CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 04043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21864-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1021/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21864/2020 Numero sezionale 67/2022 Numero di raccolta generale 4043/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 8 giugno 2020, la Corte d’appello di Roma accertava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla superiore qualifica (di quadro direttivo di 1° livello) con decorrenza dall’11 dicembre 2006 e di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle maggiori retribuzioni dovute dall’8 novembre 2006, da liquidare in separato giudizio come da richiesta: in riforma della sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato le domande; 2. nella ravvisata specificità, contrariamente al Tribunale, delle allegazioni della lavoratrice, essa riteneva, alla luce delle qualifiche professionali in comparazione e criticamente scrutinate le risultanze istruttorie, la compiuta riconducibilità delle mansioni svolte dalla predetta, dall’11 luglio 2006 al 30 marzo 2008, nell’attività di auditing e controlli alla “Fascia 4” della contrattazione collettiva applicabile, corrispondente al livello QD1 richiesto. E pertanto gliele riconosceva dall’11 dicembre 2006, di decorrenza del quinto mese di svolgimento delle mansioni, secondo la previsione dell’art. 74 CCNL per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 2005 (confermato dall’art. 77 CCNL 2007), comportante la condanna della banca datrice al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive con decorrenza dall’8 novembre 2006, quinquennio antecedente alla lettera della lavoratrice 8 novembre 2011, interruttiva della prescrizione; 3. con atto notificato il 7 agosto 2020, la banca ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva la lavoratrice con controricorso; Ric. 2020 n. 21864 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21864/2020 Numero sezionale 67/2022 Numero di raccolta generale 4043/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la banca ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt.1362, 1363 c.c. in relazione all’art. 17 della preintesa per il rinnovo del C.I.A. BAPV 3 gennaio 2005, 73 C.C.N.L. bancari 12 febbraio 2005 e 76 C.C.N.L. bancari 8 dicembre 2007, per erronea attribuzione alla lavoratrice della qualifica professionale superiore, in assenza dei requisiti di maturata esperienza nelle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] o di Vice Agenzia/Filiale o in pregresse equipollenti, come pure di elevata preparazione professionale o particolare specializzazione (primo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 76 C.C.N.L. del credito del 12 febbraio 2005, per l’automatismo accreditato dalla sentenza impugnata delle mansioni di auditing della lavoratrice ai fini dell’inquadramento superiore, senza alcun esame dell’effettiva consistenza di quelle svolte, prive di elevata preparazione professionale o particolare specializzazione (secondo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 115, 116 c.p.c., per attribuzione di un’acritica rilevanza alla deposizione del teste Nigro, senza alcuna gradazione né intensità del livello di responsabilità, autonomia, complessità e coordinamento dell’attività corrispondente al superiore inquadramento richiesto, nell’insufficienza del procedimento trifasico compiuto (terzo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 3. in via di premessa, occorre distinguere l’ambito del sindacato di legittimità in ordine alla violazione delle norme contrattuali collettive nazionali e di quelle integrative aziendali (in particolare: art. 17 della preintesa per il rinnovo del C.I.A. BAPV 3 gennaio 2005): soltanto le Ric. 2020 n. 21864 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21864/2020 Numero sezionale 67/2022 Numero di raccolta generale 4043/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 prime, al contrario delle seconde, di interpretazione da questa Corte in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lg. 40/2006, per la loro parifìcazione sul piano processuale a quella delle norme di diritto; e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 28 maggio 2018, n. 13265; Cass. 14 gennaio 2021, n. 555); 3.1. l’art. 73 CCNL settore del credito 12 febbraio 2005 (con testo invariato, ai fini d’interesse, dell’art. 76 C.C.N.L. bancari 8 dicembre 2007: entrambi rubricati: “Definizione e inquadramento”) definisce “quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell’ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori” (secondo comma), chiarendo subito come “Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell’impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, Ric. 2020 n. 21864 sez. ML - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21864/2020 Numero sezionale 67/2022 Numero di raccolta generale 4043/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili” (terzo comma), con inquadramento in tale categoria, in particolare degli “incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell’ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria)” (quarto comma); la qualifica di quadro rivendicata dalla lavoratrice (e riconosciuta dalla Corte d’appello) si connota pertanto per lo svolgimento di mansioni comportanti elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale o particolari specializzazioni con maturazione di una significativa esperienza negli ambiti suindicati (tra i quali, in via esemplificativa, anche l’attività di auditing), caratterizzate dai requisiti essenziali di autonomia e discrezionalità; 4. esse ricevono quindi ulteriore specificazione nella preintesa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale BAPV 3 gennaio 2002 laddove indica specialmente la necessità di una “pluriennale esperienza nelle attività di filiale, nonché un continuo aggiornamento professionale” e “una maturata esperienza nelle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e/o di Vice Agenzia/Filiale o in adibizione a pregresse equipollenti, per un periodo di norma di 8 anni” (art. 17); 4.1. come noto, l'interpretazione delle disposizioni degli accordi sindacali e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate alla competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale contenute negli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. 12 agosto 2004, n. 15721), non essendo consentita in sede di legittimità una interpretazione diretta della clausola di un contratto Ric. 2020 n. 21864 sez. ML - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21864/2020 Numero sezionale 67/2022 Numero di raccolta generale 4043/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass. 3 dicembre 2013, n. 27062; Cass. 17 febbraio 2014, n. 3681); 4.2. tuttavia, il ricorrente si è al riguardo limitato ad una sostanziale enunciazione di canoni interpretativi violati, senza alcuna specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), avendo la censura, sotto questo profilo, ad oggetto il risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), che peraltro è ampiamente argomentata in modo più che congruo (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 5 al secondo di pg. 9 della sentenza) ed è pure ben plausibile, neppure essendo necessario che essa sia l'unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178): avendo essa riconosciuto la superiore qualifica rivendicata dalla lavoratrice, sulla base dell’esercizio di attività di auditing, con responsabilità del progetto BAPV 404 SOXA, a seguito di esigenze sorte dall’acquisizione di [OSCURATO:PERSONA], con “discreto grado di autonomia e discrezionalità, sottoscrivendo la dichiarazione di superamento o di fallimento del test, predisponendo la relativa documentazione … direttamente trasmessa agli uffici in Olanda senza necessità di ulteriori controfirme” (così all’ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza), in esito a critico scrutinio delle risultanze istruttorie e pertanto senza alcun automatismo, ma con serio ed attento esame dell’effettiva consistenza delle mansioni svolte; 5. la Corte territoriale ha quindi correttamente osservato il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato nelle tre fasi successive Ric. 2020 n. 21864 sez. ML - ud. 11-01-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21864/2020 Numero sezionale 67/2022 Numero di raccolta generale 4043/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 (appunto cd. trifasico), di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, di individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e di raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 marzo 2015, n. 8589; Cass.22 novembre 2019, n. 30580), riconducendo le mansioni svolte dalla lavoratrice alla qualifica contrattuale appropriata; 6. quanto, infine, alla censura di violazione o falsa applicazione degli artt.2103 c.c., 115, 116 c.p.c., per attribuzione in particolare di acritica rilevanza alla deposizione del teste Nigro, senza alcuna gradazione né intensità del livello di responsabilità, autonomia, complessità e coordinamento dell’attività corrispondente al superiore inquadramento richiesto, essa è evidente inammissibile; 6.1. non sussiste la violazione delle norme di legge denunciate, in difetto dei requisiti loro propri (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984), non attingendo la censura, in riferimento all'art.115 c.p.c., l’errore di percezione, che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); né essa articolando una pertinente denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), idonea ad integrare il vizio di cui error in procedendo, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all'opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892); Ric. 2020 n. 21864 sez. ML - ud. 11-01-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21864/2020 Numero sezionale 67/2022 Numero di raccolta generale 4043/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 6.2. il mezzo si risolve allora in una contestazione della valutazione probatoria svolta in modo argomentato dalla Corte territoriale, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass.18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), tanto meno nella più circoscritta possibilità di devoluzione prevista dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439); 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 gennaio 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 21864 sez. ML - ud. 11-01-2022 -8- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3