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si duole che la Corte di appello, nel respingere la domanda restitutoria per difetto di prova sufficiente, non abbia tenuto conto della circostanza che la lavoratrice non aveva contestato l'esistenza del credito della società; osservato quanto al ricorso principale della lavoratrice, che l'ordinanza rescindente n. 28534/2017 ha fondato l'annullamento della sentenza (n. 42/2012) della Corte dì appello di Potenza sul principio di diritto, già ripetutamente affermato per clausole giustificatrici di contenuto analogo a quelle oggetto del presente ricorso, secondo il quale "In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l'indicazione da parte del datore di lavoro delle 'specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo', ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché la immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale - in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con contratto a termine - non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle 'specificate ragioni' dell'assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale)": Cass. n. 2279/2010 (conformi, fra le molte: n. 10033/2010; n. 16303/2010; n. 8286/2012; n. 208/2015; n. 343/2015; n. 840/2019); - che a tale principio risulta essersi correttamente attenuto il giudice del rinvio, non solo attraverso il richiamo espresso di Cass. n. 2279/2010 e di altre successive conformi, ma anche in termini di sostanziale applicazione dell'orientamento in tal modo consolidatosi:da un lato, avendo considerato, e valutato idoneo, il grado di specificazione delle causali contrattuali in ragione delle finalità di trasparenza ad essa proprie e di obiettività delle esigenze di volta in volta rappresentate a giustificazione del termine; dall'altro, avendo rilevato come tali esigenze non soltanto risultassero "conoscibili e verificabili" ma altresì "comprovate quanto alla loro non pretestuosa effettività" (cfr. sentenza, paragrafi da 26 a 32); - che, in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che dagli accordi collettivi richiamati nei contratti individuali "si poteva desumere chiaramente la sussistenza di una seria e concreta esigenza di strumenti di flessibilità idonei a soddisfare le particolari esigenze dell'azienda a fronte di un complesso (anche in considerazione delle dimensioni dell'azienda, dell'estensione nazionale della sua operatività e dell'entità delle modifiche ed innovazioni), come tale di non breve momento, processo generale di riorganizzazione e di adeguamento a nuovi contesti produttivi e tecnologici" (paragrafo 30); ha osservato, inoltre, che "gli accordi in questione avevano previsto, nel periodo dedotto in giudizio e nell'ambito del processo di ristrutturazione in atto, dei processi di riposizionamento interessanti anche il servizio di recapito", al quale era stata sempre addetta la ricorrente, e che non era dato vedere "ragioni per ritenere sottratta l'assunzione del lavoratore a tali processi, i quali interessavano tutto il territorio nazionale" (par. 31); - che, pertanto, il primo e il secondo motivo del ricorso principale devono essere respinti; - che il terzo motivo del medesimo ricorso è inammissibile, in quanto non conforme al modello legale del vizio di motivazione così come risultante a seguito delle modifiche introdotte nel 2012 e delle precisazioni fornite, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte successive che ad esse si sono uniformate; - che è invece fondato, e deve essere accolto, il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; - che al riguardo deve osservarsi in via preliminare: (a) con riferimento alla produzione dei cedolini e alla violazione dell'art. 372 cod. proc. civ., che con tale produzione si sarebbe realizzata, che detti documenti risultano allegati alla domanda ex art. 389 cod. proc. civ., come emerge dalla p. 15, ultimo rigo, del ricorso incidentale, ove è trascritta la memoria di [OSCURATO:PERSONA] avanti alla Corte del giudizio di rinvio, e cioè dallo stesso luogo richiamato dalla Zotta nel proprio controricorso (pp. 14-15) a ricorso incidentale; (b) con riferimento alla inammissibilità della domanda di restituzione svolta dalla società, in quanto domanda nuova perché proposta per la prima volta solo nel giudizio di rinvio, che non risulta che tale questione sia stata sollevata, e in quali termini, avanti alla Corte territoriale; - che, ciò posto, deve ribadirsi il consolidato orientamento, secondo il quale l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. n. 5356/2009; conformi, fra le molte: Cass. n. 3727/2012; n. 10031/2004; n. 2299/2004); - che già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 761/2002, intervenendo sul tema della distinzione tra fatti costitutivi del diritto e circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza di tali fatti, avevano chiarito che nei "fatti posti dall'attore a fondamento della domanda" è palesemente riconoscibile il connotato della prima categoria di fatti, potendosi della funzione fondante rispetto alla pretesa accreditare esclusivamente i fatti giuridici costitutivi della medesima; con la conseguenza che gli artt. 167, primo comma e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; ritenuto conclusivamente che, respinto il ricorso principale, l'impugnata sentenza n. 387/2018 della Corte di appello di Salerno deve vessere cassata, in accoglimento del ricorso i v> incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della domanda di restituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato p.q.m. pe: A4, La Corte respinge il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale( cassa la sentenza impugnatesi( rinvio anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8600-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2020 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato 2572 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 387/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 82/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - R.G. 8600/2019 Premesso che con sentenza n. 387/2018, pubblicata l'11 settembre 2018, la Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di giudizio di rinvio (da Cass. n. 28534/2017), ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento, con le pronunce conseguenti, della nullità del termine finale apposto ai contratti stipulati con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione ai periodi dal 2 maggio al 31 maggio 2002, dall'i marzo al 31 marzo 2003 (poi prorogato sino al 30 aprile 2003) e dall'i aprile al 30 giugno 2004, periodi nei quali aveva svolto le mansioni di portalettere presso l'Ufficio postale di Campomaggiore (Potenza); - che con la medesima sentenza la Corte territoriale ha inoltre respinto la domanda della società diretta alla restituzione degli importi versati alla lavoratrice in adempimento della sentenza di primo grado, che ne aveva accolto il ricorso con riguardo al primo contratto a tempo determinato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, con tre motivi; - che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso, con il quale ha svolto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo; - che entrambe le parti hanno depositato memoria; rilevato che con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, per non essersi la Corte di appello uniformata né alla regola di diritto enunciata nell'ordinanza rescindente, né alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata dal giudice di legittimità: in particolare, mentre con l'ordinanza n. 28534/2017 la Corte di cassazione aveva - secondo la ricorrente - ritenuto non assolto da parte di [OSCURATO:PERSONA] l'onere di specificazione nel contratto delle ragioni oggettive del termine finale, la Corte di appello aveva invece, nella sentenza impugnata, erroneamente considerato non sussistenti le violazioni di legge denunciate e adempiuti, nella specie, gli oneri posti a carico del datore ai fini della riconoscibilità di tali ragioni già nel momento della stipula del contratto; - che con il secondo motivo è nuovamente denunciata, sotto il profilo della nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l'elusione del principio di diritto e di quanto enunciato dal giudice di legittimità nell'ordinanza rescindente n. 28534/2017, là dove la Corte di appello di Salerno ha ritenuto che la società non fosse venuta meno all'onere di adeguata indicazione delle esigenze, in relazione alle quali era avvenuta di volta in volta l'assunzione a termine, e che tali esigenze, oltre che sufficientemente specificate, fossero state anche comprovate quanto alla loro effettività; - che con il terzo motivo del ricorso principale viene dedotto l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurandosi con esso la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente contestato che gli accordi collettivi richiamati nelle causali avevano interessato anche il servizio di recapito; - che con il proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si duole che la Corte di appello, nel respingere la domanda restitutoria per difetto di prova sufficiente, non abbia tenuto conto della circostanza che la lavoratrice non aveva contestato l'esistenza del credito della società; osservato quanto al ricorso principale della lavoratrice, che l'ordinanza rescindente n. 28534/2017 ha fondato l'annullamento della sentenza (n. 42/2012) della Corte dì appello di Potenza sul principio di diritto, già ripetutamente affermato per clausole giustificatrici di contenuto analogo a quelle oggetto del presente ricorso, secondo il quale "In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l'indicazione da parte del datore di lavoro delle 'specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo', ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché la immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale - in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con contratto a termine - non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle 'specificate ragioni' dell'assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale)": Cass. n. 2279/2010 (conformi, fra le molte: n. 10033/2010; n. 16303/2010; n. 8286/2012; n. 208/2015; n. 343/2015; n. 840/2019); - che a tale principio risulta essersi correttamente attenuto il giudice del rinvio, non solo attraverso il richiamo espresso di Cass. n. 2279/2010 e di altre successive conformi, ma anche in termini di sostanziale applicazione dell'orientamento in tal modo consolidatosi:da un lato, avendo considerato, e valutato idoneo, il grado di specificazione delle causali contrattuali in ragione delle finalità di trasparenza ad essa proprie e di obiettività delle esigenze di volta in volta rappresentate a giustificazione del termine; dall'altro, avendo rilevato come tali esigenze non soltanto risultassero "conoscibili e verificabili" ma altresì "comprovate quanto alla loro non pretestuosa effettività" (cfr. sentenza, paragrafi da 26 a 32); - che, in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che dagli accordi collettivi richiamati nei contratti individuali "si poteva desumere chiaramente la sussistenza di una seria e concreta esigenza di strumenti di flessibilità idonei a soddisfare le particolari esigenze dell'azienda a fronte di un complesso (anche in considerazione delle dimensioni dell'azienda, dell'estensione nazionale della sua operatività e dell'entità delle modifiche ed innovazioni), come tale di non breve momento, processo generale di riorganizzazione e di adeguamento a nuovi contesti produttivi e tecnologici" (paragrafo 30); ha osservato, inoltre, che "gli accordi in questione avevano previsto, nel periodo dedotto in giudizio e nell'ambito del processo di ristrutturazione in atto, dei processi di riposizionamento interessanti anche il servizio di recapito", al quale era stata sempre addetta la ricorrente, e che non era dato vedere "ragioni per ritenere sottratta l'assunzione del lavoratore a tali processi, i quali interessavano tutto il territorio nazionale" (par. 31); - che, pertanto, il primo e il secondo motivo del ricorso principale devono essere respinti; - che il terzo motivo del medesimo ricorso è inammissibile, in quanto non conforme al modello legale del vizio di motivazione così come risultante a seguito delle modifiche introdotte nel 2012 e delle precisazioni fornite, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte successive che ad esse si sono uniformate; - che è invece fondato, e deve essere accolto, il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; - che al riguardo deve osservarsi in via preliminare: (a) con riferimento alla produzione dei cedolini e alla violazione dell'art. 372 cod. proc. civ., che con tale produzione si sarebbe realizzata, che detti documenti risultano allegati alla domanda ex art. 389 cod. proc. civ., come emerge dalla p. 15, ultimo rigo, del ricorso incidentale, ove è trascritta la memoria di [OSCURATO:PERSONA] avanti alla Corte del giudizio di rinvio, e cioè dallo stesso luogo richiamato dalla Zotta nel proprio controricorso (pp. 14-15) a ricorso incidentale; (b) con riferimento alla inammissibilità della domanda di restituzione svolta dalla società, in quanto domanda nuova perché proposta per la prima volta solo nel giudizio di rinvio, che non risulta che tale questione sia stata sollevata, e in quali termini, avanti alla Corte territoriale; - che, ciò posto, deve ribadirsi il consolidato orientamento, secondo il quale l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. n. 5356/2009; conformi, fra le molte: Cass. n. 3727/2012; n. 10031/2004; n. 2299/2004); - che già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 761/2002, intervenendo sul tema della distinzione tra fatti costitutivi del diritto e circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza di tali fatti, avevano chiarito che nei "fatti posti dall'attore a fondamento della domanda" è palesemente riconoscibile il connotato della prima categoria di fatti, potendosi della funzione fondante rispetto alla pretesa accreditare esclusivamente i fatti giuridici costitutivi della medesima; con la conseguenza che gli artt. 167, primo comma e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; ritenuto conclusivamente che, respinto il ricorso principale, l'impugnata sentenza n. 387/2018 della Corte di appello di Salerno deve vessere cassata, in accoglimento del ricorso i v> incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della domanda di restituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato p.q.m. pe: A4, La Corte respinge il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale( cassa la sentenza impugnatesi( rinvio anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in
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